LA SERVITÙ SI COSTITUISCE SE C’È UNANIMITÀ
Nel nostro condominio viene portata in discussione assembleare la seguente integrazione al regolamento condominiale: «I condòmini o inquilini delle unità immobiliari situate nel piano sottotetto, su richiesta dell’amministratore, devono consentire il passaggio per accedere al tetto». Preciso che, in alternativa, si potrebbe creare facilmente un accesso condominiale al tetto realizzando, sul pianerottolo condominiale del piano sottotetto, una botola o un abbaino.
Sarebbe pure possibile accedere al tetto posizionando un mezzo di sollevamento o sul lastrico condominiale, situato al piano seminterrato, o sul piano strada. Quali obblighi deriverebbero ai proprietari delle unità immobiliari situate nel piano sottotetto qualora l’assemblea approvasse a maggioranza, con il voto contrario dei suddetti proprietari, l’integrazione al regolamento condominiale?
G.D. – CHIETI
Salvo esame della fattispecie in concreto, si ritiene che una clausola che preveda il diritto, per i condòmini, di passare attraverso l’appartamento all’ultimo piano di proprietà di un singolo condomino, per l’accesso al tetto, comporti una vera e propria costituzione di servitù, che necessita del consenso scritto unanime da parte di tutti i condòmini, a norma dell’articolo 1350, n, 4, del Codice civile. Per “tutti i condomini”, si intende che devono dare il consenso anche i proprietari dell’appartamento (o degli appartamenti), attraverso il quale (o i quali) si dovrebbe passare. Ove, dunque, la servitù sia costituita attraverso una clausola inserita in un regolamento condominiale – a seguito di delibera assembleare – il condomino proprietario del sottotetto può impugnare l’assemblea, a norma dell’articolo 1137 del Codice civile, per nullità. Tanto più che, nella fattispecie, l’accesso al tetto potrebbe essere garantito (più o meno agevolmente) anche mediante apertura di una botola sul pianerottolo comune o mediante altri accorgimenti.
A cura di Matteo Rezzonico