Il condominio non risponde dei danni derivanti da appalti
Per gli appalti il condominio non è responsabile dei danni causati ai condòmini. Con la sentenza 14000/2015 il Tribunale di Roma ha respinto le domande risarcitorie dei comproprietari di un appartamento nei confronti del condominio e dell’amministratore, per i danni subìti in conseguenza delle infiltrazioni presenti nell’immobile e provenienti dal canale di gronda.
I condòmini affermavano che, con delibera del settembre 2010, l’assemblea aveva conferito all’impresa l’esecuzione di diverse opere ma che la realizzazione non era avvenuta in perfetta regola d’arte: la mancata sostituzione della gronda e la mancata realizzazione di interventi atti ad eliminare in via definitiva le infiltrazioni avevano provocato rilevanti danni così come lamentavano danni derivanti dall’inerzia del condominio e dell’amministratore nell’approntare le misure per risolvere i problemi.
Il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente le domande, non solo perché mancavano prove e quantificazione dei danni subiti ma soprattutto perché nessuna responsabilità poteva essere ascritta al condomino. La corresponsabilità del condominio, in ambito del contratto di appalto, può sussistere, infatti, (articolo 2043 del Codice civile) solo per aver affidato l’opera ad una impresa priva dei requisiti e della capacità per eseguire l’incarico.
Nel caso in esame il Tribunale lo ha escluso e ha evidenziato come gli stessi condondòmini avessero, nella delibera del settembre 2010, votato a favore dell’impresa poi esecutrice delle opere e come non ne avessero provato, in corso di causa, l’inidoneità. Il Tribunale ha escluso, in forza delle risultanze probatorie, anche l’inerzia del condominio e dell’amministratore, evidenziando come i condòmini avrebbero potuto e anzi dovuto attivarsi autonomamente per la tutela dei propri diritti, anche ricorrendo all’autorità giudiziaria in forza dell’articolo 1105 del Codice civile.