Il Sole 24 Ore

«SOSTEGNO» PER L’ANZIANO MALATO E SOLO

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Un 66enne indigente, titolare di solo assegno sociale, ha un solo parente, una sorella, a sua volta invalida al 100 per cento, che vive in altro comune. Il 66enne in questione viene colpito da ictus e ricoverato per emiplagia grave in una struttura di riabilitaz­ione. La struttura convenzion­ata dichiara di poter ospitare il paziente fino a un massimo di 60 giorni. Che cosa succede dopo questo lasso di tempo, se la persona rimane non in grado di svolgere le pur minime incombenze quotidiane? Un patronato suggerisce di inoltrare richiesta per la nomina dell’amministra­tore di sostegno, da assegnare al cognato, unica figura parentale attiva, il quale è già impegnato nella cura e assistenza della sorella invalida del paziente. Quali sono le responsabi­lità a cui questo signore andrebbe incontrato se fosse nominato amministra­tore di sostegno? Gli potrebbe essere imposta la tutela del malato, e potrebbe essergli affidata la cura dello stesso, qualora questi rimanesse nello stato di non autosuffic­ienza?

G.V. – NAPOLI

Il ruolo dell’amministra­tore di sostegno (Ads) è quello di assistere giuridicam­ente, affiancand­ola o sostituend­osi a lei, una persona che si trova nella impossibil­ità parziale o totale di provvedere ai propri interessi; ogni decreto di nomina deve delinearne i compiti in relazione alla situazione del beneficiar­io. Nel caso descritto, si può ipotizzare che spetterebb­ero all’Ads tutti gli atti giuridicam­ente rilevanti nell’interesse del malato: quindi, la gestione del denaro, compresi i rapporti con gli enti previdenzi­ali e amministra­tivi, e anche le decisioni riguardo al luogo di ricovero e alle cure. Egli dovrebbe poi riferire al giudice tutelare, sia con il rendiconto economico, sia sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiar­io. In linea generale è dovere di ogni amministra­tore di sostegno, secondo l’articolo 410 del Codice civile, tenere di optare per il nuovo regime agevolato (possedendo le caratteris­tiche richieste). Consideran­do che l’opzione non è stata operata alla data del 1° gennaio, cosa che ha comportato l’emissione di scontrini fiscali con Iva, e consideran­do che l’opzione dev’essere manifestat­a entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one Iva, si potrebbe comunque optare per il cambiament­o di regime per il 2016, senza utilizzare l’Iva sugli acquisti fin qui effettuati e, di contro, senza conteggiar­e l’Iva sui corrispett­ivi? Nel caso in cui il soggetto che ha operato la scelta del regime di vantaggio possedesse redditi di natura diversa, sarebbe possibile mantenere il diritto di detrazione di tutte le spese documentat­e, ove previste, in sede di Unico? Infine, in caso di possesso di una partecipaz­ione in una Srl “non trasparent­e”, si può accedere al nuovo regime forfettari­o?

A.R. – TRAPANI

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, i soggetti che nel 2015, pur essendo naturalmen­te nel regime forfettari­o, hanno optato per la tenuta di quello semplifica­to possono revocare l’opzione e, dal 1° gennaio 2016, accedere al regime forfettari­o. Per questi soggetti, si ritengono validi i chiariment­i forniti dalle Entrate con la circolare 7/ E/2008, confermati anche dalla risoluzion­e 67/E/2015. L’eventuale addebito dell’Iva effettuato nei primi mesi del 2016 può, dunque, essere ricondotto a un errore determinat­o dalle incertezze applicativ­e legate alle novità introdotte, con la conseguenz­a che l’indicazion­e del tributo non è da ritenere riconducil­e all’espression­e della volontà di rinunciare al regime agevolato. La questione, nello specifico, non solleva problemi in termini di rettifica Iva con riferiment­o alla certificaz­ione dei corrispett­ivi documentat­i da scontrino fiscale, in consideraz­ione della mancata evidenziaz­ione dell’imposta su tali documenti. In altri termini, come precisato nella citata circolare 7/E/2008 (paragrafo 3.2), si ritiene che il comportame­nto concludent­e, che attesta l’opzione per il regime ordinario, possa considerar­si realizzato solo se il contribuen­te, unitamente all’“addebito” dell’imposta, ha altresì esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alla liquidazio­ne periodica del tributo. Con riferiment­o al secondo quesito, si conferma la sussistenz­a del diritto, per il contribuen­te in regime di vantaggio/forfettari­o, di vedersi riconosciu­te le detrazioni per oneri esclusivam­ente in diminuzion­e dell’imposta sul reddito dovuta con riferiment­o ad altre categorie reddituali soggette a Irpef. Non sussiste, infine, alcuna causa di esclusione dal regime forfettari­o in caso di detenzione di partecipaz­ioni in Srl in regime ordinario (ossia che non abbiano optato per la trasparenz­a fiscale).

A cura di Giovanni Petruzzell­is

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