Casse in corsa per il premio fiscale
Riduzione del prelievo del 6-9% per gli investimenti di medio-lungo termine
I fondi pensione e le casse di previdenza obbligatoria che intendono beneficiare, per il 2016, del credito d’imposta sui risultati di gestione reinvestiti in attività finanziare a medio lungo termine devono presentare la richiesta entro il 30 aprile. La domanda, infatti, può essere presentata fra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno, ma lo stanziamento è limitato: è autorizzata, infatti, una spesa di 80 milioni di euro all’anno.
Il credito d’imposta è stato istituito dall’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 190/2014. Le disposizioni di attuazione sono contenute nel decreto del ministero dell’Economia 19 giugno 2015 e nel provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015. Con riferimento in particolare ai fondi pensione, il credito d’imposta spettante nel 2016 è pari, in estrema sintesi, al 9% del risultato di gestione prodotto nel 2014 da titoli diversi da quelli pubblici e assimilati, reinvestito nel 2015 in strumenti finanziari a medio o lungo termine.
Assogestioni ha dedicato all’approfondimento della materia – oltre alla circolare 8/15/C, contenente un’illustrazione generale – le circolari 80/15/C e 25/16/C contenenti soluzioni operative molto importanti. In base all’articolo 2 del decreto, le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine sono costituite: 1 dalle azioni o obbligazioni di società Ue o See che operano prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi ai settori turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale, sanitario, immobiliare pubblico non residenziale, delle telecomunicazioni, comprese quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; 1 dalle quote di fondi comuni d’investimento Ue o See, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalentemente in azioni od obbligazioni o crediti a medio o lungo termine delle società di cui sopra o di società non quotate diverse da quelle bancarie, finanziarie o assicurative.
Come osservato da Assogestioni, nella circolare 25 del 2016, ulteriore requisito richiesto dalla norma è che le società (e gli enti) operino «prevalentemente» nei settori infrastrutturali. In buona sostanza la normativa non richiede che le società (e gli enti) operino «esclusivamente» ma in prevalenza in tali settori, potendo quindi eventualmente svolgere (in modo marginale) anche altre attività non ri- levanti ai fini della normativa.
Si ritiene che il requisito della prevalenza vada accertato al momento in cui gli enti di previdenza obbligatoria o le forme di previdenza complementare effettuano l’investimento, mancando una specifica previsione normativa che ponga in capo a questi soggetti un obbligo di verifica durante il periodo di detenzione delle azioni, obbligazioni o di altri titoli di debito emessi dalle società (o dagli enti).
A tal fine per la verifica è ragionevole ritenere che si possa far riferimento alle informazioni desumibili dai documenti societari ufficiali disponibili al momento dell’investimento. In particolare, si dovrebbe tener conto di quanto previsto nell’atto costitutivo e nello statuto sociale in ordine alle finalità perseguite e alle attività che possono essere svolte oltre che ai dati di bilancio, nell’ipotesi di esercizio di più attività.
Non essendo previsto uno specifico parametro di misurazione, il requisito della prevalenza dovrebbe considerarsi rispettato se i dati di bilancio riferibili all’attività infrastrutturale risultino superiori al 50% del totale. Assogestioni ritiene che per ogni periodo di imposta rilevano solo i “nuovi” investimenti in attività finanziarie previste dalla normativa, ossia gli investimenti ulteriori rispetto a quelli effettuati nei periodi di imposta precedenti. Inoltre, ai fini della verifica del requisito di detenzione dei cinque anni, con riferimento alle cessioni, la normativa non prevede uno specifico criterio dell’ordine di dismissione. Si è pertanto dell’opinione che, in assenza di specifiche indicazione da parte dell’agenzia delle Entrate, i soggetti interessati possano scegliere il criterio da utilizzare.
Assogestioni evidenzia che in base al provvedimento delle Entrate 2015/122544 del 28 settembre 2015, punto 2.3, il credito d’imposta è riconosciuto solo per le imposte sostitutive e le ritenute applicate sulla parte di base imponibile non riferibile ai titoli pubblici e similari che concorrono a formare il risultato di gestione in misura tale da comportare una tassazione del 12,5 per cento. Pertanto il credito di imposta non è riconosciuto con riferimento ai redditi derivanti da titoli pubblici, anche se l’investimento è effettuato indirettamente tramite Oicr o contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, considerato che si tratta di redditi assoggettati a tassazione del 12,5 per cento. La circolare illustra in dettaglio i conteggi da effettuare per isolare la quota di risultato di gestione agevolabile.
DATA DI RIFERIMENTO Le società devono operare in prevalenza nelle infrastrutture La verifica al momento della sottoscrizione