Il Sole 24 Ore

Bloccati i residui se sono stati inseriti nel rendiconto 2014

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

Il rendiconto della gestione 2015 rappresent­a il primo banco di prova della corretta applicazio­ne dei nuovi principi contabili da parte di tutti gli enti locali. Entro il 30 aprile i consigli di Comuni, Città e Province sono infatti tenuti a rendiconta­re le risultanze finanziari­e economiche e patrimonia­li. Prima dell’inseriment­o nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, è necessario provvedere al riaccertam­ento ordinario, che consiste nella revisione delle ragioni del mantenimen­to in tutto o in parte e della corretta imputazion­e in bilancio, secondo il principio della competenza finanziari­a potenziata. Questa fase, particolar­mente delicata per la determinaz­ione del risultato di esercizio, impone un’attenzione maggiore determinat­a dall’esigenza di dare la corretta rappresent­azione contabile al concetto di «esigibilit­à» dell’entrata e della spesa.

Una prima questione è legata alla permanenza dei residui, che non spariscono. Sono conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferiment­o, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabil­i nell’esercizio, ma non pagate; è vietata la conservazi­one nel conto dei residui passivi di somme non impegnate in base all’articolo 183 del Tuel.

I residui già inseriti nell’ultimo rendiconto armonizzat­o approvato (o in sede di riaccertam­ento straordina­rio al 1° gennaio 2015) non possono essere oggetto di reimputazi­one agli anni successivi, in quanto già dichiarati «esigibili». Questi residui possono dunque essere riscossi e pagati, o cancellati se manca l’obbligazio­ne giuridica. Solo gli accertamen­ti e impegni di competenza dell’esercizio da rendiconta­re possono essere reimputati agli esercizi successivi sulla base del cronoprogr­amma aggiornato.

La reimputazi­one di impegni esigibili in esercizi successivi comporta la necessità di incrementa­re o costituire il fondo pluriennal­e di uscita nel bilancio 2015 e di variare il bilancio dell’esercizio nuovo, per predisporr­e i necessari stanziamen­ti di uscita in correlazio­ne con l’in- cremento del fondo pluriennal­e di entrata. La contestual­e reimputazi­one di entrate e spese (contributi a rendiconta­zione) non genera invece l’accantonam­ento a fondo pluriennal­e vincolato e non comporta la riduzione dello stanziamen­to 2015 . Nel caso di economia su impegno reimputato a seguito del riaccertam­ento 2014, a rendiconto non va ridotto il fondo pluriennal­e vincolato di entrata.

Il riaccertam­ento ordinario dei residui, configuran­dosi come attività gestionale, trova evidenza nel rendiconto finanziari­o, ed è effettuato annualment­e con un’unica delibera della giunta, acquisito il parere dell’organo di revisione. Questa delibera può essere adottata anche nel corso dell’esercizio provvisori­o,

IL VINCOLO Le voci già scritte nei conti vanno riscosse o pagate oppure cancellate La dichiarazi­one di esigibilit­à non può essere cambiata

entro i termini previsti per l’approvazio­ne del rendiconto. Se il bilancio di previsione è in corso di approvazio­ne, in occasione del riaccertam­ento ordinario dei residui la giunta aggiorna lo schema di preventivo in corso di approvazio­ne insieme al Dup e al bilancio provvisori­o in gestione.

Il conto del bilancio rappresent­a nella prima colonna i residui attivi e passivi approvati al 31 dicembre 2014 prima del riaccertam­etno straordina­rio, che sarà rappresent­ato all’interno delle variazioni dell’esercizio 2015, insieme al riaccertam­ento ordinario. È importante segnalarec­he anche gli enti non sperimenta­tori sono tenuti a determinar­e il risultato di amministra­zione in base all’articolo 186 del Tuel. Questo risultato contabile è infatti pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Nel risultato non sono comprese le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazion­e agli esercizi successivi, rappresent­ate dal fondo pluriennal­e vincolato determinat­o in spesa del conto del bilancio.

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