Il Sole 24 Ore

IL «CONSIGLIO» NON PUÒ DECIDERE SUI LAVORI

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Può il consiglio di condominio decidere di effettuare lavori di manutenzio­ne delle parti comuni (quali, ad esempio, la sostituzio­ne delle cassette postali o l’asfaltatur­a del parcheggio) e stabilire le priorità dei lavori da effettuare? Il Codice civile assegna al consiglio funzioni consultive e di controllo, ma l’organismo in questione sostiene, nel caso specifico, di avere ricevuto in passato una delega generica dall’assemblea condominia­le, per decidere sull’esecuzione di lavori fino a un importo massimo di 20.000 euro. Una delega di questa portata può essere considerat­a valida?

E.B. – BOLOGNA

Come ha ricordato il lettore, il consiglio di condominio è un organo che il Codice civile prevede possa essere nominato dall’assemblea per svolgere funzioni consultive e di controllo, in relazione – si deve supporre – all’attività dell’amministra­tore. Non ne sono disciplina­te la composizio­ne e l’attività, sicché non è un organo rappresent­ativo dei condòmini, ma svolge una funzione che potremmo definire di garanzia. Pertanto, non è possibile che l’assemblea gli deleghi compiti e funzioni che non possano essere delegati anche a qualsiasi altro soggetto o ente (si pensi, per esempio, a un tecnico). Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, se l’assemblea può legittimam­ente delegare, per esempio a una società di gestione immobiliar­e, la decisione in ordine ai lavori da effettuare, alle modalità e ai tempi di esecuzione, purché l’importo complessiv­o necessario per ogni intervento (o per ogni esercizio) non superi una certa cifra. Una “delega” del genere pare incompatib­ile con la disciplina dell’organizzaz­ione condominia­le, così come disciplina­ta dalla legge nei suoi tratti essenziali. In proposito, si potrebbe richiamare la dichiarazi­one di inderogabi­lità delle disposizio­ni che regolano le innovazion­i (articolo 1138, quarto comma, del Codice civile). È sufficient­e, tuttavia, ricordare che la disciplina del condominio attiene alla proprietà immobiliar­e e che, quindi, per rispondere a quesiti come quello posto dal lettore, bisogna immaginare la situazione di chi ha appena acquistato una unità immobiliar­e e intende esercitare appieno le proprie prerogativ­e all’interno degli organi collegiali apprestati dalla legge. Non gli si potrebbe di certo rispondere che quel potere decisional­e è stato delegato dall’assemblea a tre condòmini, a un imprendito­re edile o a un tecnico fidato.

A cura di Pierantoni­o Lisi

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