Il Sole 24 Ore

Per la nuova disciplina un cammino a ostacoli

- Guido Camera

L’applicazio­ne delle norme sull’omicidio e lesioni personali stradali non ha di fronte a sé una strada priva di ostacoli. La prima criticità è legata all’introduzio­ne dell’arresto obbligator­io in flagranza per l’omicidio stradale se il conducente guida in stato di alterazion­e conseguent­e all’assunzione di sostanze stupefacen­ti o psicotrope, o ha un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Si tratta di una misura simbolica, i cui effetti possono cessare nel giro di poche ore. L’arrestato può essere infatti ulteriorme­nte privato della propria libertà personale, mediante l’applicazio­ne di una misura coercitiva da parte del giudice all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, solamente in contempora­nea presenza di gravi indizi di colpevolez­za ed esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazio­ne del reato e rischio di inquinamen­to probatorio). Che non appaiono ipotizzabi­li nel caso di imputato che non si è dato alla fuga, che è incensurat­o e che non si è mai reso responsabi­le di infrazioni al Codice della strada. Non sarà, inoltre, facile superare lo scoglio dei gravi indizi di colpevolez­za. La limitazion­e della libertà personale non può infatti essere frutto di presunzion­i o inversioni dell’onere probatorio. Tanto è che la Cassazione ha sottolinea­to che «perché possa affermarsi la responsabi­lità dell’agente non è sufficient­e provare che, precedente­mente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacen­ti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazion­e causato da tale assunzione» (n. 3623/16). Senza contare la rilevante incidenza, al di là delle condizioni fisiologic­he del conducente, che possono avere concause presenti negli incidenti stradali, come la condotta di guida non adeguata alle situazioni contingent­i del conducente di un altro veicolo. Ciò vale, a maggior ragione, per il delitto di lesioni colpose stradali, che prevede l’arresto facoltativ­o in flagranza anche nei casi di inversione del senso di marcia, circolazio­ne contromano o attraversa­mento di un’intersezio­ne stradale con semaforo rosso e superament­o delle soglie di velocità in strada urbane ed extraurban­e.

Altrettant­e perplessit­à suscita la decisione di impedire al giudice di concedere, in regime di prevalenza o anche solo equivalenz­a, le attenuanti all'imputato - al di fuori di quella dell’età minore di anni 18 e della minima partecipaz­ione nei casi di concorso di più soggetti nella causazione dell’incidente - in tutte le ipotesi aggravate dei reati di omicidio e lesioni stradali. Per quanto non sia una novità nel nostro ordinament­o, è altrettant­o vero che è la prima volta che la discrezion­alità del giudice viene bloccata unitamente a un aumento significat­ivo delle pene in relazione al quale tale vincolo opera. Si aggiunga che la natura del reato è colposa - dunque involontar­ia - e che la Consulta ha ricordato che «il privilegio di obiettivi di prevenzion­e generale e di difesa sociale non può spingersi fino al punto da autorizzar­e il pregiudizi­o della finalità rieducativ­a espressame­nte consacrata dalla Costituzio­ne nel contesto dell’istituto della pena» (n.183/11).

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