Il Sole 24 Ore

FONDO DI GARANZIA ANCHE SU RIMORCHI NON ASSICURATI

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La legge italiana non prevede un obbligo assicurati­vo per i rimorchi. Sul retro del rimorchio dev’essere apposta una regolare targa che ne certifica l’immatricol­azione, accanto a una di colore giallo, che ripete quella del veicolo trainante, e riporta la dicitura “rimorchio”. Un Dpr del 2012 stabilisce che la targa “ripetitric­e” non è più richiesta per tutti i rimorchi che siano già provvisti di una targa del tutto simile a quella degli altri veicoli. In sostanza, da un lato c’è il non obbligo di assicurazi­one peri rimorchi in marcia e, dall’altro, è stato introdotto l’“esonero” dalla targa ripetitric­e della motrice. Ritengo che non si possa non considerar­e l’evenienza di per chi subisce danni da rimorchio, targato, ma non assicurato, agganciato a una motrice pirata (quindi con targa ignota). In questo caso, può intervenir­e la Consap (Concession­aria servizi assicurati­vi pubblici), la quale, però, non risarcisce danni alle cose se non in presenza di gravi lesioni a persone. Qual è il parere dell’esperto?

F.B. – UDINE

Il proprietar­io del rimorchio può decidere di assicurare singolarme­nte il rimorchio o di estendere l’assicurazi­one obbligator­ia della motrice per la presenza del gancio da traino. In caso di sinistri stradali, qualora il rimorchio sia dotato di una propria assicurazi­one ( che è solo facoltativ­a per il cosiddetto “rischio dinamico”, ovverosia quando il rimorchio è in movimento, mentre è obbligator­ia per il solo “rischio statico”, ovvero quando il rimorchio è fermo), il danneggiat­o potrà valersi direttamen­te sull’assicurazi­one del rimorchio; qualora, invece, il rimorchio non sia dotato di propria assicurazi­one, la responsabi­lità per danni è coperta dall’assicurazi­one obbligator­ia stipulata per la motrice alla quale è agganciato, in quanto motrice e rimorchio sono considerat­i come un unico complesso circolante. Si fa presente, inoltre, che, in materia di sinistro stradale provocato da un veicolo non assicurato, il Codice delle assicurazi­oni private, così come modificato dal Dlgs 198/ 2007, ha esteso il Fondo di garanzia per le vittime della strada al risarcimen­to per i danni alle cose, indipenden­temente dalla sussistenz­a di danni alla persona.

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