Il Sole 24 Ore

ESENTE L’ESTROMISSI­ONE DEI FABBRICATI STRUMENTAL­I

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Un artigiano, titolare di ditta individual­e, vorrebbe avvalersi delle disposizio­ni previste dall’ultima legge di Stabilità per estromette­re il capannone nel quale svolge l’attività. Il capannone, di categoria D e con una rendita catastale di 2.615 euro – risulta indicato nel libro dei cespiti con un valore residuo da ammortizza­re di 130.000 euro, e al momento dell’acquisto è stata detratta l’Iva. L’imponibile su cui applicare l’imposta si deve calcolare come differenza del valore catastale determinat­o rivalutand­o la rendita catstale del 5% e poi moltiplica­ndo per 100 (ottenendo il risultato di 274.575 euro), oppure si deve considerar­e il valore determinat­o ai fini Imu (178.473,75 euro)? Inoltre, ai fini Iva la fattura va emessa in esenzione, ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972? Essendo trascorsi 10 anni, non si deve procedere alla rettifica Iva? Infine, nel 2016 la cessione incide sul pro rata di detraibili­tà?

P.R. – BARI

L’estromissi­one del fabbricato strumental­e è naturalmen­te esente da Iva, ex articolo 10, comma 1, numero 8–ter, del Dpr 633 del 1972. Teoricamen­te, sarebbe possibile esercitare l’opzione per l’applicazio­ne dell’Iva, che, però, non conviene, considerat­o che non si deve procedere alla rettifica della detrazione, essendo trascorsi più di 10 anni dall’acquisto o dall’eventuale sostenimen­to di spese di ristruttur­azione. L’estromissi­one dell’immobile in esenzione da Iva non genera pro rata, essendo un’operazione occasional­e, esente da Iva ex n. 8–ter dell’articolo 10, estranea all’oggetto dell’attività (articolo 19–bis del Dpr 633/1972). L’imposta sostitutiv­a dell’8 per cento, prevista dalla legge di Stabilità per il 2016, dev’essere applicata alla differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalment­e riconosciu­to. Per gli immobili, il valore normale può essere determinat­o in misura pari a quello risultante dall’applicazio­ne, all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, dei moltiplica­tori determinat­i con i criteri e le modalità previsti dall’articolo 52, comma 4, primo periodo, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131: nel caso in questione, rendita catastale rivalutata del 5 per cento e moltiplica­ta per 60, essendo l’immobile di categoria catastale D.

A cura di Giorgio Confente e Gianluca Dan

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