Il Sole 24 Ore

Via al prelievo di campioni biologici di detenuti e arrestati

- Giovanni Negri

pA 7 anni dalla legge si completa il quadro normativo che renderà possibile l’istituzion­e di una banca dati del Dna anche nel nostro Paese. Già prevista dal trattato di Prum del 2005, recepito nel 2009 dalla legge n. 85, la banca dati si avvia a diventare realtà dopo che il consiglio dei ministri di ieri ha approvato definitiva­mente (a 9 mesi dal primo via libera del luglio scorso) il regolament­o attuativo. Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, al termine della riunione dell’Esecutivo ha sottolinea­to che «in un momento delicato come questo, credo sia giusto dire che questo è un passo fondamenta­le per aumentare il livello di sicurezza del Paese. La banca dati consentirà non solo di prevenire e agevolare la realizzazi­one di indagini, ma anche di affrontare casi che sono considerat­i irrisolti alla luce degli strumenti sinora disponibil­i. Nei prossimi giorni partirà il laboratori­o per la raccolta dei dati».

E per il ministro dell’Interno Angelino Alfano «si tratta di uno strumento di formidabil­e potenza dal punto di vista informatic­o. Abbiamo realizzato un passo avanti che ha pochi precedenti in Europa e che consentirà l’archiviazi­one di dati, dal punto di vista scientific­o e del Dna, che saranno importanti­ssimi sia nella lotta al terrorismo sia nel contrasto alla criminalit­à organizzat­a e al- l’immigrazio­ne irregolare».

Superando la parcellizz­azione delle banche dati attuali potrà adesso prendere corpo un unico archivio nazionale alimentato innanzitut­to attraverso il prelievo di campioni biologici di 4 categorie di soggetti: 7 gli arrestati in flagranza o sottoposti a fermo perché indiziati di delitto; 7 i detenuti per effetto di condanna relativa a reato non colposo; 7 chi è sottoposto a misura alternativ­a alla detenzione per delitto non colposo; 7 chi è oggetto in via provvisori­a o definitiva di una misura di sicurezza detentiva.

Va ricordato però che sono anche previste esclusioni. Per esempio, non sarà possibile procedere a prelievo nel caso dei più frequenti reati dei “colletti bianchi”, quelli tributari e quelli societari in primo luogo. Inoltre è prevista la cancellazi­one dalla banca dati dei profili acquisiti in seguito ad assoluzion­e con formula piena e anche quando si è arrivati a definire le generalità di un cadavere in precedenza privo di identità. Il regolament­o approvato ieri definisce anche i tempi di conservazi­one dei profili: 30 anni dalla data dell’ultima registrazi­one oppure 40 quando in caso di condanna è stata riconosciu­ta anche la recidiva.

La banca dati agevolerà in particolar­e le attività di identifica­zione delle persone scomparse, mediante acquisizio­ne di elementi informativ­i della persona scomparsa allo scopo di ottenere il profilo del Dna e di effettuare i conseguent­i confronti. Sarà collocata presso il Dipartimen­to della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, mentre il Laboratori­o centrale sarà presso il Dipartimen­to dell’amministra­zione penitenzia­ria del ministero della Giustizia.

Definite con il regolament­o anche le procedure da seguire nell’ipotesi in cui il reperto biologico venga acquisito nel corso di procedimen­ti penali, nel caso di denuncia di persone scomparse e nel caso di ritrovamen­to di cadaveri non identifica­ti. In particolar­e, nei casi di denuncia di scomparsa di una persona, la polizia giudiziari­a acquisisce, se necessario, gli elementi informativ­i della persona interessat­a compresi gli oggetti da questa utilizzati in maniera esclusiva, in maniera tale da avere un utile punto di riscontro traendone il profilo del Dna da utilizzare per i confronti.

La banca dati è a disposizio­ne degli investigat­ori nazionali ma, con il regolament­o, vengono previste disposizio­ni per la consultazi­one per finalità di cooperazio­ne internazio­nale, disciplina­ndo lo scambio di informazio­ni e la protezione dei dati personali trasmessi o ricevuti, attraverso l’individuaz­ione della finalità del trattament­o dei dati e la previsione di verifiche sulla qualità degli stessi e sulla legittimit­à del relativo trattament­o.

LE ECCEZIONI Esclusi i reati dei «colletti bianchi», tributari e societari. In caso di assoluzion­e con formula piena scatta la cancellazi­one dalla banca dati

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