Il fondo crediti di competenza nei conti del Patto
L a corretta e puntuale attuazione delle fasi connesse al riaccertamento ordinario dei residui costituisce il presupposto per ottemperare all’obbligo di certificazione, entro il 31 marzo, del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno 2015.
Lo schema di decreto del ministero dell’Economia, sul quale la conferenza Stato-Città ha espresso parere favorevole giovedì scorso (si veda Il Sole 24 Ore del 4 marzo), chiarisce alcuni aspetti legati al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Poiché ai fini della determinazione del saldo finanziario rilevante per il rispetto del Patto di stabilità 2015 contano gli stanziamenti di competenza del fondo crediti di dubbia esigibilità previsto dall’articolo 167 del Tuel, occorre indicare fra le spese il valore dell’accantonamento annuale stanziato nel fondo di parte corrente, aggiornato con le ultime variazioni di bilancio intervenute (missione 20, programma 2, titolo 1 spese correnti, previsioni di competenza).
Per i Comuni per i quali gli obiettivi programmatici dell’anno 2015 sono ridotti di un importo pari all’accantonamento definitivo stanziato nel bilancio di previsione al fondo crediti di dubbia esigibilità, occorre innanzi tutto procedere all’aggiornamento dello stanziamento a questo fondo nel modello «OB/15/C».
I Comuni che entro il 31 dicembre 2015 hanno trasmesso il modello provvedono ad aggiornare i dati entro il 31 marzo e, comunque, non oltre sessanta giorni dal termine stabilito per l’approvazione del rendiconto della gestione (vale a dire entro il 29 giugno).
Il decreto approva anche la certificazione dei Comuni che nel 2015 hanno acquisito spazi finanziari nell’ambito del Patto di stabilità orizzontale nazionale, i quali devono attestare che gli spazi ricevuti sono stati utilizzati esclusivamente per il pagamento di residui passivi di parte capitale.
La mancanza della certificazione comporta il mancato riconoscimento dei maggiori spazi, a fronte di peggioramenti dei saldi di finanza pubblica per il biennio 2016-2017.
Il mancato i nvio della certificazione per via telematica entro il termine perentorio del 31 marzo fa scattare in capo all’ente la condizione di inadempienza al Patto di stabilità 2015 e l’assoggettamento alle conseguenti sanzioni (previste dall’articolo 31, comma 26 lettere b e seguenti della legge 183/2011).
Il successivo invio della certificazione, dopo il 31 marzo ed entro il 29 giugno, comporta in ogni caso l’assoggettamento al divieto di assumere personale, nel caso in cui mostri il raggiungimento dell’obiettivo. Se, invece, l’ente risulta aver sforato il Patto si applicano tutte le sanzioni.
Dopo il 29 giugno, il mancato invio dei risultati del patto comporta l’obbligo per il revisore unico o il presidente (in caso di collegio) di provvedere, i n qualità di commissario ad acta, ad inviare la certificazione entro i successivi trenta giorni.
I dati indicati nella certificazione, i nfine, devono essere conformi ai dati del rendiconto della gestione approvato.
Qualora l’ente approvi risultanze differenti è tenuto a rettificare, entro il 29 giugno 2016 i dati del monitoraggio del secondo semestre e ad inviare la nuova certificazione.