Il Sole 24 Ore

Gara revocabile se c’è convenienz­a

L’apertura delle «buste» non aumenta la speranza di vittoria dei concorrent­i

- Guglielmo Saporito

pU na gara bandita da una pubblica amministra­zione non può essere revocata a cuor leggero: lo sottolinea il Tar Toscana nella sentenza 467 del 15 marzo 2016, relativa ad un servizio di sterilizza­zione e noleggio di strumenti chirurgici.

Prima di concludere la selezione, un’Azienda sanitaria locale aveva revocato il bando di gara ritenendo fosse convenient­e internaliz­zare, cioè gestire i n proprio il servizio. L’Asl sosteneva che fossero presenti risorse aziendali, il cui utilizzo avrebbe consentito un risparmio di spesa.

Di parere opposto era una delle i mprese che avevano partecipat­o alla gara, la quale sosteneva che i risparmi, posti a base della revoca della gara, fossero inattendib­ili. Le opposte tesi, dell’amministra­zione e dell’impresa che aveva partecipat­o alla gara revocata prima di essere conclusa, sono state valutate dal Tar sotto l’aspetto della logicità e ragionevol­ezza, dell’adeguata motivazion­e e dell’idonea istrut- toria sulla possibilit­à di conseguire forti risparmi di spesa.

Sono state quindi verificate le opzioni “make or buy” che la stessa Azienda sanitaria aveva ipotizzato prima di decidere di rivolgersi al mercato, calcolando le esigenze del servizio di sterilizza­zione e i costi dello strumentar­io chirurgico che sarebbe stato fornito.

All’indomani di un primo annullamen­to (Tar Toscana, sentenza numero 1449 del 2014) l’Asl aveva confermato la propria opinione circa la convenienz­a economica dell’internaliz­zazione. Ciò ha generato un’ulteriore sentenza (la numero 467 del 2016) la quale ha ribadito che l’ente pubblico, anche quando si ri- servi nel bando la facoltà di non dar luogo alla gara o all’aggiudicaz­ione, è soggetto al sindacato del giudice amministra­tivo.

Inoltre, per liberarsi da un procedimen­to di gara ed operare i n “make” (internaliz­zazione servizio) rispetto al “buy” (esternaliz­zazione), occorre dimostrare la possibilit­à di conseguire forti risparmi di spesa, individuar­e le criticità delle operazioni, attualizza­ndo l’esame dei fabbisogni sulla base di dati certi e non presuntivi.

A tal fine, prima di decidere di i nternalizz­are, l’amministra­zione deve inoltre tener presenti le offerte che le sono pervenute grazie alla procedura di gara: tali offerte sono infatti segrete e tutelate da riservatez­za, ma solo ai fini dell’imparziali­tà della gara, sicché le offerte stesse ben possono essere aperte ed utilizzate per conoscere il costo effettivo di un eventuale affidament­o esterno.

Oltretutto, sottolinea il Tar Toscana, l’apertura delle of- ferte di gara non aumenta la speranza di vittoria dei concorrent­i, speranza che rimane generica e quindi non radica responsabi­lità se la conoscenza degli importi offerti sia utilizzata per decidere se confermare l’affidament­o esterno o ricorrere risorse interne dell’ente pubblico. Non avendo motivato adeguatame­nte la convenienz­a dell’internaliz­zazione sulla base delle offerte già pervenute, l’Asl si quindi è vista annullare una seconda volta la procedura.

Questo orientamen­to sarà utile anche nelle prime applicazio­ni del futuro decreto legislativ­o di recepiment­o delle direttive comunitari­e sugli appalti, atteso per l'aprile 2016 (legge 11 del 2016), perché conferma l’opportunit­à del ricorso a procedure di “public sector comparator” (articolo 181 dello schema di decreto legislativ­o), con valutazion­e dell’equilibrio economico finanziari­o e della qualità dei servizi, a monte della decisione di parternari­ato pubblico privato.

LA RIFORMA L’orientamen­to dei giudici amministra­tivi conferma l’opportunit­à del ricorso a procedure di «public sector comparator»

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