Anche le direzioni del lavoro «garantiscono» le dimissioni
Non è necessario l’intervento della commissione di certificazione
pAnche le direzioni territoriali del lavoro possono assistere i lavoratori nell’invio telematico delle dimissioni e l’assistenza può essere fornita da un dipendente della Dtl appositamente designato a svolgere tale compito, non essendo necessario il coinvolgimento della commissione di certificazione costituita presso la direzione.
Queste le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro con la nota 1765 del 24 marzo, emanata con il chiaro intento di attenuare alcune delle grandi rigidità presenti nella nuova procedura di dimissioni introdotta dal Jobs act (articolo 26 del Dlgs 151/2015).
Con la riforma è stata dichiarata inefficacia qualsiasi forma di comunicazione delle dimissioni (e delle risoluzioni consensuali) diversa da quella svolta – a cura del dipendente, che deve munirsi del codice Pin fornito dall’Inps per poter procedere – tramite il portale del ministero del Lavoro.
La stessa riforma prevede la possibilità di seguire alcune forme semplificate per portare a termine questo adempimento, in modo da agevolare quei soggetti sprovvisti del Pin Inps, che hanno difficoltà con la lingua italiana o che, comunque, non dispongono degli strumenti informatici necessari per completare la procedura.
La semplificazione consiste nella possibilità di affidarsi a patronati, associazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione per completare la procedura telematica. Questi soggetti, secondo la legge, sono abilitati a raccogliere la volontà del lavoratore di dimettersi e procedere all’invio della comunicazione telematica.
Secondo la nota del ministero, il rinvio alle commissioni di certificazione, contenuto nel comma 4 dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, deve intendersi riferito non tanto agli “organi” pro- 7 Le commissioni di certificazione presso le direzioni territoriali del Lavoro sono state previste dall’articolo 76 del Dlgs 276/2003 e istituite dal decreto ministeriale del 21 luglio 2004 (inizialmente per la certificazione dei contratti di lavoro). Sono composte dal dirigente della sede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresentante dell’Inps e da uno dell’Inail priamente intesi, ma deve intendersi come elenco delle sedi dove è possibile rassegnare validamente le dimissioni.
In questa ottica, secondo il ministero, le direzioni territoriali del Lavoro, nella loro qualità di soggetti abilitati a costituire delle commissioni di certificazione, possono assistere i lavoratori nell’invio della comunicazione telematica. Questa assistenza non deve essere necessariamente fornita dalla commissione di certificazione costituita in forma collegiale, ma può essere resa da singoli dipendenti appositamente individuati dal direttore della Dtl. In concreto, questo significa che le Dtl costituiranno appositi sportelli dove i lavoratori potranno recarsi per comunicare le dimissioni.
Questa ipotesi è diversa da quella prevista dal comma 7 dell’articolo 26 che dichiara inapplicabile la procedura telematica ai casi di dimissioni o risoluzioni consensuali sottoscritte in una delle sedi “protette” previste dall’articolo 2113 del codice civile. In questa ipotesi – molto utilizzata per la convalida delle risoluzioni consensuali – l’atto interruttivo del rapporto è convalidato dall’organo protetto, allo scopo di rendere inoppugnabile gli atti di rinuncia e transazione eventualmente collegati. La convalida, oltre a conferire questa particolare efficacia all’atto, assicura anche la data certa della risoluzione consensuale (o delle dimissioni), e fa venir meno l’esigenza di seguire la procedura telematica.
INDICAZIONI OPERATIVE I direttori delle sedi territoriali possono individuare gli addetti per assistere i lavoratori nella procedura