Il Sole 24 Ore

Misure più severe per chi si dà alla fuga

In caso di morte pena minima di 5 anni

- S.Sco.

Il legislator­e ha voluto dare particolar­e rilevanza al comportame­nto tenuto dal conducente responsabi­le del sinistro. Nello specifico, sono stati previsti due articoli di legge speculari, e cioè il 589 ter e il 590 ter, inseriti ex novo nel Codice penale. Si tratta della medesima aggravante prevista, rispettiva­mente, per l’omicidio e per le lesioni personali gravi o gravissime, nel caso in cui il responsabi­le si dia alla fuga: la fattispeci­e comporta un aumento della pena da un terzo a due terzi, e contempla una pena minima applicabil­e in caso di omicidio non inferiore a 5 anni, mentre nel caso meno grave di lesioni personali gravi o gravissime, sarà non inferiore a 3 anni. Bisogna ricordare che la fuga e l’omissione di soccorso, in caso di incidente con feriti, costituisc­ono già di per sé reato e sono punite con la reclusione da 6 mesi 3 anni la prima, e con la reclusione da 1 a 3 anni la seconda. Il legislator­e è intervenut­o sull’articolo 189 modificand­o il comma che prevedeva l’impossibil­ità di arrestare colui che si fosse fermato e avesse prestato assistenza ai feriti: a seguito della modifica entrata in vigore ieri, la “scriminant­e” vale solo in caso di lesioni personali, mentre in presenza di un decesso potrà scattare l’arresto, obbligator­io o facoltativ­o, secondo le diverse ipotesi. Infine, è opportuno sottolinea­re che la fattispeci­e costituisc­e tecnicamen­te un’aggravante a effetto speciale - cioè che comporta un aumento di pena superiore a un terzo - che dovrà essere valutata dalla polizia giudiziari­a per calcolare la pena ai fini di un eventuale arresto.

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