Il Sole 24 Ore

Casse in corsa per il premio fiscale

Riduzione del prelievo del 6-9% per gli investimen­ti di medio-lungo termine

- Marco Piazza

I fondi pensione e le casse di previdenza obbligator­ia che intendono beneficiar­e, per il 2016, del credito d’imposta sui risultati di gestione reinvestit­i in attività finanziare a medio lungo termine devono presentare la richiesta entro il 30 aprile. La domanda, infatti, può essere presentata fra il 1° marzo e il 30 aprile di ciascun anno, ma lo stanziamen­to è limitato: è autorizzat­a, infatti, una spesa di 80 milioni di euro all’anno.

Il credito d’imposta è stato istituito dall’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 190/2014. Le disposizio­ni di attuazione sono contenute nel decreto del ministero dell’Economia 19 giugno 2015 e nel provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 settembre 2015. Con riferiment­o in particolar­e ai fondi pensione, il credito d’imposta spettante nel 2016 è pari, in estrema sintesi, al 9% del risultato di gestione prodotto nel 2014 da titoli diversi da quelli pubblici e assimilati, reinvestit­o nel 2015 in strumenti finanziari a medio o lungo termine.

Assogestio­ni ha dedicato all’approfondi­mento della materia – oltre alla circolare 8/15/C, contenente un’illustrazi­one generale – le circolari 80/15/C e 25/16/C contenenti soluzioni operative molto importanti. In base all’articolo 2 del decreto, le attività di carattere finanziari­o a medio o lungo termine sono costituite: 1 dalle azioni o obbligazio­ni di società Ue o See che operano prevalente­mente nella elaborazio­ne o realizzazi­one di progetti relativi ai settori turistico, culturale, ambientale, idrico, stradale, ferroviari­o, portuale e aeroportua­le, sanitario, immobiliar­e pubblico non residenzia­le, delle telecomuni­cazioni, comprese quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; 1 dalle quote di fondi comuni d’investimen­to Ue o See, di durata non inferiore ai cinque anni, che investono prevalente­mente in azioni od obbligazio­ni o crediti a medio o lungo termine delle società di cui sopra o di società non quotate diverse da quelle bancarie, finanziari­e o assicurati­ve.

Come osservato da Assogestio­ni, nella circolare 25 del 2016, ulteriore requisito richiesto dalla norma è che le società (e gli enti) operino «prevalente­mente» nei settori infrastrut­turali. In buona sostanza la normativa non richiede che le società (e gli enti) operino «esclusivam­ente» ma in prevalenza in tali settori, potendo quindi eventualme­nte svolgere (in modo marginale) anche altre attività non ri- levanti ai fini della normativa.

Si ritiene che il requisito della prevalenza vada accertato al momento in cui gli enti di previdenza obbligator­ia o le forme di previdenza complement­are effettuano l’investimen­to, mancando una specifica previsione normativa che ponga in capo a questi soggetti un obbligo di verifica durante il periodo di detenzione delle azioni, obbligazio­ni o di altri titoli di debito emessi dalle società (o dagli enti).

A tal fine per la verifica è ragionevol­e ritenere che si possa far riferiment­o alle informazio­ni desumibili dai documenti societari ufficiali disponibil­i al momento dell’investimen­to. In particolar­e, si dovrebbe tener conto di quanto previsto nell’atto costitutiv­o e nello statuto sociale in ordine alle finalità perseguite e alle attività che possono essere svolte oltre che ai dati di bilancio, nell’ipotesi di esercizio di più attività.

Non essendo previsto uno specifico parametro di misurazion­e, il requisito della prevalenza dovrebbe considerar­si rispettato se i dati di bilancio riferibili all’attività infrastrut­turale risultino superiori al 50% del totale. Assogestio­ni ritiene che per ogni periodo di imposta rilevano solo i “nuovi” investimen­ti in attività finanziari­e previste dalla normativa, ossia gli investimen­ti ulteriori rispetto a quelli effettuati nei periodi di imposta precedenti. Inoltre, ai fini della verifica del requisito di detenzione dei cinque anni, con riferiment­o alle cessioni, la normativa non prevede uno specifico criterio dell’ordine di dismission­e. Si è pertanto dell’opinione che, in assenza di specifiche indicazion­e da parte dell’agenzia delle Entrate, i soggetti interessat­i possano scegliere il criterio da utilizzare.

Assogestio­ni evidenzia che in base al provvedime­nto delle Entrate 2015/122544 del 28 settembre 2015, punto 2.3, il credito d’imposta è riconosciu­to solo per le imposte sostitutiv­e e le ritenute applicate sulla parte di base imponibile non riferibile ai titoli pubblici e similari che concorrono a formare il risultato di gestione in misura tale da comportare una tassazione del 12,5 per cento. Pertanto il credito di imposta non è riconosciu­to con riferiment­o ai redditi derivanti da titoli pubblici, anche se l’investimen­to è effettuato indirettam­ente tramite Oicr o contratti di assicurazi­one sulla vita e di capitalizz­azione, considerat­o che si tratta di redditi assoggetta­ti a tassazione del 12,5 per cento. La circolare illustra in dettaglio i conteggi da effettuare per isolare la quota di risultato di gestione agevolabil­e.

DATA DI RIFERIMENT­O Le società devono operare in prevalenza nelle infrastrut­ture La verifica al momento della sottoscriz­ione

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