I BENEFICI EX LEGGE 407/1990 NON SONO OSTATIVI
Relativamente al beneficio contributivo per contratti a tempo indeterminato, in favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, introdotto con la legge di Stabilità 2016, mi è sorto un dubbio. Al comma 178 si legge che l’esonero «...non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato». Ciò significa che, se un datore di lavoro aveva un dipendente che “fruiva” degli sgravi ex legge 407/1990 e poi quest’ultimo si è dimesso nel mese di febbraio 2014, senza più avere alcun rapporto di lavoro in genere, oggi lo stesso datore di lavoro, se volesse riassumere lo stesso lavoratore a tempo indeterminato, non può fruire degli incentivi Inps della legge di Stabilità 2016?
L.M. – GERACE
Il blocco all’accesso al beneficio in questione non ha alcun collegamento con la fruizione dell’agevolazione prevista dalla legge 407/1990 (peraltro decaduta al 31 dicembre 2014). Per poter godere dell’esonero di cui alla legge 208/2015, tra le varie condizioni ostative, il comma 178 stabilisce che in capo al lavoratore interessato non sia già stato goduto il medesimo esonero, sempre a norma della legge 208/2015, o con la precedente formulazione dell’incentivo, ai sensi della legge di Stabilità 2015.
A cura di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta