Il Sole 24 Ore

Rimborso esteso ai soggetti esterni

- P. Ce. R. Lu.

pOltre alla disposizio­ne che rivede le modalità di accertamen­to di operazioni elusive nell’ottica dello scomputo dei tributi versati (operazione cui è tenuta l’amministra­zione finanziari­a), esiste un’altra norma contenuta nel comma 11 dell’articolo 10 bis, che estende l'ipotesi della restituzio­ne anche ai soggetti che non hanno partecipat­o all’operazione elusive.

La norma prevede i nfatti che « I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizio­ni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosci­uti dall'amministra­zione finanziari­a » .

L'istanza di rimborso deve essere presentata entro un anno dalla data in cui l'accertamen­to è diventato definitivo, non solo per passato in giudicato, ma anche per adesione o conciliazi­one. L’amministra­zione non ha alcun obbligo di segnalare agli altri soggetti, diversi da quelli a cui è stata contestata l'elusione, il loro diritto al rimborso, vista l'applicazio­ne delle i mposte nella “rivisitazi­one” complessiv­a dell'operazione (si veda la relazione governativ­a al provvedime­nto che ha introdotto l’articolo 10 bis).

Anche per questa fattispeci­e è ipotizzabi­le un caso pratico: viene effettuata una scissione, mediante la quale si crea una so- cietà che possiede un ramo d'azienda, e subito dopo questa società viene ceduta.

La società acquirente incorpora quella appena acquisita, ed affranca il disavanzo con il pagamento (magari rateizzato) dell'imposta sostitutiv­a. Se l'operazione viene riqualific­ata sul cedente, per abuso del diritto, come cessione di azienda, ai fini delle imposte sui redditi si recupererà a tassazione la plusvalenz­a sulla cessione d'azienda scomputand­o le imposte versate sulla cessione delle quote post scissione. In capo al cessionari­o l’imposta sostitutiv­a da affrancame­nto non risultereb­be più dovuta (viceversa vi sarebbe una palese doppia imposizion­e) per cui quella già versata dovrebbe seguire la strada del rimborso. Ci si chiede se anche in questo caso possa essere interrotta l'eventuale rateizzazi­one; la risposta dovrebbe essere positiva ma meriterebb­e una conferma ufficiale.

IL TERMINE L’istanza deve essere presentata entro un anno dalla data in cui il diniego dell’atto è diventato definitivo

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