Giampaolo Giuliani
da Iva le «prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze», di fatto caratterizzando l’esenzione solo sotto il profilo soggettivo (cioè di chi esegue la prestazione). La Corte di Giustizia Ue, invece, è intervenuta sull’argomento precisando che l’esenzione da Iva alle prestazioni mediche compete per quelle dirette alla diagnosi, alla cura e, per quanto possibile, alla guarigione. Sulla questione, si segnala l’intervento della circolare 4/E del 28 gennaio 2005, dove il concetto è stato approfonditamente trattato. È utile, tuttavia, sottolineare che l’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 fa innanzitutto riferimento all’articolo 99 del “vecchio” testo unico delle leggi sanitarie (approvato con il regio decreto 1265 del 27 luglio 1934). Tale disposizione prevede che sia soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinaria, della farmacia e delle professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera diplomata. È soggetto a vigilanza, inoltre, l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, intendendo per tali le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori. Per beneficiare dell’esenzione da Iva, quindi, la prestazione deve avere carattere oggettivamente e soggettivamente sanitario.
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