«SOSTEGNO» PER L’ANZIANO MALATO E SOLO
Un 66enne indigente, titolare di solo assegno sociale, ha un solo parente, una sorella, a sua volta invalida al 100 per cento, che vive in altro comune. Il 66enne in questione viene colpito da ictus e ricoverato per emiplagia grave in una struttura di riabilitazione. La struttura convenzionata dichiara di poter ospitare il paziente fino a un massimo di 60 giorni. Che cosa succede dopo questo lasso di tempo, se la persona rimane non in grado di svolgere le pur minime incombenze quotidiane? Un patronato suggerisce di inoltrare richiesta per la nomina dell’amministratore di sostegno, da assegnare al cognato, unica figura parentale attiva, il quale è già impegnato nella cura e assistenza della sorella invalida del paziente. Quali sono le responsabilità a cui questo signore andrebbe incontrato se fosse nominato amministratore di sostegno? Gli potrebbe essere imposta la tutela del malato, e potrebbe essergli affidata la cura dello stesso, qualora questi rimanesse nello stato di non autosufficienza?
G.V. – NAPOLI
Il ruolo dell’amministratore di sostegno (Ads) è quello di assistere giuridicamente, affiancandola o sostituendosi a lei, una persona che si trova nella impossibilità parziale o totale di provvedere ai propri interessi; ogni decreto di nomina deve delinearne i compiti in relazione alla situazione del beneficiario. Nel caso descritto, si può ipotizzare che spetterebbero all’Ads tutti gli atti giuridicamente rilevanti nell’interesse del malato: quindi, la gestione del denaro, compresi i rapporti con gli enti previdenziali e amministrativi, e anche le decisioni riguardo al luogo di ricovero e alle cure. Egli dovrebbe poi riferire al giudice tutelare, sia con il rendiconto economico, sia sulle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario. In linea generale è dovere di ogni amministratore di sostegno, secondo l’articolo 410 del Codice civile, tenere di optare per il nuovo regime agevolato (possedendo le caratteristiche richieste). Considerando che l’opzione non è stata operata alla data del 1° gennaio, cosa che ha comportato l’emissione di scontrini fiscali con Iva, e considerando che l’opzione dev’essere manifestata entro la data di presentazione della dichiarazione Iva, si potrebbe comunque optare per il cambiamento di regime per il 2016, senza utilizzare l’Iva sugli acquisti fin qui effettuati e, di contro, senza conteggiare l’Iva sui corrispettivi? Nel caso in cui il soggetto che ha operato la scelta del regime di vantaggio possedesse redditi di natura diversa, sarebbe possibile mantenere il diritto di detrazione di tutte le spese documentate, ove previste, in sede di Unico? Infine, in caso di possesso di una partecipazione in una Srl “non trasparente”, si può accedere al nuovo regime forfettario?
A.R. – TRAPANI
Come chiarito dall’agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, i soggetti che nel 2015, pur essendo naturalmente nel regime forfettario, hanno optato per la tenuta di quello semplificato possono revocare l’opzione e, dal 1° gennaio 2016, accedere al regime forfettario. Per questi soggetti, si ritengono validi i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 7/ E/2008, confermati anche dalla risoluzione 67/E/2015. L’eventuale addebito dell’Iva effettuato nei primi mesi del 2016 può, dunque, essere ricondotto a un errore determinato dalle incertezze applicative legate alle novità introdotte, con la conseguenza che l’indicazione del tributo non è da ritenere riconducile all’espressione della volontà di rinunciare al regime agevolato. La questione, nello specifico, non solleva problemi in termini di rettifica Iva con riferimento alla certificazione dei corrispettivi documentati da scontrino fiscale, in considerazione della mancata evidenziazione dell’imposta su tali documenti. In altri termini, come precisato nella citata circolare 7/E/2008 (paragrafo 3.2), si ritiene che il comportamento concludente, che attesta l’opzione per il regime ordinario, possa considerarsi realizzato solo se il contribuente, unitamente all’“addebito” dell’imposta, ha altresì esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alla liquidazione periodica del tributo. Con riferimento al secondo quesito, si conferma la sussistenza del diritto, per il contribuente in regime di vantaggio/forfettario, di vedersi riconosciute le detrazioni per oneri esclusivamente in diminuzione dell’imposta sul reddito dovuta con riferimento ad altre categorie reddituali soggette a Irpef. Non sussiste, infine, alcuna causa di esclusione dal regime forfettario in caso di detenzione di partecipazioni in Srl in regime ordinario (ossia che non abbiano optato per la trasparenza fiscale).
A cura di Giovanni Petruzzellis