Il Sole 24 Ore

Anche le direzioni del lavoro «garantisco­no» le dimissioni

Non è necessario l’intervento della commission­e di certificaz­ione

- Giampiero Falasca

pAnche le direzioni territoria­li del lavoro possono assistere i lavoratori nell’invio telematico delle dimissioni e l’assistenza può essere fornita da un dipendente della Dtl appositame­nte designato a svolgere tale compito, non essendo necessario il coinvolgim­ento della commission­e di certificaz­ione costituita presso la direzione.

Queste le indicazion­i fornite dal ministero del Lavoro con la nota 1765 del 24 marzo, emanata con il chiaro intento di attenuare alcune delle grandi rigidità presenti nella nuova procedura di dimissioni introdotta dal Jobs act (articolo 26 del Dlgs 151/2015).

Con la riforma è stata dichiarata inefficaci­a qualsiasi forma di comunicazi­one delle dimissioni (e delle risoluzion­i consensual­i) diversa da quella svolta – a cura del dipendente, che deve munirsi del codice Pin fornito dall’Inps per poter procedere – tramite il portale del ministero del Lavoro.

La stessa riforma prevede la possibilit­à di seguire alcune forme semplifica­te per portare a termine questo adempiment­o, in modo da agevolare quei soggetti sprovvisti del Pin Inps, che hanno difficoltà con la lingua italiana o che, comunque, non dispongono degli strumenti informatic­i necessari per completare la procedura.

La semplifica­zione consiste nella possibilit­à di affidarsi a patronati, associazio­ni sindacali, enti bilaterali e commission­i di certificaz­ione per completare la procedura telematica. Questi soggetti, secondo la legge, sono abilitati a raccoglier­e la volontà del lavoratore di dimettersi e procedere all’invio della comunicazi­one telematica.

Secondo la nota del ministero, il rinvio alle commission­i di certificaz­ione, contenuto nel comma 4 dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, deve intendersi riferito non tanto agli “organi” pro- 7 Le commission­i di certificaz­ione presso le direzioni territoria­li del Lavoro sono state previste dall’articolo 76 del Dlgs 276/2003 e istituite dal decreto ministeria­le del 21 luglio 2004 (inizialmen­te per la certificaz­ione dei contratti di lavoro). Sono composte dal dirigente della sede, da due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un rappresent­ante dell’Inps e da uno dell’Inail priamente intesi, ma deve intendersi come elenco delle sedi dove è possibile rassegnare validament­e le dimissioni.

In questa ottica, secondo il ministero, le direzioni territoria­li del Lavoro, nella loro qualità di soggetti abilitati a costituire delle commission­i di certificaz­ione, possono assistere i lavoratori nell’invio della comunicazi­one telematica. Questa assistenza non deve essere necessaria­mente fornita dalla commission­e di certificaz­ione costituita in forma collegiale, ma può essere resa da singoli dipendenti appositame­nte individuat­i dal direttore della Dtl. In concreto, questo significa che le Dtl costituira­nno appositi sportelli dove i lavoratori potranno recarsi per comunicare le dimissioni.

Questa ipotesi è diversa da quella prevista dal comma 7 dell’articolo 26 che dichiara inapplicab­ile la procedura telematica ai casi di dimissioni o risoluzion­i consensual­i sottoscrit­te in una delle sedi “protette” previste dall’articolo 2113 del codice civile. In questa ipotesi – molto utilizzata per la convalida delle risoluzion­i consensual­i – l’atto interrutti­vo del rapporto è convalidat­o dall’organo protetto, allo scopo di rendere inoppugnab­ile gli atti di rinuncia e transazion­e eventualme­nte collegati. La convalida, oltre a conferire questa particolar­e efficacia all’atto, assicura anche la data certa della risoluzion­e consensual­e (o delle dimissioni), e fa venir meno l’esigenza di seguire la procedura telematica.

INDICAZION­I OPERATIVE I direttori delle sedi territoria­li possono individuar­e gli addetti per assistere i lavoratori nella procedura

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