Senza la formula del Mtm dichiarato nullo il derivato
Il Tribunale di Milano obbliga UniCredit a restituire a un cliente tutte le “rate” prodotte dal contratto (655mila
Se la banca non indica nello swap la formula matematica utilizzata per calcolare il Mark to market ( Mtm) il contratto è da considerarsi nullo perché l’oggetto del derivato è indeterminabile. Sulla base di questa motivazione il Tribunale di Milano (giudice Ferrari), con la sentenza n. 3070 del 9 marzo 2016, ha condannato UniCredit (che interpellata ha fatto sapere che « si riserva di proporre appello » ) a restituire a un cliente tutti i flussi del de- rivato per 655mila euro.
Nel 2006 il cliente stipula con la banca un mutuo da cinque milioni e contestualmente stipula uno swap di copertura che però produce perdite per 655mila euro. Nel 2015, quindi, il cliente fa causa alla banca.
Il Tribunale di Milano ha condannato l’istituto sulla base del seguente ragionamento:
swap è una scommessa legalmente autorizzata;
causa dello swap è lo scambio dei rischi, ma l’eventuale sbilanciamento iniziale degli stessi non incide sulla sua validità;
concetto di “alea razionale” richiamato, per la prima volta, dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 18 settembre 2013 ( si veda da ultimo « Plus24 » del 28 settembre 2013) non riguarda la causa del contratto ma rileva soltanto sul piano degli obblighi i nformativi gravanti sulla banca;
4) il Mtm costituisce l’oggetto dello swap (come confermato dal fatto che l’articolo 2427 bis del Codice civile lo richiede nella nota integrativa del bilancio) e, poiché esso è quantificabile in modi differenti, a seconda della formula utilizzata è necessario (a pena di nullità, articolo 1418 del Codice civile) che le parti indichino nel contratto questa formula.
« È vero – commenta l’avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners di Verona – che il Mtm costituisce l’oggetto dello swap ma il Tribunale non avrebbe considerato che il Mtm non è altro che “l’altra faccia della medaglia” degli scenari probabilistici; anche la mancata indicazione di questi scenari (cioè del rischio), quindi, comporterebbe la nullità del derivato » .