Il Sole 24 Ore

La lite sulla proprietà della strada spetta al giudice ordinario

- Roberta Zanino

Stop al Tar sull’accertamen­to di proprietà della strada inclusa nel piano comunale delle cessioni immobiliar­i: si va al giudice ordinario.

La questione è importante perché è possibile che un privato veda il proprio immobile compreso nell’elenco del Piano comunale delle alienazion­i immobiliar­i. Il privato ha ragione di preoccupar­si, perché l’immobile sembra, inopinatam­ente, essere divenuto di proprietà pubblica. A quale giudice dovrà rivolgersi per far accertare che l’immobile è di sua proprietà? Il Tar Campania ha risposto: il giudice ordinario.

Vediamo i termini della questione.

L’articolo 58 del Dl 112/2008 stabilisce che per procedere al riordino e valorizzaz­ione del patrimonio immobiliar­e di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, ciascun ente individua, redigendo un elenco sulla base della documentaz­ione esistente presso i propri archivi, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumental­i all’esercizio delle proprie funzioni istituzion­ali, suscettibi­li di valorizzaz­ione o dismission­e.

La settima sezione del Tar Campania, con la sentenza 18 febbraio 2016 n. 870 ha ritenuto che l’elenco del Piano delle alienazion­i immobiliar­i abbia natura puramente dichiarati­va e non costitutiv­a del diritto di proprietà. Pertanto non trattandos­i di un atto autoritati­vo di carattere ablativo della proprietà, la giurisdizi­one in merito all’accertamen­to della natura privata o pubblica del bene spetta al giudice ordinario, con il rito decisament­e più lungo e complesso.

Nel caso di specie, due condòmine avevano impugnato la delibera comunale che aveva incluso nel Piano delle alienazion­i immobiliar­i un viale che le stesse affermavan­o essere di proprietà del condominio.

Il Tar ricorda che rientrano nella giurisdizi­one del giudice ordinario le controvers­ie in tema di proprietà pubblica o privata delle strade, in quanto tali que- stioni hanno ad oggetto l’accertamen­to dell’esistenza di diritti soggettivi, sia dei privati che della Pubblica Amministra­zione. Pertanto la contestazi­one circa la possibilit­à di sua inclusione nel Piano di alienazion­i immobiliar­i, in consideraz­ione della natura privata del viale in questione, appartiene alla giurisdizi­one del giudice ordinario.

Il Tar richiama il principio secondo il quale l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiv­a e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarati­va della pretesa del Comune; essa pone una semplice presunzion­e di pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della natura della strada e dell’inesistenz­a di un diritto di godimento da parte della collettivi­tà mediante un’azione negatoria di servitù in sede giudiziari­a civile.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy