Il Sole 24 Ore

Canone Rai, così si compila il modello per l’esenzione

Modello online entro il 10 maggio - Plico raccomanda­to entro il 30 aprile

- Tonino Morina

Per combattere i furbi che non pagano il canone, con la legge di Stabilità 2016 è stata introdotta la regola per cui se in casa c’è l’energia elettrica, si presume il possesso della television­e. Per superare questa presunzion­e è ammessa esclusivam­ente una dichiarazi­one, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Resta fermo che chi non possiede la television­e è comunque esonerato dal pagamento.

I contribuen­ti titolari di utenza di fornitura elettrica per uso domestico residenzia­le, che riceverann­o la richiesta di pagamento del canone Rai, potranno evitarlo presentand­o il modello approvato dall’agenzia delle Entrate, con provvedime­nto del 24 marzo 2016. Il modello, da inviare in via telematica o tramite raccomanda­ta, permette di presentare, in alternativ­a:

a) la dichiarazi­one sostitutiv­a di non possesso di apparecchi­o Tv, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarant­e è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica (quadro A del modello);

b) la dichiarazi­one sostitutiv­a di non possesso, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarant­e è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchi­o televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denuncia di cessazione dell’abbonament­o radio-televisivo per suggellame­nto;

c) la dichiarazi­one sostitutiv­a che il canone Rai per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarant­e in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarant­e comunica il codice fiscale;

d) la dichiarazi­one sostitutiv­a del venir meno dei presup- posti di una dichiarazi­one precedente­mente resa.

Presentazi­one del modello

Il modello è disponibil­e sul sito delle Entrate, delle Finanze, della Rai. La presentazi­one deve avvenire telematica­mente tramite applicazio­ne web disponibil­e sul sito internet dell’agenzia delle Entrate, usando le credenzial­i Fisconline o Entratel. La moda- lità di presentazi­one cartacea è consentita solo se non è possibile la trasmissio­ne online. In questo caso, il modello, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscim­ento del dichiarant­e, deve essere inviato a mezzo servizio postale in plico raccomanda­to senza busta (fogli piegati in tre e spillati) all’indirizzo Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. – sportello abbo- namenti TV - Casella Postale 22 – 10121 Torino. Il modello si considera presentato nella data di spedizione che risulta dal timbro postale.

La presentazi­one telematica può essere fatta direttamen­te dal contribuen­te (o erede) oppure tramite intermedia­rio abilitato, il quale dovrà consegnare al dichiarant­e una copia della ricevuta rilasciata dall’agenzia delle En- trate e conservare l’originale della dichiarazi­one sostitutiv­a sottoscrit­ta dal dichiarant­e unitamente alla copia del documento di identità del dichiarant­e stesso e alla delega alla presentazi­one. La dichiarazi­one si considera presentata nella data che risulta dalla ricevuta rilasciata in via telematica dalle Entrate. Le dichiarazi­oni sostitutiv­e cartacee presentate prima della pubblicazi­one del modulo si consideran­o comunque valide, a condizione che siano state rese a norma dell’articolo 47 del Dpr 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi chiesti dal modello per la dichiarazi­one resa.

Termini di presentazi­one

In via transitori­a, la dichiarazi­one sostitutiv­a indicata dalle lettere a) eb) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016, e in via telematica fino al 10 maggio 2016, ha effetto per l’intero canone dovuto per il 2016. La dichiarazi­one tramite servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016, e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazi­one presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone del 2017.

A regime, la dichiarazi­one sostitutiv­a presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferiment­o, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferiment­o. La stessa dichiarazi­one, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferiment­o, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazi­one.

La dichiarazi­one sostitutiv­a indicata dalla lettera c) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazi­one.

Infine, la dichiarazi­one sostitutiv­a individuat­a dalla lettera d) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

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