Bloccati i residui se sono stati inseriti nel rendiconto 2014
Il rendiconto della gestione 2015 rappresenta il primo banco di prova della corretta applicazione dei nuovi principi contabili da parte di tutti gli enti locali. Entro il 30 aprile i consigli di Comuni, Città e Province sono infatti tenuti a rendicontare le risultanze finanziarie economiche e patrimoniali. Prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, è necessario provvedere al riaccertamento ordinario, che consiste nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte e della corretta imputazione in bilancio, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata. Questa fase, particolarmente delicata per la determinazione del risultato di esercizio, impone un’attenzione maggiore determinata dall’esigenza di dare la corretta rappresentazione contabile al concetto di «esigibilità» dell’entrata e della spesa.
Una prima questione è legata alla permanenza dei residui, che non spariscono. Sono conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nell’esercizio, ma non pagate; è vietata la conservazione nel conto dei residui passivi di somme non impegnate in base all’articolo 183 del Tuel.
I residui già inseriti nell’ultimo rendiconto armonizzato approvato (o in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015) non possono essere oggetto di reimputazione agli anni successivi, in quanto già dichiarati «esigibili». Questi residui possono dunque essere riscossi e pagati, o cancellati se manca l’obbligazione giuridica. Solo gli accertamenti e impegni di competenza dell’esercizio da rendicontare possono essere reimputati agli esercizi successivi sulla base del cronoprogramma aggiornato.
La reimputazione di impegni esigibili in esercizi successivi comporta la necessità di incrementare o costituire il fondo pluriennale di uscita nel bilancio 2015 e di variare il bilancio dell’esercizio nuovo, per predisporre i necessari stanziamenti di uscita in correlazione con l’in- cremento del fondo pluriennale di entrata. La contestuale reimputazione di entrate e spese (contributi a rendicontazione) non genera invece l’accantonamento a fondo pluriennale vincolato e non comporta la riduzione dello stanziamento 2015 . Nel caso di economia su impegno reimputato a seguito del riaccertamento 2014, a rendiconto non va ridotto il fondo pluriennale vincolato di entrata.
Il riaccertamento ordinario dei residui, configurandosi come attività gestionale, trova evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un’unica delibera della giunta, acquisito il parere dell’organo di revisione. Questa delibera può essere adottata anche nel corso dell’esercizio provvisorio,
IL VINCOLO Le voci già scritte nei conti vanno riscosse o pagate oppure cancellate La dichiarazione di esigibilità non può essere cambiata
entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto. Se il bilancio di previsione è in corso di approvazione, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui la giunta aggiorna lo schema di preventivo in corso di approvazione insieme al Dup e al bilancio provvisorio in gestione.
Il conto del bilancio rappresenta nella prima colonna i residui attivi e passivi approvati al 31 dicembre 2014 prima del riaccertametno straordinario, che sarà rappresentato all’interno delle variazioni dell’esercizio 2015, insieme al riaccertamento ordinario. È importante segnalareche anche gli enti non sperimentatori sono tenuti a determinare il risultato di amministrazione in base all’articolo 186 del Tuel. Questo risultato contabile è infatti pari al fondo di cassa finale aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Nel risultato non sono comprese le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.