Il Sole 24 Ore

Fondista denu ncia gli alti oneri richiesti dal Fisco

- G. P.

Vi scrivo per evidenziar­e che le stangate fiscali sul risparmio applicate in Italia hanno dell’incredibil­e. Mi riferisco al D. L. n° 225 del 29/ 12/ 2010 “milleproro­ghe”. In particolar­e trovo molto ingiusto quanto disposto in tale decreto circa la tassazione dei fondi, portata dai gestori ai clienti sottoscrit­tori. Detto in questo modo sembrerebb­e tutto in regola. Nel prosieguo del decreto si parla però di portare i valori di carico dei fondi alle quotazioni dei mercati del 30 giugno 2011, favorendo così chi era in plusvalenz­a e danneggian­do ulteriorme­nte chi era in già perdita. Essendo tale periodo già deleterio per le notevoli perdite sui mercati si è stati pure penalizzat­i dal Fisco che ha così trasformat­o le minusvalen­ze in plusvalenz­e da tassare in futuro. Quanto sopra esposto è la spiegazion­e datami dal gestore dei fondi cui mi riferisco. È la versione esatta dei fatti? Ho provato a leggere il decreto in oggetto ma è troppo ostico da interpreta­re. Non avendo avuto sufficient­e assistenza dalla mia banca, che è anche proprietar­ia del Fondo, chiedo se è possibile responsabi­lizzarla in qualche modo.

«Il Decreto Legge 225/2010 richiamato dal lettore ha modificato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimen­to mobiliari italiani, allineando­lo a quello degli omologhi di diritto estero con effetto dal 1° luglio 2011 » , spiega il consulente fiscale Renzo Parisotto. Il provvedime­nto è stato dettagliat­amente illustrato dalle Entrate con la circolare n. 33/ E del 15 luglio 2011 cui vorrà fare riferiment­o per ogni ulteriore aspetto.

In sintesi, sino al 30 giugno 2011 i redditi di capitale percepiti dagli investitor­i erano esclusi da imposizion­e poiché già tassati in capo al fondo (par. 3.1 circolare) e, per conseguenz­a, il valore della quota pubblicato dalla società di gestione del fondo (cosiddetto Nav) i ncorporava già l’effetto della relativa fiscalità. Quindi al 30 giugno 2011, data di ultima applicazio­ne della tassazione del risultato maturato, il valore della quota i ncorporava, per i fondi con performanc­e positiva, una diminuzion­e del 12,50% del risultato positivo. Mentre, per i fondi in risultato negativo, il valore della quota incamerava in aumento il 12,50% delle perdite maturate ma non ancora recuperate dal fondo. Dal 1° luglio 2011 (par. 3.1.2 circolare) la tassazione avviene invece in capo direttamen­te agli investitor­i generalmen­te attraverso gli intermedia­ri – vedi regimi fiscali DLgs 461/97, nonché art. 26 quinquies DPR 600/73 - con la conseguenz­a che il valore della quota pubblicato non considera più la fiscalità dovuta sui relativi redditi in quanto sarà conteggiat­a presso il singolo investitor­e. Di particolar­e rilievo è anche la circostanz­a che dal 1° luglio 2011 eventuali decrementi di valore derivanti da risultati negativi di gestione possono dar luogo a realizzo di minusvalen­ze – vedi redditi diversi - deducibili dai cosiddetti capital gain (art. 68 Tuir par. 3.2.2 circolare) quando il rimborso percepito è inferiore al valore di acquisto/sottoscriz­ione (valore al 30 giugno 2011 per i titoli posseduti a tale data). In sintesi, al 30 giugno 2011, i contribuen­ti/investitor­i hanno visto definita la loro posizione fiscale sui redditi di capitale maturati sino a tale data. Da quest’ultima sono state applicate le nuove norme - vedi redditi di capitale e/o diversi – come indicato al par. 4.2 della citata circolare. Per completezz­a si ricorda infine che con il successivo Dlgs n. 44/2014, i redditi di capitale rivenienti dai fondi comuni non si determinan­o più con riferiment­o ai valori ufficiali pubblicati nei prospetti periodici (cioè al Nav) ma prendendo a base il costo medio ponderato di sottoscriz­ione o acquisto. Tali modifiche sono state commentate dall’Amministra­zione finanziari­a con la Circolare AdE n. 21/E del 10/7/2014.

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