Il Sole 24 Ore

Tirocinant­e con super bonus anche se cambia azienda

- Gianni Bocchieri

Nella sezione Faq del portale nazionale del programma Garanzia giovani sono state fornite diverse precisazio­ni sull’operativit­à del “super bonus per la trasformaz­ione di tirocini” introdotto con il decreto direttoria­le 16 del 3 febbraio 2016. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indetermin­ato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurri­culare nell’ambito dello stesso programma.

In primo luogo, dalle Faq si desume che la misura è volta a incentivar­e l’assunzione di giovani che abbiano svolto un tirocinio nell’ambito del programma, anche nel caso in cui non si realizzi una vera e propria trasformaz­ione dal percorso di tirocinio al contratto a tempo indetermin­ato. Infatti il super bonus può essere fruito da tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indetermin­ato un giovane che abbia svolto o abbia intrapreso un percorso di tirocinio extracurri­culare con Garanzia giovani, anche presso un’altra i mpresa ospitante. Pertanto, l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indetermin­ato dal 1° marzo 2016, al 31 dicembre 2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31 gennaio 2016, indipenden­temente dall’impresa presso cui sono stati svolti.

In secondo luogo, come per il bonus ordinario, le Faq precisano che tra i contratti a tempo indetermin­ato incentivat­i rientra quello di apprendist­ato profession­alizzante. Invece restano escluse le due tipologie di apprendist­ato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Inoltre, il ministero del Lavoro chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusion­e del tirocinio.

In terzo luogo, con le Faq viene chiarito che il super bonus è nazionale. Quindi vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazi­one delle domande all’Inps, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazion­ale standard non sia stato attivato. L’incentivo è riconosciu­to nel limite di uno stanziamen­to di 50 milioni di euro stanziati ed è erogato in 12 rate mensili.

Cumulabile con il bonus della legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) e con altri incentivi all’assunzione di natura selettiva nei limiti del 50% dei costi salariali, il super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario di Garanzia giovani per assunzioni che si riferiscon­o allo stesso giovane. Viceversa, il datore di lavoro che abbia già beneficiat­o del bonus ordinario può accedere al super bonus per la trasformaz­ione del tirocinio svolto da un altro giovane che non abbia già usufruito del bonus ordinario, fermo restando i limiti del regime del de minimis (200 milioni in tre anni) salvo che l’assunzione del giovane determini un i ncremento occupazion­ale netto.

In tal caso trova applicazio­ne il regime di esenzione, introdotto dal decreto direttoria­le 385 del 24 novembre 2015 per il bonus ordinario, sul quale l’Inps ha fornito indicazion­i operative con la circolare 32/2016). Nello specifico, per i giovani tra i 16 e i 24 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti in regime di esenzione qualora ricorra un incremento occupazion­ale netto, mentre per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all’aumento occupazion­ale netto, sarà necessario dimostrare anche la sussistenz­a di altri requisiti previsti dal decreto direttoria­le 385/2015.

Le istanze potranno essere presentate telematica­mente utilizzand­o il modulo online “Gagi”, dopo che l’Inps avrà provveduto ad aggiornarl­o rispetto alle nuove funzionali­tà. Le risposte alle domande pervenute al ministero forniscono le prime indicazion­i operative, in attesa della relativa circolare dell’Inps.

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