Un’organismo a «moduli» per vigilare e tutelare l’investitore
Presidente lei guida l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (Ocf) che, una volta a regime, sovrintenderà alla vigilanza di una realtà composita come quella dei promotori e dei consulenti. Quali linee guida darere alla vostra attività?
L’avere come oggetto specifico la vigilanza sui consulenti finanziari consentirà di concentrare tutte le nostre energie nell’esercizio di questa delicatissima funzione. Siamo pronti a svolgere al meglio il nuovo compito. Vogliamo che sia ben riposta la fiducia che il legislatore ci ha accordato adempiendo ai nostri doveri con
Come sarà organizzato il nuovo Albo?
Verrà suddiviso in sezioni in cui si potranno iscrivere i soggetti appartenenti alle tre categorie interessate dalle modifiche legislative: i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (sono i circa 55mila ex promotori), i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Per quanto attiene ai consulenti autonomi, e alle società, al mo- mento non è noto quanti siano e stiamo cercando di comprendere la dimensione del fenomeno. Il nostro primo impegno, dunque consisterà nel censire, selezionare e garantire agli aventi diritto l’accesso all’Albo e alla professione. Eserciteremo poi, come ho già detto le funzioni di vigilanza sui comportamenti degli iscritti, che attualmente sono attribuite alla Consob, inclusi quelli sanzionatori, per i quali, tuttavia, stiamo attendendo i decreti attuativi e regolamentari del caso.
Quando partirà il nuovo Albo?
Mi auguro entro fine anno. Il quadro delle modifiche normative che dovranno intervenire ai fini dell’applicazione delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 è però ampio e non ancora del tutto definito nei tempi di attuazione. Le previsioni normative dispongono importanti interventi regolamentari in capo alla Consob e la definizione di un protocollo d’intesa tra l’Autorità e l’Ocf necessario per definire le modalità operative e le tempistiche di trasferimento delle funzioni, oltre alle attività connesse all’iscrizione dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.
— St.E.