Il Sole 24 Ore

Succession­i in F24, pronti i codici tributo

- Michele Brusaterra

Versamenti collegati alla dichiarazi­one di succession­e e quelli relativi alle sanzioni amministra­tive irrogate dall’Inps pronti a debuttare nel modello F24.

Dal prossimo 1° aprile, in un’ottica di razionaliz­zazione delle modalità di pagamento, tutto ciò che concerne la dichiarazi­one di succession­e passa dal modello F23 al modello F24, seguendo, di conseguenz­a, le disposizio­ni contenute nell’articolo 17 del Dlgs 241/1997. È stato, comunque, previsto un periodo transitori­o di accompagna­mento al nuovo modello in cui è ancora consentito l’utilizzo dell’F23 fino al 31 dicembre 2016 «secondo le attuali modalità», come specificat­o dal provvedime­nto delle Entrate 40892 del 17 marzo scorso (si veda Il Sole 24 Ore del giorno successivo). Dal 1° gennaio 2017, quindi, i versamenti potranno essere effettuati esclusivam­ente attraverso il modello F24.

La novità riguarda l’imposta di succession­e, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni, dovuti con riferiment­o alla presentazi­one della dichiarazi­one di succession­e.

Anche sanzioni e interessi

In questa prospettiv­a, la risoluzion­e 16/E/2016 diffusa ieri ha istituito i nuovi codici tributo che dovranno essere utilizzati all’interno del modello F24 e che si riferiscon­o non solo al versamento delle varie imposte appena indicate in fase di dichiarazi­one di succession­e, ma anche alle sanzioni e agli interessi da ravvedimen­to, alla liquidazio­ne delle imposte a seguito di avviso di liquidazio­ne o a seguito di omessa impugnazio­ne in presenza di somme richieste con avvisi di accertamen­to o di liquidazio­ne emessi dagli uffici, ma anche a seguito di definizion­e delle sole sanzioni (in base a quanto disposto dall’articolo 17 del Dlgs 472/1997), o in conseguenz­a di adesione all’accertamen­to o ancora di conciliazi­one giudiziale.

La sezione da utilizzare all’interno del modello di versamento F24 è quella relativa all’Erario in cui dovrà essere indicato anche il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferiment­o riportati nell’atto emesso dall’ufficio.

Per quanto riguarda i dati anagrafici, andranno indicati quelli dell’erede mentre nel campo denominato «codice fiscale del coobbligat­o, erede, genitore, tutore o curatore fallimenta­re» si dovrà inserire il codice fiscale del defunto insieme al codice identifica­tivo di nuova istituzion­e «08», denominato «defunto».

Le omesse ritenute

Entra, inoltre, nel modello F24 anche il versamento delle sanzioni amministra­tive per l’omesso versamento delle ritenute previdenzi­ali e assistenzi­ali operate dal datore sulle retribuzio­ni dei lavoratori dipendenti (articolo 2, comma 1-bis, del Dl 463/1983), che sono irrogate dall’Inps.

La risoluzion­e 17/E/2016 diffusa sempre ieri istituisce la causale «SAMM» che dovrà essere indicata nella sezione Inps del modello di versamento.

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