Tirocinante con super bonus anche se cambia azienda
Nella sezione Faq del portale nazionale del programma Garanzia giovani sono state fornite diverse precisazioni sull’operatività del “super bonus per la trasformazione di tirocini” introdotto con il decreto direttoriale 16 del 3 febbraio 2016. Il super bonus prevede un incentivo variabile da 3.000 a 12.000 euro per i datori di lavoro che assumono con un contratto a tempo indeterminato un giovane dai 16 ai 29 anni, che abbia svolto, o stia svolgendo, un tirocinio extracurriculare nell’ambito dello stesso programma.
In primo luogo, dalle Faq si desume che la misura è volta a incentivare l’assunzione di giovani che abbiano svolto un tirocinio nell’ambito del programma, anche nel caso in cui non si realizzi una vera e propria trasformazione dal percorso di tirocinio al contratto a tempo indeterminato. Infatti il super bonus può essere fruito da tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto o abbia intrapreso un percorso di tirocinio extracurriculare con Garanzia giovani, anche presso un’altra i mpresa ospitante. Pertanto, l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2016, al 31 dicembre 2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31 gennaio 2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti.
In secondo luogo, come per il bonus ordinario, le Faq precisano che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante. Invece restano escluse le due tipologie di apprendistato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Inoltre, il ministero del Lavoro chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio.
In terzo luogo, con le Faq viene chiarito che il super bonus è nazionale. Quindi vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazione delle domande all’Inps, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato. L’incentivo è riconosciuto nel limite di uno stanziamento di 50 milioni di euro stanziati ed è erogato in 12 rate mensili.
Cumulabile con il bonus della legge di Stabilità per il 2016 (legge 208/2015) e con altri incentivi all’assunzione di natura selettiva nei limiti del 50% dei costi salariali, il super bonus non è cumulabile con il bonus ordinario di Garanzia giovani per assunzioni che si riferiscono allo stesso giovane. Viceversa, il datore di lavoro che abbia già beneficiato del bonus ordinario può accedere al super bonus per la trasformazione del tirocinio svolto da un altro giovane che non abbia già usufruito del bonus ordinario, fermo restando i limiti del regime del de minimis (200 milioni in tre anni) salvo che l’assunzione del giovane determini un i ncremento occupazionale netto.
In tal caso trova applicazione il regime di esenzione, introdotto dal decreto direttoriale 385 del 24 novembre 2015 per il bonus ordinario, sul quale l’Inps ha fornito indicazioni operative con la circolare 32/2016). Nello specifico, per i giovani tra i 16 e i 24 anni di età, gli incentivi possono essere fruiti in regime di esenzione qualora ricorra un incremento occupazionale netto, mentre per le assunzioni dei giovani dai 25 ai 29 anni, oltre all’aumento occupazionale netto, sarà necessario dimostrare anche la sussistenza di altri requisiti previsti dal decreto direttoriale 385/2015.
Le istanze potranno essere presentate telematicamente utilizzando il modulo online “Gagi”, dopo che l’Inps avrà provveduto ad aggiornarlo rispetto alle nuove funzionalità. Le risposte alle domande pervenute al ministero forniscono le prime indicazioni operative, in attesa della relativa circolare dell’Inps.