Patent box, calcolo del contributo basato sui valori fiscali
pUn’incertezza (tra le molte) nel regime del patent box è l’uso dei valori di bilancio o dei valori fiscali nel calcolo del contributo economico degli immateriali con utilizzo diretto degli stessi.
Da una parte si afferma che per il contributo economico ci si debba riferire alle Linee Guida Ocse sul transfer pricing (OECD TPG), ex articolo 7, comma 3 del decreto attuativo Mise/Mef del 30 luglio 2015, le quali sono basate su comparazioni/ripartizioni di valori di bilancio e non di valori “fiscali” . Dall’altra si osserva che, nell’uso indiretto ex articolo 7, comma 2 del decreto, ci si debba riferire ai costi rilevanti ai fini fiscali e che perciò sarebbe incongruo basarsi su di essi solo nell’uso indiretto e non in quello diretto. Ancora più intricata è la questione richiamando i costi fiscali nell’uso diretto, ma solo quando siano attuati confronti di prezzo, e i valori di bilancio quando siano utilizzati metodi basati sull’utile della transazione (come il profit split).
L’unica razionale semplificazione in questa complicata vicenda interpretativa è di considerare sempre i valori nella loro configurazione fiscale, sia in uso indiretto, sia in uso diretto degli intangibili e, in tal ultimo caso , sia utilizzando metodi transazionali, quali il confronto di prezzo, sia utilizzando metodi basati sull’utile della transazione come il profit split.
Non deve ostare a questa interpretazione il fatto che le OECD TPG , ai quali rimanda il decreto interministeriale per l’uso diretto e il calcolo del contributo economico degli immateriali, siano basate su comparazioni o ripartizioni dei valori di bilancio e non di quelli fiscali. Anzi il Rapporto Ocse sulla erosione della base imponibile Beps, all’azione 5 afferma che le spese degli intangibili debbano calcolarsi applicando la legge fiscale domestica.
Un piccolo esempio. Sia 100 l’utile di bilancio di un’impresa con 30 di costi fiscalmente indeducibili (riferiti ad ammortamenti degli intangibili) e perciò l’utile imponibile sia 130 ; sia 40 il contributo economico dei citati intangibili (calcolato non senza qualche peripezia). Sarebbe irrazionale che l’imponibile fiscale dell’impresa venisse calcolato in 130, mentre nel calcolo dell’agevolazione patent box il contributo economico fosse relegato a 40 (valore di bilancio) e non a 70 (“valore fiscale”) . Non vi è alcuna giustificazione nel calcolare un imponibile fiscale al momento di versare le imposte contando l’indeducibilità dei costi, che aumenta il reddito, senza poi contare la stessa indeducibilità quando si calcola il contributo economico degli immateriali. Sia chiaro che sarebbe irrazionale anche il caso contrario, di calcolare il contributo economico
L’INDICAZIONE Nel caso di uso degli intangibili possono essere utilizzati sia metodi transazionali sia legati agli utili
degli immateriali a valori di bilancio ove si fosse in presenza di deducibilità solo fiscale dei costi.
Le comparazioni/ripartizioni di utili previste dalle OECD TPG servono a rettificare costi o ricavi delle imprese per adeguarli a valori di libera concorrenza. Una volta adeguati costi e ricavi è necessario determinare l’imponibile fiscale “generale” dell’impresa , applicando tutta la normativa fiscale e non solo quella sul transfer pricing e così, ad esempio, tenendo conto di un’eventuale indeducibilità di alcuni costi. Per determinare il contributo economico degli intangibili nell’uso diretto (e anche indiretto) occorre similmente applicare dapprima le OECD TPG per determinarne il valore di bilancio (di libera concorrenza); poi occorre adottare le stesse regole usate per determinare l’imponibile fiscale “generale” , rettificando i costi e ricavi che hanno definito il contributo economico con la loro configurazione fiscale.