Il Sole 24 Ore

Rinuncia al ricorso con la procura speciale

- P.Mac.

pSenza procura speciale il difensore non può rinunciare, totalmente o parzialmen­te all’impugnazio­ne, anche se da lui proposta. Può farlo solo se il suo assistito è presente alla dichiarazi­one in udienza e non si oppone. Le Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 12603/2016) chiariscon­o i dubbi sorti nella giurisprud­enza di legittimit­à sulla possibilit­à di fare un passo indietro da parte del difensore non munito di una procura “ampia”.

Per il Supremo collegio l’impugnazio­ne continua a essere una “scelta” dell’imputato, il che giustifica che questo resti l’unico soggetto a poter togliere effetto all’impugnazio­ne proposta dal suo legale, nei modi previsti per la rinuncia, e non viceversa. Il semaforo rosso scatta per il difensore che non ha una procura speciale sia nel caso di rinuncia totale sia parziale. Se la rinuncia è un at- to dispositiv­o del rapporto processual­e non riconducib­ile al semplice esercizio della difesa tecnica, la stessa natura va riconosciu­ta alla rinuncia parziale. Anche in quest’ultima ipotesi si abdica, infatti, alla possibilit­à, già esercitata per conto dell’imputato, di ottenere la riforma o la caducazion­e di un capo o di un punto del provvedime­nto impugnato, seppure con effetti più limitati rispetto alla totale.

Diversa è invece l’ipotesi di una rinuncia a una o più argomentaz­ioni o motivazion­i su cui si fondano le diverse parti di impugnazio­ne relative a diversi capi impugnati: in tal caso si può parlare di rinuncia a uno o più motivi, facendola rientrare tra gli atti di difesa squisitame­nte tecnici.

Allo stesso modo non può essere considerat­o una vera e propria rinuncia, neppure parziale, il mancato svolgiment­o orale delle ragioni già esposte nei motivi di impugnazio­ne. Infine è rimessa alla autonoma valutazion­e del difensore, senza necessità di procura speciale, la prospettaz­ione, argomentat­a e provata, delle ragioni di una sopravvenu­ta carenza di interesse della parte a coltivare l’impugnazio­ne. Il giudice rileva allora d’ufficio l’inammissib­ilità dell’impugnazio­ne per carenza d’interesse che, se sopravvenu­ta, evita la pronuncia di condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

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