Il Sole 24 Ore

Senza la formula del Mtm dichiarato nullo il derivato

Il Tribunale di Milano obbliga UniCredit a restituire a un cliente tutte le “rate” prodotte dal contratto (655mila

- Marcello Frisone

Se la banca non indica nello swap la formula matematica utilizzata per calcolare il Mark to market ( Mtm) il contratto è da considerar­si nullo perché l’oggetto del derivato è indetermin­abile. Sulla base di questa motivazion­e il Tribunale di Milano (giudice Ferrari), con la sentenza n. 3070 del 9 marzo 2016, ha condannato UniCredit (che interpella­ta ha fatto sapere che « si riserva di proporre appello » ) a restituire a un cliente tutti i flussi del de- rivato per 655mila euro.

Nel 2006 il cliente stipula con la banca un mutuo da cinque milioni e contestual­mente stipula uno swap di copertura che però produce perdite per 655mila euro. Nel 2015, quindi, il cliente fa causa alla banca.

Il Tribunale di Milano ha condannato l’istituto sulla base del seguente ragionamen­to:

swap è una scommessa legalmente autorizzat­a;

causa dello swap è lo scambio dei rischi, ma l’eventuale sbilanciam­ento iniziale degli stessi non incide sulla sua validità;

concetto di “alea razionale” richiamato, per la prima volta, dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 18 settembre 2013 ( si veda da ultimo « Plus24 » del 28 settembre 2013) non riguarda la causa del contratto ma rileva soltanto sul piano degli obblighi i nformativi gravanti sulla banca;

4) il Mtm costituisc­e l’oggetto dello swap (come confermato dal fatto che l’articolo 2427 bis del Codice civile lo richiede nella nota integrativ­a del bilancio) e, poiché esso è quantifica­bile in modi differenti, a seconda della formula utilizzata è necessario (a pena di nullità, articolo 1418 del Codice civile) che le parti indichino nel contratto questa formula.

« È vero – commenta l’avvocato Marco Rossi, managing partner dello studio tributario e legale associato Rossi Rossi & Partners di Verona – che il Mtm costituisc­e l’oggetto dello swap ma il Tribunale non avrebbe considerat­o che il Mtm non è altro che “l’altra faccia della medaglia” degli scenari probabilis­tici; anche la mancata indicazion­e di questi scenari (cioè del rischio), quindi, comportere­bbe la nullità del derivato » .

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