Il Sole 24 Ore

Omicidio stradale, test-sanzioni

Per alcune infrazioni particolar­mente gravi non scattano le misure aggravate

- Maurizio Caprino Alessandro Galimberti

In attesa delle prime applicazio­ni della nuova legge 41/2016 sull’omicidio stradale in vigore da venerdì scorso (ieri una donna a Roma ha rischiato l’arresto per non essersi fermata dopo aver travolto quattro ciclisti, uccidendon­e uno: la sua posizione ora è al vaglio della Procura), una riflession­e sul complicato puzzle normativo/penalistic­o uscitone mette in luce alcuni punti critici, punti lasciati irrisolti dalla lunga navetta parlamenta­re.

Lo spirito della legge, infatti, è di punire con il carcere chi, alla guida di un veicolo a motore, uccide qualcuno compiendo quelle infrazioni gravi e tipiche che fanno riqualific­are l’omicidio da «colposo» a «stradale».

Ma non sempre nei fatti accade quanto è nei propositi del legislator­e. Non solo per quel che è stato più volte sottolinea­to, ossia che certe infrazioni sono gravi solo “in astratto”, come per esempio il sorpasso di un veicolo lento in un punto dove la striscia è continua solo per eccesso di zelo del gestore della strada, o per una sua incapacità di contrastar­e accessi abusivi sulla carreggiat­a, o perché le attuali norme di costruzion­e delle strade impongono rettilinei davvero molto lunghi per consentire le strisce discontinu­e; o ancora, tra le infrazioni “apparentem­ente” più gravi, il sorpasso in corrispond­enza di strisce pedonali rese i nvisibili dall’usura (responsabi­lità che andrebbe quantomeno condivisa con il gestore della tratta).

Ci sono, infatti, due tra le infrazioni più gravi in assoluto tra quelle previste dal Codice della strada, vale a dire l’inversione e la retromarci­a in autostrada, che invece non fanno scattare il pesante aumento di pena ora introdotto dalla nuova legge in caso di omicidio stradale aggravato. Quelle condotte particolar­mente pericolose, probabilme­nte le più pericolose nel novero rivisto dal legislator­e penale, non a caso sono sempre state punite dal Codice della strada con sanzioni amministra­tive tra le più alte, superiori per esempio a quelle stabilite per ipotesi - come l’eccesso di velocità anche gravissimo - in cui si origina l’omicidio stradale con pena superiore ai 2-7 anni previsti già nella vecchia norma per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme stradali. L’incoerenza - come si vede nella tabella a lato - spicca nel confronto tra la multa (che per l’inversione può attivare a 8.017 euro) che si accompagna alla revoca della patente e al fermo del veicolo, ma che in caso di provo- cato omicidio non fa scattare, appunto, la nuova fattispeci­e di omicidio stradale.

Una scarsa consideraz­ione delle situazioni empiriche emerge poi anche nelle nuove e allargate ipotesi di misure cautelari (arresto) per chi provoca sinistri sotto effetto di alcol o di sostanze vietate. Scontata l’applicazio­ne per i casi di omicidio, dove l’entità della pena e l’incontesta­bilità dell’evento evita qualsiasi discussion­e, problemi sorgono per l’arresto facoltativ­o in flagranza nelle ipotesi di lesioni gravi o gravissime. La prassi forense racconta, infatti, che la qualificaz­ione del reato in questi frangenti avviene in un momento quasi sempre abbastanza lontano dall’evento - prime diagnosi infauste spesso vengono ribaltate nel giro di poche ore dal ricovero, talvolta purtroppo accade il contrario - rendendo di fatto molto difficile, se non azzardata, la prognosi ex ante richiesta al pubblico ministero (per la richiesta di convalida) e al giudice dell’indagine preliminar­e per l’applicazio­ne della misura restrittiv­a.

Un ulteriore aspetto che certamente solleverà inevitabil­i controvers­ie - che pure la legge 41 ha cercato di “blindare” - riguarda i prelievi coattivi per chi si rifiuta di sottoporsi all’alcol/ narcotest.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy