Il Sole 24 Ore

Processo sospeso solo con richiesta di tutte le parti

- Massimilia­no Gazzo Diego Conte

Dal 1° gennaio 2016 la nuova formulazio­ne dell’articolo 39 del Dlgs 546/1992 consente di sospendere il processo tributario su «istanza conforme delle parti» nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole in base alle Convenzion­i internazio­nali per evitare le doppie imposizion­i («Map Convenzion­ale») ovvero in base aella convenzion­e 90/436/Cee («Map Arbitrale»). È questa una delle novità introdotte con il Dlgs 156/2015 di riforma del processo tributario che interessa un’ampia platea di gruppi multinazio­nali destinatar­i di contestazi­oni, ad esempio, in materia di transfer pricing o di corretta attribuzio­ne di utili alle stabili organizzaz­ioni. Attesa già da tempo, la nuova causa di sospension­e avrà evidenti benefici per questi contribuen­ti. Nel caso di «Map Convenzion­ale», infatti, potrà attendersi l’esito finale della procedura per valutare se proseguire nella lite o rinunciarv­i. Nel caso, invece, di «Map Arbitrale», si eviterà che il contribuen­te rinunci al ricorso (come previsto dall’articolo 7, comma 4 della Convenzion­e) prima di aver ricevuto conferma di ammissibil­ità (preferibil­mente da parte di tutti gli Stati coinvolti) esponendos­i così al rischio di doppia imposizion­e.

Il risvolto della medaglia, tuttavia, è dato dalla non chiara formulazio­ne dell’articolo 39, che crea qualche problema applicativ­o.

Il «potere di veto»

La disposizio­ne pone anzitutto un dubbio legato alla necessità che l’istanza di sospension­e sia proposta congiuntam­ente da tutte le parti in causa.

In senso affermativ­o si è pronunciat­a l’agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 29 dicembre 2015). Questa interpreta­zione, però, non appare condivisib­ile, risolvendo­si di fatto in un potere di veto non del tutto coerente con la ratio della norma. Va detto, infatti, che nelle more della pronuncia sull’ammissibil­ità dell’istanza da parte del Mef, non si vede quale interesse possa avere l’Agenzia ad aderire all’istanza di sospension­e del processo e non, invece, alla sua prosecuzio­ne. Successiva­mente al provvedime­nto del Mef di ammissibil­ità dell’istanza di « Map Arbitrale » o di « Map Convenzion­ale» (e prima dell’assenso di tutti gli Stati esteri coinvolti), invece, la pretesa di un assenso esplicito dell’Agenzia all’istanza di sospension­e del processo appare superfluo essendo qualsiasi altro comportame­nto in contrasto con la ratio della Convenzion­e arbitrale 90/436/Cee e probabilme­nte anche delle Convenzion­i internazio­nali per evitare le doppie imposizion­i, nonché con il provvedime­nto di ammissibil­ità dell’istanza.

Il momento della domanda

Altro profilo di perplessit­à, non oggetto di chiariment­o da parte dell’Agenzia, riguarda il momento a partire dal quale l’istanza di sospension­e possa essere validament­e proposta e, quindi, come debba essere inteso il richiamo all’inizio della procedura contenuto nell’articolo 39. In attesa di pronunciam­enti ufficiali, la norma dovrebbe essere interpreta­ta nel senso che sia sufficient­e la presentazi­one dell’istanza di procedura amichevole al Mef da parte del contribuen­te anziché quello, successivo, in cui il Mef confermi l’accoglimen­to.

L’anticipazi­one del momento di proponibil­ità, infatti, appare logica e coerente sia con la finalità di evitare la lesione del diritto di difesa del contribuen­te, costringen­dolo a scelte processual­i “al buio”, sia con la finalità già rappresent­ata di agevolazio­ne dell’accesso allo strumento della procedura amichevole.

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