Per la nuova disciplina un cammino a ostacoli
L’applicazione delle norme sull’omicidio e lesioni personali stradali non ha di fronte a sé una strada priva di ostacoli. La prima criticità è legata all’introduzione dell’arresto obbligatorio in flagranza per l’omicidio stradale se il conducente guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, o ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Si tratta di una misura simbolica, i cui effetti possono cessare nel giro di poche ore. L’arrestato può essere infatti ulteriormente privato della propria libertà personale, mediante l’applicazione di una misura coercitiva da parte del giudice all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, solamente in contemporanea presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione del reato e rischio di inquinamento probatorio). Che non appaiono ipotizzabili nel caso di imputato che non si è dato alla fuga, che è incensurato e che non si è mai reso responsabile di infrazioni al Codice della strada. Non sarà, inoltre, facile superare lo scoglio dei gravi indizi di colpevolezza. La limitazione della libertà personale non può infatti essere frutto di presunzioni o inversioni dell’onere probatorio. Tanto è che la Cassazione ha sottolineato che «perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione» (n. 3623/16). Senza contare la rilevante incidenza, al di là delle condizioni fisiologiche del conducente, che possono avere concause presenti negli incidenti stradali, come la condotta di guida non adeguata alle situazioni contingenti del conducente di un altro veicolo. Ciò vale, a maggior ragione, per il delitto di lesioni colpose stradali, che prevede l’arresto facoltativo in flagranza anche nei casi di inversione del senso di marcia, circolazione contromano o attraversamento di un’intersezione stradale con semaforo rosso e superamento delle soglie di velocità in strada urbane ed extraurbane.
Altrettante perplessità suscita la decisione di impedire al giudice di concedere, in regime di prevalenza o anche solo equivalenza, le attenuanti all'imputato - al di fuori di quella dell’età minore di anni 18 e della minima partecipazione nei casi di concorso di più soggetti nella causazione dell’incidente - in tutte le ipotesi aggravate dei reati di omicidio e lesioni stradali. Per quanto non sia una novità nel nostro ordinamento, è altrettanto vero che è la prima volta che la discrezionalità del giudice viene bloccata unitamente a un aumento significativo delle pene in relazione al quale tale vincolo opera. Si aggiunga che la natura del reato è colposa - dunque involontaria - e che la Consulta ha ricordato che «il privilegio di obiettivi di prevenzione generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da autorizzare il pregiudizio della finalità rieducativa espressamente consacrata dalla Costituzione nel contesto dell’istituto della pena» (n.183/11).