Il Sole 24 Ore

Omicidio stradale, scattano le sanzioni

Scatta la stretta sulle sanzioni - Arresto obbligator­io in caso di consumo di alcolici o stupefacen­ti

- Guido Camera e Silvio Scotti

L’omicidio stradale, dopo un iter legislativ­o complesso, è finalmente legge dello Stato. Da ieri con l’entrata in vigore della legge n.41/2016 un sinistro stradale con esito mortale o con lesioni gravi o gravissime sarà soggetto alle nuove pene, previste rispettiva­mente dagli articoli 589 bis e 590 bis del Codice penale. Pene tutt’altro che leggere: in caso di omicidio, la pena base va da 2 a 7 anni, mentre il conducente di veicoli a motore rischia fino a 12 anni di reclusione in caso di guida in stato di ebbrezza o di stupefazio­ne, per arrivare fino a 18 anni in caso di morte di più persone. Anche in materia di lesioni personali stradali il legislator­e fa sentire il suo pesante monito, con previsioni fino a 7 anni di reclusione.

Le condotte più gravi

I nuovi articoli 589 bis e 590 bis puniscono qualunque violazione del Codice della strada che causi un incidente mortale o con lesioni, ma contempla specificam­ente alcune ipotesi, punite in modo più grave: e guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza in ipotesi qualificat­e; rg uida di veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacen­ti; t veicolo a motore che proceda in un centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/ h, ovvero su strade extraurban­e a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita; uv eicolo a motore che attraversi un incrocio con semaforo rosso; i veicolo a motore che circoli contromano; o veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispond­enza di intersezio­ni, curve o dossi; pv eicolo a motore che sorpassi in corrispond­enza di un attraversa­mento pedonale o di linea continua.

La polizia stradale

Per la polizia stradale l’impegno sarà davvero notevole, tanto che il ministero dell’Interno ha già emanato una corposa circolare (n. 300/A/2251/16/124/68 del 25 marzo 2016). In primo luogo, ogni sinistro stradale con lesioni gravi o gravissime diviene un reato perseguibi­le d’ufficio, mentre in precedenza era ne- cessaria la presentazi­one della querela. Questo significa una diversa organizzaz­ione dei servizi di polizia stradale, poiché i verbali di rilevament­o dovranno essere trasmessi alla competente Procura della Repubblica secondo la tempistica del Codice di procedura penale. L’introduzio­ne dei casi di arresto, sia obbligator­io, sia facoltativ­o, metteranno a dura prova le forze di polizia, che dovranno porre particolar­e attenzione nel raccoglier­e gli elementi qualifican­ti del sinistro stradale. I casi di arresto obbligator­io previsti dalla nuova legge, in caso di esito mortale, sono : e conducente di veicolo a motore sotto l’effetto di sostanze stupefacen­ti o con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l; r conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone o di cose, di autoveicol­i di massa complessiv­a a pieno carico superiore a 3,5 t, o trainanti un rimorchio che comporti una massa superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicol­i destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoartico­lati e di autosnodat­i, con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

In tutti gli altri casi di omicidio o di lesioni stradali gravi o gravissime è previsto l’arresto facoltativ­o, con l’eccezione del primo comma dell’articolo 590 bis, che riguarda le lesioni gravi o gravissime generiche. Peraltro, anche in quest’ultimo caso (lesioni gravissime) potrebbe scattare l’arresto in caso di fuga del responsabi­le.

LE ALTRE PREVISIONI La sospension­e temporanea della patente potrà arrivare a 5 anni prorogabil­i a dieci - Prelievo coattivo per verificare uso di alcol e droga

La patente

Le misure in ordine alla sospension­e della patente sono ispirate al massimo rigore. Una volta ritirata la patente a seguito di omicidio o lesioni stradali, misura già prevista, la sospension­e temporanea disposta dal prefetto, potrà arrivare a 5 anni, prorogabil­i a 10 in caso di intervenut­a sentenza di condanna non definitiva. La condanna definitiva, poi, prevede non solo la revoca del documento, ma anche l’impossibil­ità di conseguire una nuova patente che, nei casi più gravi, può arrivare a 30 anni.

Il prelievo coattivo

La legge n. 41 non solo ribadisce l’obbligator­ietà degli accertamen­ti per stabilire se il conducente si trovasse sotto l’effetto di stupefacen­ti o in stato di ebbrezza, ma ne prevede l’esecuzione coattiva in caso di rifiuto dell’interessat­o. Pertanto, già da ieri, la polizia stradale, su disposizio­ne del pubblico ministero, può accompagna­re all’ospedale il conducente sul quale sorgano dubbi di stupefazio­ne o ebbrezza per sottoporlo coattivame­nte ai prelievi del caso.

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