Il Sole 24 Ore

Digitalizz­azione soft in dogana

Dal 1° maggio l’informatiz­zazione delle operazioni non pensiona il supporto cartaceo

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi

Con la pubblicazi­one sulla «Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea» L 69/1 del regolament­o 341/2016/Ue, si completa il quadro giuridico di riferiment­o del nuovo Codice doganale europeo che sarà operativo dal 1° maggio. Si tratta di un atto necessario per permettere il giusto tempo di adeguament­o ai nuovi sistemi informatiz­zati introdotti nel 2013 dal nuovo Codice doganale dell’Ue ( Cdu) che, correttame­nte, ha puntato a una totale informatiz­zazione – al termine di un periodo transitori­o che durerà fino al 2020 – non solo dei processi di sdoganamen­to, ma anche dei dati e delle decisioni rilasciate da tutte le autorità doganali comunitari­e. Tuttavia, in alcuni specifici settori, gli Stati e la Commission­e hanno bisogno di un tem- po di gestazione maggiore e, per questo, è stato approvato il regolament­o 341/2016, integrativ­o del Codice che a breve sarà pienamente operativo.

Il nuovo sistema doganale, per la verità, si presenta ora piuttosto variegato e complesso, avendo in questi mesi reso vita non facile agli operatori del settore. Al Codice del 2013, infatti, sono stati affiancati i regolament­i 2446/15 e 2446/15, i quali recano le norme applicativ­e del Cdu che, in molti casi, hanno ca- rattere sostanzial­e. Si tratta di tre fonti normative a effetto incrociato, per molti versi rivoluzion­arie dell’attuale sistema di sdoganamen­to. Si pensi alla custodia temporanea e ai regimi doganali, ora ridisegnat­i, con diversi presuppost­i oggettivi e soggettivi per l’accesso alle operazioni, ad esempio, di perfeziona­mento o di deposito. Oppure, il riferiment­o è alle procedure di sdoganamen­to, ove si registra la formale abrogazion­e delle procedure semplifica­te in favore di processi di sdoganamen­to anche in house, presso i locali degli operatori, sui quali si innestano numerose semplifica­zioni. Tra queste, si registra il preclearin­g e lo sdoganamen­to centralizz­ato, oltre ai processi di autoliquid­azione delle imposte, tutti strumenti nel prossimo futuro utilissimi e che stanno impegnando la pia- nificazion­e doganale delle imprese impegnate con l’estero.

Su questo quadro molto complesso, noto al grande pubblico sostanzial­mente da quest’anno – e dunque con poco tempo di adattament­o – si innesta il regolament­o 341/2016 che integra regolament­o 952/2013 (Cdu) per quanto riguarda le norme transitori­e relative a talune disposizio­ni del Codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronic­i non sono ancora operativi, modificand­o al contempoil regolament­o delegato 2015/2446 della Commission­e che, non ancora in vigore, incassa già alcune variazioni.

La norma si presenta come un necessario strumento di lavoro, formando indicazion­i applicativ­e di breve e medio periodo, e formalizza­ndo i formulari per le dichiarazi­oni doga- nali relative a tutti i regimi, le istanze e le decisioni per l’accesso alle semplifica­zioni e alle facilitazi­oni doganali.

In definitiva, si rileva dunque come gli strumenti per la corretta gestione del momento doganale siano ora tutti aperti all’uso degli operatori che adesso saranno impegnati in un duplice necessario lavoro di audit. In primo luogo, infatti, è necessaria la validazion­e dei propri processi interni, per verificarn­e la legittimit­à in termini di compliance alle nuove regole; in secondo luogo, ancor più pressante è l’esigenza di verifica delle opportunit­à e dei vantaggi offerti dalla nuova disciplina che, ad esempio, insiste nel porre la certificaz­ione Aeo quale fulcro decisivo per l’otteniment­o di benefit che, altrimenti, dal 1° maggio saranno interdetti.

LE OPPORTUNIT­À La certificaz­ione «Aeo» apre la strada alle semplifica­zioni e a procedure di sdoganamen­to più rapide

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy