FONDO DI GARANZIA ANCHE SU RIMORCHI NON ASSICURATI
La legge italiana non prevede un obbligo assicurativo per i rimorchi. Sul retro del rimorchio dev’essere apposta una regolare targa che ne certifica l’immatricolazione, accanto a una di colore giallo, che ripete quella del veicolo trainante, e riporta la dicitura “rimorchio”. Un Dpr del 2012 stabilisce che la targa “ripetitrice” non è più richiesta per tutti i rimorchi che siano già provvisti di una targa del tutto simile a quella degli altri veicoli. In sostanza, da un lato c’è il non obbligo di assicurazione peri rimorchi in marcia e, dall’altro, è stato introdotto l’“esonero” dalla targa ripetitrice della motrice. Ritengo che non si possa non considerare l’evenienza di per chi subisce danni da rimorchio, targato, ma non assicurato, agganciato a una motrice pirata (quindi con targa ignota). In questo caso, può intervenire la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), la quale, però, non risarcisce danni alle cose se non in presenza di gravi lesioni a persone. Qual è il parere dell’esperto?
F.B. – UDINE
Il proprietario del rimorchio può decidere di assicurare singolarmente il rimorchio o di estendere l’assicurazione obbligatoria della motrice per la presenza del gancio da traino. In caso di sinistri stradali, qualora il rimorchio sia dotato di una propria assicurazione ( che è solo facoltativa per il cosiddetto “rischio dinamico”, ovverosia quando il rimorchio è in movimento, mentre è obbligatoria per il solo “rischio statico”, ovvero quando il rimorchio è fermo), il danneggiato potrà valersi direttamente sull’assicurazione del rimorchio; qualora, invece, il rimorchio non sia dotato di propria assicurazione, la responsabilità per danni è coperta dall’assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice alla quale è agganciato, in quanto motrice e rimorchio sono considerati come un unico complesso circolante. Si fa presente, inoltre, che, in materia di sinistro stradale provocato da un veicolo non assicurato, il Codice delle assicurazioni private, così come modificato dal Dlgs 198/ 2007, ha esteso il Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimento per i danni alle cose, indipendentemente dalla sussistenza di danni alla persona.