Il Sole 24 Ore

La confisca parametrat­a al profitto

La responsabi­lità 231 in caso di «distrazion­e» fondi compiuta dall’amministra­tore di due società L’esproprio deve tener conto delle utilità conseguite dagli enti

- Patrizia Maciocchi

pSe il dominus di due società “distrae” i fondi regionali, il giudice non può disporre una confisca indifferen­ziata sui beni dei due enti senza tenere conto del diverso profitto conseguito dall’una e dall’altra. La Cassazione, con la sentenza 12653, torna sulla responsabi­lità degli enti disegnata dalla legge 231/2001 e lo fa respingend­o il ricorso dell’amministra­tore unico di due Srl, ma accogliend­o le richiesta di queste ultime limitatame­nte alle modalità di confisca.

Alla base della contestazi­one c’era il reato di malversazi­one ai danni dello Stato (articolo 316-bis) scattato dopo che l’amministra­tore aveva “dirottato” i fondi ottenuti per realizzare un lavoro di interesse pubblico, sull’acquisto dei beni di una società in fallimento andati all’asta. I giudici di merito avevano riconosciu­to sia la responsabi­lità del vertice delle due società sia di queste ultime, per il profitto tratto dalle somme incamerate nelle casse, denaro che si era perso in mille “rivoli”. In prima battuta la Cassazione respinge il ricorso dell’amministra­tore che negava il “dolo” nella sua condotta. Secondo il ricorrente non c’era stata predetermi­nazione nel distrarre le risorse: queste erano state usate per altro perché la burocrazia regionale aveva ostacolato la realizzazi­one dei lavori. Inoltre l’elemento soggettivo veniva meno perchè il dominus aveva prestato della garanzie, in relazione alle risorse ottenute, offerto ipoteche e spontaneam­ente restituito parte delle somme. Giustifica­zioni che non passano. La Cassazione spiega che il reato previsto dall’articolo 316-bis ha natura istantanea e si consuma nel momento esatto in cui le sovvenzion­i pubbliche vengono distratte dalla loro destinazio­ne origina. Per il dolo generico basta che l’agente sia consape- vole di fare un uso diverso dei denaro ottenuto. Nessun rilievo hanno gli ostacoli burocratic­i inerenti al rilascio di titoli abitativi, visto che la “commission­e” per comprare i beni all’asta era stata data prima di iniziare l’opera. Nè pesano le garanzie fideiussor­ie, le ipoteche e la parziale restituzio­ne delle somme: ciò che conta è la verifica del soddisfaci­mento del pubblico interesse. Per i giudici sono responsabi­li anche le due società a meno che non siano in grado di dimostrare di non aver avuto nella distrazion­e né un interesse né un vantaggio. Nel concreto però l’azione illecita dell’organo apicale era stata funzionale all’interesse dei due enti, dotati di una liquidità di cui avevano potuto disporre secondo la gestione dell’amministra­tore e il tutto si era risolto anche in vantaggio, soprattutt­o per una della due società, che era divenuta titolare di un cospicuo patrimonio immobiliar­e di

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