Il Sole 24 Ore

L’elusione non cancella le imposte versate

Gli importi già pagati dovranno essere scomputati dal conto presentato dall’ufficio

- Primo Ceppellini Roberto Lugano

pL e modifiche apportate alla norma sull’abuso del diritto (ora diventata l’articolo 10 bis della legge 212/2000) riguardano due aspetti fondamenta­li, ovvero i criteri per il disconosci­mento delle operazioni elusive e gli aspetti procedural­i per l’emissione degli avvisi di accertamen­to da parte degli uffici.

Su questo secondo aspetto va anche sottolinea­ta la conferma, seppure con lievi modifiche, del principio secondo il quale in sede di accertamen­to l’amministra­zione finanziari­a non si deve limitare a chiedere le maggiori imposte dovute, ma deve anche scomputare quelle che i contribuen­ti hanno già assolto.

Questa regola è contenuta nell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 bis, il quale dispone che «Tali operazioni non sono opponibili all’amministra­zione finanziari­a, che ne disconosce i vantaggi determinan­do i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuen­te per effetto di dette operazioni».

Va notato un cambiament­o terminolog­ico rispetto alla precedente versione di questa disposizio­ne che era contenuta nel comma 2 dell’articolo 37 bis del Dpr 600/73. La vecchia norma, infatti, prevedeva il recupero «applicando le imposte determinat­e in base alle disposizio­ni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportame­nto inopponibi­le all’amministra­zione».

Dovrebbe essere chiaro il motivo del passaggio dalle imposte dovute ai tributi versati: le operazioni poste in essere in precedenza vengono completame­nte disconosci­ute dall’amministra­zione, se vi sono ancora importi dovuti dai contribuen­ti (ad esempio per tributi rateizzati) essi non sarebbero più tenuti al pagamento. Come logica conseguenz­a, gli importi non ancora pagati non potranno essere scomputati da quanto dovuto in base all’accertamen­to. Con la nuova formulazio­ne, è invece chiaro che solo quanto effettivam­ente versato dei contribuen­ti può essere scomputato dalle somme dovute in seguito alla contestazi­one dell’operazione elusiva.

Possiamo fare un esempio concreto relativo a questa norma, prendendo in consideraz­ione una delle operazioni che in tempi recenti è stata oggetto delle maggiori contestazi­oni delle varie amministra­zioni finanziari­e periferich­e. Facciamo riferiment­o all’ipotesi in cui i soci (persone fisiche) di una società dotata di grosse riserve di utili e di liquidità disponibil­e hanno posto in essere le seguenti operazioni: affrancame­nto delle partecipaz­ioni sfruttando le aliquote age- volate del 2, del 4 o dell’8%; cessione delle partecipaz­ioni rivalutate a una holding di nuova costituzio­ne posseduta nei fatti dagli stessi soci; rinvio del pagamento del debito della holding nei confronti dei cedenti con iscrizione di un debito nel passivo della società; distribuzi­one di dividendi da parte della società ceduta al suo nuovo socio di riferiment­o, cioè la holding; utilizzo della liquidità ricevuta dalla holding per il pagamento (totale o parziale) del debito nei confronti dei soci cedenti.

L’intento elusivo di quest’operazione è quello di trasformar­e la tassazione dei dividendi che i soci originari avrebbero percepito in una tassazione sul capital gain ridotta grazie all’operazione di affrancame­nto. Se non esistono valide ragioni di altra natura per giustifica­re una simile costruzion­e e questa sequenza di operazioni, l’amministra­zione potrebbe disconosce­re il beneficio, e quindi tassare in capo alle persone fisiche (i soci originari) i dividendi distribuit­i.

In questa situazione, però, occorre tenere conto delle imposte che sono state versate dai soggetti che hanno partecipat­o all’operazione, e quindi sia delle imposte sostitutiv­e dei soci sia dell’Ires versata dalla holding sui dividendi che ha incassato. Qualora la rateizzazi­one dell’imposta sostitutiv­a fosse ancora in corso verranno scomputati solo gli i mporti già versati a fronte di una cancellazi­one delle rate future. Dato che la norma fa riferiment­o a tutti i tributi versati, e che si dovrebbe considerar­e nei fatti inesistent­e, ovviamente solo a fini fiscali, l’interposiz­ione della holding, tra gli importi oggetto di scomputo dovrebbe figurare anche l’imposta di registro pagata dalla holding sull’acquisizio­ne delle quote.

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