Digitalizzazione soft in dogana
Dal 1° maggio l’informatizzazione delle operazioni non pensiona il supporto cartaceo
Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea» L 69/1 del regolamento 341/2016/Ue, si completa il quadro giuridico di riferimento del nuovo Codice doganale europeo che sarà operativo dal 1° maggio. Si tratta di un atto necessario per permettere il giusto tempo di adeguamento ai nuovi sistemi informatizzati introdotti nel 2013 dal nuovo Codice doganale dell’Ue ( Cdu) che, correttamente, ha puntato a una totale informatizzazione – al termine di un periodo transitorio che durerà fino al 2020 – non solo dei processi di sdoganamento, ma anche dei dati e delle decisioni rilasciate da tutte le autorità doganali comunitarie. Tuttavia, in alcuni specifici settori, gli Stati e la Commissione hanno bisogno di un tem- po di gestazione maggiore e, per questo, è stato approvato il regolamento 341/2016, integrativo del Codice che a breve sarà pienamente operativo.
Il nuovo sistema doganale, per la verità, si presenta ora piuttosto variegato e complesso, avendo in questi mesi reso vita non facile agli operatori del settore. Al Codice del 2013, infatti, sono stati affiancati i regolamenti 2446/15 e 2446/15, i quali recano le norme applicative del Cdu che, in molti casi, hanno ca- rattere sostanziale. Si tratta di tre fonti normative a effetto incrociato, per molti versi rivoluzionarie dell’attuale sistema di sdoganamento. Si pensi alla custodia temporanea e ai regimi doganali, ora ridisegnati, con diversi presupposti oggettivi e soggettivi per l’accesso alle operazioni, ad esempio, di perfezionamento o di deposito. Oppure, il riferimento è alle procedure di sdoganamento, ove si registra la formale abrogazione delle procedure semplificate in favore di processi di sdoganamento anche in house, presso i locali degli operatori, sui quali si innestano numerose semplificazioni. Tra queste, si registra il preclearing e lo sdoganamento centralizzato, oltre ai processi di autoliquidazione delle imposte, tutti strumenti nel prossimo futuro utilissimi e che stanno impegnando la pia- nificazione doganale delle imprese impegnate con l’estero.
Su questo quadro molto complesso, noto al grande pubblico sostanzialmente da quest’anno – e dunque con poco tempo di adattamento – si innesta il regolamento 341/2016 che integra regolamento 952/2013 (Cdu) per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, modificando al contempoil regolamento delegato 2015/2446 della Commissione che, non ancora in vigore, incassa già alcune variazioni.
La norma si presenta come un necessario strumento di lavoro, formando indicazioni applicative di breve e medio periodo, e formalizzando i formulari per le dichiarazioni doga- nali relative a tutti i regimi, le istanze e le decisioni per l’accesso alle semplificazioni e alle facilitazioni doganali.
In definitiva, si rileva dunque come gli strumenti per la corretta gestione del momento doganale siano ora tutti aperti all’uso degli operatori che adesso saranno impegnati in un duplice necessario lavoro di audit. In primo luogo, infatti, è necessaria la validazione dei propri processi interni, per verificarne la legittimità in termini di compliance alle nuove regole; in secondo luogo, ancor più pressante è l’esigenza di verifica delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla nuova disciplina che, ad esempio, insiste nel porre la certificazione Aeo quale fulcro decisivo per l’ottenimento di benefit che, altrimenti, dal 1° maggio saranno interdetti.
LE OPPORTUNITÀ La certificazione «Aeo» apre la strada alle semplificazioni e a procedure di sdoganamento più rapide