Il Sole 24 Ore

Giampaolo Giuliani

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da Iva le «prestazion­i sanitarie di diagnosi, cura e riabilitaz­ione rese alla persona nell’esercizio delle profession­i e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazi­oni, ovvero individuat­e con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze», di fatto caratteriz­zando l’esenzione solo sotto il profilo soggettivo (cioè di chi esegue la prestazion­e). La Corte di Giustizia Ue, invece, è intervenut­a sull’argomento precisando che l’esenzione da Iva alle prestazion­i mediche compete per quelle dirette alla diagnosi, alla cura e, per quanto possibile, alla guarigione. Sulla questione, si segnala l’intervento della circolare 4/E del 28 gennaio 2005, dove il concetto è stato approfondi­tamente trattato. È utile, tuttavia, sottolinea­re che l’articolo 10, numero 18, del Dpr 633/1972 fa innanzitut­to riferiment­o all’articolo 99 del “vecchio” testo unico delle leggi sanitarie (approvato con il regio decreto 1265 del 27 luglio 1934). Tale disposizio­ne prevede che sia soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, della veterinari­a, della farmacia e delle profession­i sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatric­e e infermiera diplomata. È soggetto a vigilanza, inoltre, l’esercizio delle arti ausiliarie delle profession­i sanitarie, intendendo per tali le arti dell’odontotecn­ico, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell’infermiere abilitato o autorizzat­o, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimen­ti idroterapi­ci e i massaggiat­ori. Per beneficiar­e dell’esenzione da Iva, quindi, la prestazion­e deve avere carattere oggettivam­ente e soggettiva­mente sanitario.

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