Fondista denu ncia gli alti oneri richiesti dal Fisco
Vi scrivo per evidenziare che le stangate fiscali sul risparmio applicate in Italia hanno dell’incredibile. Mi riferisco al D. L. n° 225 del 29/ 12/ 2010 “milleproroghe”. In particolare trovo molto ingiusto quanto disposto in tale decreto circa la tassazione dei fondi, portata dai gestori ai clienti sottoscrittori. Detto in questo modo sembrerebbe tutto in regola. Nel prosieguo del decreto si parla però di portare i valori di carico dei fondi alle quotazioni dei mercati del 30 giugno 2011, favorendo così chi era in plusvalenza e danneggiando ulteriormente chi era in già perdita. Essendo tale periodo già deleterio per le notevoli perdite sui mercati si è stati pure penalizzati dal Fisco che ha così trasformato le minusvalenze in plusvalenze da tassare in futuro. Quanto sopra esposto è la spiegazione datami dal gestore dei fondi cui mi riferisco. È la versione esatta dei fatti? Ho provato a leggere il decreto in oggetto ma è troppo ostico da interpretare. Non avendo avuto sufficiente assistenza dalla mia banca, che è anche proprietaria del Fondo, chiedo se è possibile responsabilizzarla in qualche modo.
«Il Decreto Legge 225/2010 richiamato dal lettore ha modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento mobiliari italiani, allineandolo a quello degli omologhi di diritto estero con effetto dal 1° luglio 2011 » , spiega il consulente fiscale Renzo Parisotto. Il provvedimento è stato dettagliatamente illustrato dalle Entrate con la circolare n. 33/ E del 15 luglio 2011 cui vorrà fare riferimento per ogni ulteriore aspetto.
In sintesi, sino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale percepiti dagli investitori erano esclusi da imposizione poiché già tassati in capo al fondo (par. 3.1 circolare) e, per conseguenza, il valore della quota pubblicato dalla società di gestione del fondo (cosiddetto Nav) i ncorporava già l’effetto della relativa fiscalità. Quindi al 30 giugno 2011, data di ultima applicazione della tassazione del risultato maturato, il valore della quota i ncorporava, per i fondi con performance positiva, una diminuzione del 12,50% del risultato positivo. Mentre, per i fondi in risultato negativo, il valore della quota incamerava in aumento il 12,50% delle perdite maturate ma non ancora recuperate dal fondo. Dal 1° luglio 2011 (par. 3.1.2 circolare) la tassazione avviene invece in capo direttamente agli investitori generalmente attraverso gli intermediari – vedi regimi fiscali DLgs 461/97, nonché art. 26 quinquies DPR 600/73 - con la conseguenza che il valore della quota pubblicato non considera più la fiscalità dovuta sui relativi redditi in quanto sarà conteggiata presso il singolo investitore. Di particolare rilievo è anche la circostanza che dal 1° luglio 2011 eventuali decrementi di valore derivanti da risultati negativi di gestione possono dar luogo a realizzo di minusvalenze – vedi redditi diversi - deducibili dai cosiddetti capital gain (art. 68 Tuir par. 3.2.2 circolare) quando il rimborso percepito è inferiore al valore di acquisto/sottoscrizione (valore al 30 giugno 2011 per i titoli posseduti a tale data). In sintesi, al 30 giugno 2011, i contribuenti/investitori hanno visto definita la loro posizione fiscale sui redditi di capitale maturati sino a tale data. Da quest’ultima sono state applicate le nuove norme - vedi redditi di capitale e/o diversi – come indicato al par. 4.2 della citata circolare. Per completezza si ricorda infine che con il successivo Dlgs n. 44/2014, i redditi di capitale rivenienti dai fondi comuni non si determinano più con riferimento ai valori ufficiali pubblicati nei prospetti periodici (cioè al Nav) ma prendendo a base il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Tali modifiche sono state commentate dall’Amministrazione finanziaria con la Circolare AdE n. 21/E del 10/7/2014.