Il proprietario non può agire anche se il processo è lungo
La Cassazione legittima solo l’amministratore e non i condòmini
In marcia verso una (attenuata) personalità giuridica del condominio: per la Cassazione (sentenza 5426/2016) è l’unico legittimato alla richiesta d’indennizzo per irragionevole durata del processo.
Pur nella consapevolezza che il condominio, quale ente di gestione, risulta privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, nell’ipotesi di richiesta d’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo avviato esclusivamente dal condominio, sia pure per la tutela del bene comune e senza la partecipazione personale dei singoli condòmini, legittimato ad agire risulta unicamente il condominio, nella persona dell’amministratore, all’uopo autorizzato dall’assemblea.
La scelta della Cassazione (riprospettata pochi giorni fa con la sentenza n. 5426 del 18 marzo 2016) sembrerebbe porsi in contrasto con i consolidati principi giurisprudenziali che ritengono come il condominio non sia dotato di autonoma personalità giuridica che prescinderebbe da quella dei singoli condòmini.
Al riguardo, infatti, è stato più volte riaffermato che la presenza della figura dell’amministratore, quale organo rappresentativo unitario dell’intera collettività, non fa venir meno il potere dei singoli condòmini di agire in difesa dei diritti ricollegati alla loro qualità, diritto che può anche esplicarsi con il legittimo intervento nel giudizio già avviato dall’amministratore, nonché di intraprendere anche gli ordinari mezzi di impugnazione per contrastare gli effetti pregiudizievoli della sentenza sfavorevole pronunciata nei confronti del condominio. Ma tutto questo trova un limite nelle controversie aventi ad oggetto bisogni esclusivamente riferibili alla collettività.
In altri termini, quando non si sia in causa sui servizi comuni, bensì sulla gestione degli stessi o sulle somme dovute dai condòmini - si pensi al classico esempio dell’opposizione a decreto ingiuntivo per quote condominiali - non sussistendo un collegamento diretto con l’interesse dei singoli condòmini, ma solo con quello collettivo, la legittimazione attiva, anche all’impugnazione, risiede esclusivamente in capo all’amministratore di condominio.
Per questo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione prima, e la VI Sezione Civile poi, hanno ritenuto che: «in caso di violazione del termine ragionevole del processo, qualora il giudizio sia stato promosso dal condominio, sebbene a tutela di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini, ma senza che costoro siano stati parte in causa, la legittimazione ad agire per l’equa riparazione spetta esclusivamente al condominio, quale autonomo soggetto giuridico, in persona dell’amministratore, autorizzato dall’assemblea dei condomini» (sentenza 5426/2016).
La questione, tuttavia, assume connotati importanti quando l’assioma relativo «all’esistenza dell’organo rappresentativo unitario che non priva i singoli condomini del potere di agire a difesa dei diritti connessi alla detta partecipazione, né, quindi, del potere di intervenire nel giudizio per il quale tale difesa sia stata legittimamente assunta dall’amministratore del condominio e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti dell’amministratore stesso che non l’abbia impugnata», viene posto in qualche modo in discussione dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 19663/2014, anche in ragione della complessiva riforma della materia condominiale operata con la legge 220/2012.
Nelle motivazione di questa sentenza le Sezioni Unite tracciano il solco per il possibile riconoscimento di una, sia pure attenuta, personalità giuridica in capo al condominio. Ferma restando, in queste ipotesi, la concreta configurabilità di una soggettività giuridica autonoma in capo allo stesso. E dopo la legge di riforma del condominio le Sezioni Unite ricordano che «se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma».