PROCEDURA SEMPLIFICATA PER DANNI DA VEICOLO ESTERO
Ho trovato la mia auto – che era regolamente in sosta negli spazi blu – gravemente danneggiata. Un testimone è riuscito, in tempo reale, a fotografare il numero di targa, messa in bella evidenza, che risulta appartenere a una bisarca bulgara, agganciata alla motrice “pirata”. L’Uci comunica che il rimorchio non risulta assicurato. Contestualmente, ai fini di liquidare il danno, mi fa carico di comunicare il numero di targa della motrice, nonché la sua nazionalità. La ricerca dei dati richiesti è dovere dell’assicurazione, oppure dell’automobilista che ha subìto il danno? Sembra strano che l’assicurazione bulgara abbia avuto la possibilità di accedere ai dati della bisarca, e non a quelli della motrice. In Bulgaria esiste un “Pra”? Attivare la Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) è inutile, perchè essa non è tenuta a risarcimenti se il danno riguarda solo le cose.
L.F. – UDINE
In Italia, nel caso di incidenti provocati da un veicolo immatricolato all’estero, la legge prevede una procedura semplificata per ottenere il risarcimento. È, infatti, stato istituito l’Ufficio centrale italiano di assicurazione ( Uci), incaricato della procedura di liquidazione. Affinché l’Ufficio provveda, occorre che il danneggiato formuli una richiesta di risarcimento del danno, contenente, tra i vari elementi, anche i dati del conducente e del proprietario del veicolo estero, i dati identificativi dei veicoli coinvolti ( targa, marca, modello), nonché la nazionalità del veicolo estero. In difetto, verrà richiesta l’integrazione della relativa documentazione. L’Uci incaricherà, quindi, una compagnia assicuratrice italiana di occuparsi della procedura risarcitoria. Qualora il veicolo straniero risulti assicurato, la compagnia incaricata del sinistro dovrà formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento; altrimenti, in mancanza di assicurazione, la procedura termina e gli atti vengono restituiti all’Uci: il danneggiato dovrà rivolgersi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, che dal 2007, nell’ipotesi di incidente cagionato daun veicolo non assicurato, prevede il risarcimento tanto per i danni alla persona quanto per i danni alle cose.
A cura di Maurizio Di Rocco