Per i giornalisti il carcere è un’eccezione
Con sentenza 11417 del 2016 la V sezione penale della Cassazione ha stabilito che se il periodico viene utilizzato come strumento dalla criminalità organizzata per commettere il reato di diffamazione, la gravità dei fatti e l'eccezionalità della fattispecie giustificano la scelta della sanzione detentiva.
Con questo principio, contenuto in verità in poche righe della pronuncia in commento, la Corte ha il merito di sancire una regola e, al contempo, individuare un'ipotesi concreta a cui applicarla.
La questione della opportunità di applicare in concreto - o di prevedere in astratto - la pena detentiva per i reati a mezzo stampa è, invero, assai dibattuta , soprattutto da quando la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che una simile sanzione non è di regola compatibile con la libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 10 della Cedu. La Corte di Strasburgo, infatti, ha più volte sottolineato che, in materia di diffamazione, una pena troppo severa o anche un risarcimento non proporzionato al reddito – rischiano di avere l’effetto di frenare eccessivamente la libertà di informazione. Per questa ragione, la minaccia della detenzione dovrebbe essere limitata ai casi più gravi, individuati dalla giurisprudenza di Strasburgo in quelli, ad esempio, di istigazione all'odio razziale e di incitamento alla violenza.
Nel nostro Paese la diffamazione, aggravata dal mezzo della stampa e dall’attribuzione di un fatto determinato (articolo 13 della legge sulla stampa), ovvero il reato classicamente contestato ai giornalisti, è punita con la reclusione fino a sei anni. La ragione per cui, nonostante una simile “tariffa” penale, non vi siano giornalisti in carcere risiede nel meccanismo di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti previsto dal codice penale. L'aggravante di cui all’artico- lo 13, infatti, viene quasi sempre ritenuta almeno equivalente alle attenuanti generiche; aggravante e attenuanti si eliminano a vicenda, sicché l’orizzonte sanzionatorio è quello della diffamazione semplice, che è punita con pena alternativa: la reclusione o la multa. Tra la pena detentiva e quella pecuniaria, i giudici assai di frequente scelgono questa seconda.
La sostanziale assenza di condanne a pene detentive in Italia è il risultato della interpretazione del tutto discrezionale di due meccanismi per l'individuazione della pena in concreto. In questo contesto, nel 2013 la Corte Europea ha sanzionato l’Italia poiché il direttore di un giornale era stato condannato a un elevato risarcimento e a quattro mesi di reclusione (sia pure sospesi condizionalmente). Una simile condanna avrebbe provocato un chilling effect, ovvero una sorta di autocensura da parte dei giornalisti. Alla luce della giurisprudenza europea, autorevoli commentatori sostengono che la pena detentiva debba essere bandita dal nostro ordinamento per i reati a mezzo stampa. Un indirizzo che sembra essere stato fatto proprio anche dal legislatore nel disegno di legge approvato nel giugno 2015 dalla Camera e attualmente all'esame del Senato.
Noi restiamo convinti, viceversa, che la Corte di Strasburgo raccomandi di limitare la previsione della pena detentiva ai soli casi più gravi, non necessariamente solo quelli portati ad esempio dalla stessa Cedu. Ad esempio, ci pare possano essere comprese in questo elenco le diffamazioni seriali; quelle commesse con l’intento di rovinare la reputazione altrui; quelle assistite dalla consapevolezza della falsità del fatti narrati. E anche l'ipotesi individuata da ultimo dalla Cassazione sembra rientrare a buon diritto in questo pur piccolo “insieme”.