Il Sole 24 Ore

Le quote al coniuge entrano nella sostitutiv­a

Il quadro «RS»

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pNel regime forfettari­o, in caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiv­a è dovuta dall’imprendito­re sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaborat­ori familiari. Le istruzioni al quadro «RS» di Unico Pf 2016 ricordano che, tanto in caso di applicazio­ne del regime forfettari­o, quanto del “regime dei minimi”, l’imprendito­re (oltre ad assolvere per intero l’imposta) deve compilare il “prospetto di imputazion­e del reddito” (righi RS6 e RS7), ma i collaborat­ori familiari non riportano tali dati nel quadro «RH» del proprio modello Unico.

Tuttavia, la quota parte di reddito loro spettante rileva ai fini dell’applicazio­ne delle detrazioni per carichi di famiglia previste dall’articolo 12, comma 2, Tuir, e anche ai fini della determinaz­ione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenzi­ali ed assistenzi­ali (quadro «RR»), così come accade al titolare per la propria quota. Si tratta di una delle tante sem- plificazio­ne del regime, il quale, però, sempre a livello dichiarati­vo, mostra anche qualche complicazi­one.

Il contribuen­te forfettari­o (oltre a non subire ritenute) non è sostituto d’imposta, per cui non applica ritenute, non trasmette la certificaz­ione unica e non compila il modello 770. Tuttavia, in base al com- ma 69 dell’articolo 1 della legge 190/2014, se nel corso del periodo d’imposta egli ha pagato compensi che sarebbero ordinariam­ente assoggetta­ti a ritenuta, ha l’obbligo di indicare nel proprio modello Unico il codice fiscale del percipient­e e il reddito erogato (righi da «RS371» a «RS373»).

Nei successivi righi del qua-

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