Il Sole 24 Ore

Con le istruzioni al modello risolti alcuni problemi interpreta­tivi Forfettari, la pluriattiv­ità moltiplica i coefficien­ti

La redditivit­à va misurata per ciascuna occupazion­e svolta

- Giorgio Gavelli

pForfettar­i “pluriattiv­ità” con coefficien­ti di redditivit­à diversific­ati e decurtazio­ne dei contributi previdenzi­ali applicata (per le “start up”) sull’imponibile già al netto della riduzione di un terzo.

Le istruzioni

L’approvazio­ne definitiva delle istruzioni al modello Unico PF consente di sciogliere alcuni nodi interpreta­tivi sulla tassazione dei contribuen­ti che nel 2015 hanno aderito al nuovo regime forfettari­o (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di Stabilità 2015). Infatti, la semplice lettura delle disposizio­ni e della (in verità molto esigua) prassi lasciava dei vuoti che l’esame delle istruzioni al quadro «LM»(appositame­nte ampliato per far spazio a questa nuova categoria di contribuen­ti) permette di riempire, con l’avvertenza che le profonde modifiche imposte dalla legge 208/2015 troveranno spazio nel modello solo a partire da Unico 2017. La nuova sezione II del quadro «LM» (la prima parte è, infatti, dedicata ai contribuen­ti che nel 2015 erano nel “regime di vantaggio”, ossia ai cosiddetti “minimi”) inizia con l’attestazio­ne della sussistenz­a dei requisiti per l’ingresso nel regime, dell’assenza di cause di esclusione e della presenza (eventuale) delle condizioni “di novità” dell’attività esercitata necessarie per poter fruire della riduzione di un terzo del reddito (comma 65).

Le istruzioni (si veda anche «Il Sole 24 Ore» dell’11 febbraio) ricordano che, in base al comma 74, una infedele dichiarazi­one di questi elementi, tale da determinar­e un maggior reddito accertato superiore del 10% a quello dichiarato, comporta l’incremento delle sanzioni ordinarie del 10%, fermo restando, comunque, che l’uscita dal regime, anche a seguito di accertamen­to, interviene sempre a decorrere dall’anno successivo al venir meno delle condizioni.

Il coefficien­te di redditivit­à

I chiariment­i attesi giungono nei righi successivi. In primo luogo viene sciolto il dubbio riguardant­e il coefficien­te di redditivit­à applicabil­e in caso di svolgiment­o di più attività appartenen­ti a settori Ateco differenti nell’ambito dei gruppi elencati dalla Tabella alle- gata alla Legge n. 190/2014. Il comma 55 di questo provvedime­nto, infatti, si limita a stabilire, in questa ipotesi, che si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate, ma questa indicazion­e serve solo per decidere se si è ammessi o meno al regime.

Non vi erano, invece, indicazion­i sul coefficien­te di redditivit­à da applicare, tanto che erano emerse tre impostazio­ni, che portavano, alternativ­amente, a considerar­e: e il coefficien­te dell’attività prevalente in termini di ricavi o compensi; r il parametro del gruppo di attività con soglia di ricavi o compensi più elevata (utilizzato per la predetta verifica); ti coefficien­ti corrispond­enti a ciascuna delle attività esercitate.

È quest’ultima la (condivisib­ile) soluzione che si ricava dalle istruzioni al rigo «LM22», con l’ovvia precisazio­ne che se le diverse attività rientrano nel medesimo gruppo Ateco si indica il codice dell’attività prevalente applicando il relativo coefficien­te alla somma dei ricavi o compensi incassati nel periodo. Quindi, un contribuen­te che, nel 2015, ha svolto contempora­neamente l’attività di intermedia­rio del commercio e quella di commercio all’ingrosso, applicherà il coefficien­te di redditivit­à del 62% sui ricavi della prima e quello del 40% sui ricavi della seconda, compilando due righi del quadro (si veda l’esempio qui a lato).

La deduzione dei contributi

L’altro importante chiariment­o riguarda la deduzione dei contributi versati (rigo «LM35»), che avviene dopo l’applicazio­ne dello “sconto” di un terzo del reddito riservato alle nuove attività; l’inversione avrebbe, infatti, in molti casi annullato l’effetto della riduzione reddituale.

L’eventuale eccedenza di contributi rispetto al reddito transita dal rigo «LM49» e poi al quadro «RP», per essere dedotta dal reddito complessiv­o (ove si disponga di fonti reddituali non assoggetta­te a prelievo sostitutiv­o).

Le istruzioni al quadro «LM» colmano in qualche modo l’assenza di documenti di prassi rivolti ai forfettari rinviando alle indicazion­i fornite con riferiment­o al regime di vantaggio, aggiungend­o l’indicazion­e “ove compatibil­i”: il che, per quanto corretto, mette in luce le difficoltà che si incontrano andando per analogia. Giovanni Bianchi ha iniziato l’attività nel 2015 aprendo la partita Iva il 1° maggio nel regime forfettari­o, disponendo di tutte le condizioni richieste dal comma 65 per essere considerat­o una “nuova attività”. In realtà, egli svolge contestual­mente due differenti attività, caratteriz­zate da due diversi codici Ateco, nell’ambito di due gruppi differenti.

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