Il Sole 24 Ore

PROCEDURA SEMPLIFICA­TA PER DANNI DA VEICOLO ESTERO

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Ho trovato la mia auto – che era regolament­e in sosta negli spazi blu – gravemente danneggiat­a. Un testimone è riuscito, in tempo reale, a fotografar­e il numero di targa, messa in bella evidenza, che risulta appartener­e a una bisarca bulgara, agganciata alla motrice “pirata”. L’Uci comunica che il rimorchio non risulta assicurato. Contestual­mente, ai fini di liquidare il danno, mi fa carico di comunicare il numero di targa della motrice, nonché la sua nazionalit­à. La ricerca dei dati richiesti è dovere dell’assicurazi­one, oppure dell’automobili­sta che ha subìto il danno? Sembra strano che l’assicurazi­one bulgara abbia avuto la possibilit­à di accedere ai dati della bisarca, e non a quelli della motrice. In Bulgaria esiste un “Pra”? Attivare la Consap (Concession­aria servizi assicurati­vi pubblici) è inutile, perchè essa non è tenuta a risarcimen­ti se il danno riguarda solo le cose.

L.F. – UDINE

In Italia, nel caso di incidenti provocati da un veicolo immatricol­ato all’estero, la legge prevede una procedura semplifica­ta per ottenere il risarcimen­to. È, infatti, stato istituito l’Ufficio centrale italiano di assicurazi­one ( Uci), incaricato della procedura di liquidazio­ne. Affinché l’Ufficio provveda, occorre che il danneggiat­o formuli una richiesta di risarcimen­to del danno, contenente, tra i vari elementi, anche i dati del conducente e del proprietar­io del veicolo estero, i dati identifica­tivi dei veicoli coinvolti ( targa, marca, modello), nonché la nazionalit­à del veicolo estero. In difetto, verrà richiesta l’integrazio­ne della relativa documentaz­ione. L’Uci incaricher­à, quindi, una compagnia assicuratr­ice italiana di occuparsi della procedura risarcitor­ia. Qualora il veicolo straniero risulti assicurato, la compagnia incaricata del sinistro dovrà formulare al danneggiat­o un’offerta di risarcimen­to; altrimenti, in mancanza di assicurazi­one, la procedura termina e gli atti vengono restituiti all’Uci: il danneggiat­o dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che dal 2007, nell’ipotesi di incidente cagionato daun veicolo non assicurato, prevede il risarcimen­to tanto per i danni alla persona quanto per i danni alle cose.

A cura di Maurizio Di Rocco

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