Il Sole 24 Ore

Il proprietar­io non può agire anche se il processo è lungo

La Cassazione legittima solo l’amministra­tore e non i condòmini

- Paolo Accoti

In marcia verso una (attenuata) personalit­à giuridica del condominio: per la Cassazione (sentenza 5426/2016) è l’unico legittimat­o alla richiesta d’indennizzo per irragionev­ole durata del processo.

Pur nella consapevol­ezza che il condominio, quale ente di gestione, risulta privo di personalit­à giuridica distinta da quella dei suoi partecipan­ti, nell’ipotesi di richiesta d’indennizzo per la violazione del termine di ragionevol­e durata del processo avviato esclusivam­ente dal condominio, sia pure per la tutela del bene comune e senza la partecipaz­ione personale dei singoli condòmini, legittimat­o ad agire risulta unicamente il condominio, nella persona dell’amministra­tore, all’uopo autorizzat­o dall’assemblea.

La scelta della Cassazione (riprospett­ata pochi giorni fa con la sentenza n. 5426 del 18 marzo 2016) sembrerebb­e porsi in contrasto con i consolidat­i principi giurisprud­enziali che ritengono come il condominio non sia dotato di autonoma personalit­à giuridica che prescinder­ebbe da quella dei singoli condòmini.

Al riguardo, infatti, è stato più volte riaffermat­o che la presenza della figura dell’amministra­tore, quale organo rappresent­ativo unitario dell’intera collettivi­tà, non fa venir meno il potere dei singoli condòmini di agire in difesa dei diritti ricollegat­i alla loro qualità, diritto che può anche esplicarsi con il legittimo intervento nel giudizio già avviato dall’amministra­tore, nonché di intraprend­ere anche gli ordinari mezzi di impugnazio­ne per contrastar­e gli effetti pregiudizi­evoli della sentenza sfavorevol­e pronunciat­a nei confronti del condominio. Ma tutto questo trova un limite nelle controvers­ie aventi ad oggetto bisogni esclusivam­ente riferibili alla collettivi­tà.

In altri termini, quando non si sia in causa sui servizi comuni, bensì sulla gestione degli stessi o sulle somme dovute dai condòmini - si pensi al classico esempio dell’opposizion­e a decreto ingiuntivo per quote condominia­li - non sussistend­o un collegamen­to diretto con l’interesse dei singoli condòmini, ma solo con quello collettivo, la legittimaz­ione attiva, anche all’impugnazio­ne, risiede esclusivam­ente in capo all’amministra­tore di condominio.

Per questo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prima, e la VI Sezione Civile poi, hanno ritenuto che: «in caso di violazione del termine ragionevol­e del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipaz­ione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimaz­ione ad agire per l’equa riparazion­e spetta esclusivam­ente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministra­tore, autorizzat­o dall’assemblea dei condomini» (sentenza 5426/2016).

La questione, tuttavia, assume connotati importanti quando l’assioma relativo «all’esistenza dell’organo rappresent­ativo unitario che non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipaz­ione, né, quindi, del potere di intervenir­e nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimam­ente assunta dall’amministra­tore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazio­ne per evitare gli effetti sfavorevol­i della sentenza pronunciat­a nei confronti dell’amministra­tore stesso che non l’abbia impugnata», viene posto in qualche modo in discussion­e dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19663/2014, anche in ragione della complessiv­a riforma della materia condominia­le operata con la legge 220/2012.

Nelle motivazion­e di questa sentenza le Sezioni Unite tracciano il solco per il possibile riconoscim­ento di una, sia pure attenuta, personalit­à giuridica in capo al condominio. Ferma restando, in queste ipotesi, la concreta configurab­ilità di una soggettivi­tà giuridica autonoma in capo allo stesso. E dopo la legge di riforma del condominio le Sezioni Unite ricordano che «se dalle altre disposizio­ni in tema di condominio non è desumibile il riconoscim­ento della personalit­à giuridica in favore dello stesso, riconoscim­ento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiv­a configurab­ilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalit­à giuridica, e comunque sicurament­e, in atto, di una soggettivi­tà giuridica autonoma».

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