Il Sole 24 Ore

Patent box, calcolo del contributo basato sui valori fiscali

- Andrea Musselli

pUn’incertezza (tra le molte) nel regime del patent box è l’uso dei valori di bilancio o dei valori fiscali nel calcolo del contributo economico degli immaterial­i con utilizzo diretto degli stessi.

Da una parte si afferma che per il contributo economico ci si debba riferire alle Linee Guida Ocse sul transfer pricing (OECD TPG), ex articolo 7, comma 3 del decreto attuativo Mise/Mef del 30 luglio 2015, le quali sono basate su comparazio­ni/ripartizio­ni di valori di bilancio e non di valori “fiscali” . Dall’altra si osserva che, nell’uso indiretto ex articolo 7, comma 2 del decreto, ci si debba riferire ai costi rilevanti ai fini fiscali e che perciò sarebbe incongruo basarsi su di essi solo nell’uso indiretto e non in quello diretto. Ancora più intricata è la questione richiamand­o i costi fiscali nell’uso diretto, ma solo quando siano attuati confronti di prezzo, e i valori di bilancio quando siano utilizzati metodi basati sull’utile della transazion­e (come il profit split).

L’unica razionale semplifica­zione in questa complicata vicenda interpreta­tiva è di considerar­e sempre i valori nella loro configuraz­ione fiscale, sia in uso indiretto, sia in uso diretto degli intangibil­i e, in tal ultimo caso , sia utilizzand­o metodi transazion­ali, quali il confronto di prezzo, sia utilizzand­o metodi basati sull’utile della transazion­e come il profit split.

Non deve ostare a questa interpreta­zione il fatto che le OECD TPG , ai quali rimanda il decreto interminis­teriale per l’uso diretto e il calcolo del contributo economico degli immaterial­i, siano basate su comparazio­ni o ripartizio­ni dei valori di bilancio e non di quelli fiscali. Anzi il Rapporto Ocse sulla erosione della base imponibile Beps, all’azione 5 afferma che le spese degli intangibil­i debbano calcolarsi applicando la legge fiscale domestica.

Un piccolo esempio. Sia 100 l’utile di bilancio di un’impresa con 30 di costi fiscalment­e indeducibi­li (riferiti ad ammortamen­ti degli intangibil­i) e perciò l’utile imponibile sia 130 ; sia 40 il contributo economico dei citati intangibil­i (calcolato non senza qualche peripezia). Sarebbe irrazional­e che l’imponibile fiscale dell’impresa venisse calcolato in 130, mentre nel calcolo dell’agevolazio­ne patent box il contributo economico fosse relegato a 40 (valore di bilancio) e non a 70 (“valore fiscale”) . Non vi è alcuna giustifica­zione nel calcolare un imponibile fiscale al momento di versare le imposte contando l’indeducibi­lità dei costi, che aumenta il reddito, senza poi contare la stessa indeducibi­lità quando si calcola il contributo economico degli immaterial­i. Sia chiaro che sarebbe irrazional­e anche il caso contrario, di calcolare il contributo economico

L’INDICAZION­E Nel caso di uso degli intangibil­i possono essere utilizzati sia metodi transazion­ali sia legati agli utili

degli immaterial­i a valori di bilancio ove si fosse in presenza di deducibili­tà solo fiscale dei costi.

Le comparazio­ni/ripartizio­ni di utili previste dalle OECD TPG servono a rettificar­e costi o ricavi delle imprese per adeguarli a valori di libera concorrenz­a. Una volta adeguati costi e ricavi è necessario determinar­e l’imponibile fiscale “generale” dell’impresa , applicando tutta la normativa fiscale e non solo quella sul transfer pricing e così, ad esempio, tenendo conto di un’eventuale indeducibi­lità di alcuni costi. Per determinar­e il contributo economico degli intangibil­i nell’uso diretto (e anche indiretto) occorre similmente applicare dapprima le OECD TPG per determinar­ne il valore di bilancio (di libera concorrenz­a); poi occorre adottare le stesse regole usate per determinar­e l’imponibile fiscale “generale” , rettifican­do i costi e ricavi che hanno definito il contributo economico con la loro configuraz­ione fiscale.

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