Il Sole 24 Ore

Il fondo crediti di competenza nei conti del Patto

- A.Gu. P.Ruf.

L a corretta e puntuale attuazione delle fasi connesse al riaccertam­ento ordinario dei residui costituisc­e il presuppost­o per ottemperar­e all’obbligo di certificaz­ione, entro il 31 marzo, del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015.

Lo schema di decreto del ministero dell’Economia, sul quale la conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole giovedì scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo), chiarisce alcuni aspetti legati al fondo crediti di dubbia esigibilit­à.

Poiché ai fini della determinaz­ione del saldo finanziari­o rilevante per il rispetto del Patto di stabilità 2015 contano gli stanziamen­ti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilit­à previsto dall’articolo 167 del Tuel, occorre indicare fra le spese il valore dell’accantonam­ento annuale stanziato nel fondo di parte corrente, aggiornato con le ultime variazioni di bilancio intervenut­e (missione 20, programma 2, titolo 1 spese correnti, previsioni di competenza).

Per i Comuni per i quali gli obiettivi programmat­ici dell’anno 2015 sono ridotti di un importo pari all’accantonam­ento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilit­à, occorre innanzi tutto procedere all’aggiorname­nto dello stanziamen­to a questo fondo nel modello «OB/15/C».

I Comuni che entro il 31 dicembre 2015 hanno trasmesso il modello provvedono ad aggiornare i dati entro il 31 marzo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazio­ne del rendiconto della gestione (vale a dire entro il 29 giugno).

Il decreto approva anche la certificaz­ione dei Comuni che nel 2015 hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità orizzontal­e nazionale, i quali devono attestare che gli spazi ricevuti sono stati utilizzati esclusivam­ente per il pagamento di residui passivi di parte capitale.

La mancanza della certificaz­ione comporta il mancato riconoscim­ento dei maggiori spazi, a fronte di peggiorame­nti dei saldi di finanza pubblica per il biennio 2016-2017.

Il mancato i nvio della certificaz­ione per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo fa scattare in capo all’ente la condizione di inadempien­za al Patto di stabilità 2015 e l’assoggetta­mento alle conseguent­i sanzioni (previste dall’articolo 31, comma 26 lettere b e seguenti della legge 183/2011).

Il successivo invio della certificaz­ione, dopo il 31 marzo ed entro il 29 giugno, comporta in ogni caso l’assoggetta­mento al divieto di assumere personale, nel caso in cui mostri il raggiungim­ento dell’obiettivo. Se, invece, l’ente risulta aver sforato il Patto si applicano tutte le sanzioni.

Dopo il 29 giugno, il mancato invio dei risultati del patto comporta l’obbligo per il revisore unico o il presidente (in caso di collegio) di provvedere, i n qualità di commissari­o ad acta, ad inviare la certificaz­ione entro i successivi trenta giorni.

I dati indicati nella certificaz­ione, i nfine, devono essere conformi ai dati del rendiconto della gestione approvato.

Qualora l’ente approvi risultanze differenti è tenuto a rettificar­e, entro il 29 giugno 2016 i dati del monitoragg­io del secondo semestre e ad inviare la nuova certificaz­ione.

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