Rimborso esteso ai soggetti esterni
pOltre alla disposizione che rivede le modalità di accertamento di operazioni elusive nell’ottica dello scomputo dei tributi versati (operazione cui è tenuta l’amministrazione finanziaria), esiste un’altra norma contenuta nel comma 11 dell’articolo 10 bis, che estende l'ipotesi della restituzione anche ai soggetti che non hanno partecipato all’operazione elusive.
La norma prevede i nfatti che « I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria » .
L'istanza di rimborso deve essere presentata entro un anno dalla data in cui l'accertamento è diventato definitivo, non solo per passato in giudicato, ma anche per adesione o conciliazione. L’amministrazione non ha alcun obbligo di segnalare agli altri soggetti, diversi da quelli a cui è stata contestata l'elusione, il loro diritto al rimborso, vista l'applicazione delle i mposte nella “rivisitazione” complessiva dell'operazione (si veda la relazione governativa al provvedimento che ha introdotto l’articolo 10 bis).
Anche per questa fattispecie è ipotizzabile un caso pratico: viene effettuata una scissione, mediante la quale si crea una so- cietà che possiede un ramo d'azienda, e subito dopo questa società viene ceduta.
La società acquirente incorpora quella appena acquisita, ed affranca il disavanzo con il pagamento (magari rateizzato) dell'imposta sostitutiva. Se l'operazione viene riqualificata sul cedente, per abuso del diritto, come cessione di azienda, ai fini delle imposte sui redditi si recupererà a tassazione la plusvalenza sulla cessione d'azienda scomputando le imposte versate sulla cessione delle quote post scissione. In capo al cessionario l’imposta sostitutiva da affrancamento non risulterebbe più dovuta (viceversa vi sarebbe una palese doppia imposizione) per cui quella già versata dovrebbe seguire la strada del rimborso. Ci si chiede se anche in questo caso possa essere interrotta l'eventuale rateizzazione; la risposta dovrebbe essere positiva ma meriterebbe una conferma ufficiale.
IL TERMINE L’istanza deve essere presentata entro un anno dalla data in cui il diniego dell’atto è diventato definitivo