Il Sole 24 Ore

Informazio­ni utilizzabi­li per i controlli fiscali

- Benedetto Santacroce

Il caso “Panama Papers” ripropone la questione dell’utilizzabi­lità fiscale delle informazio­ni in qualche modo “trafugate”. Premettend­o che le informazio­ni attualment­e a disposizio­ne non consentono una ricostruzi­one dei fatti e ancor più del contenuto effettivo dei dati “trafugati”, è chiaro che la questione dell’utilizzabi­lità e delle conseguenz­e amministra­tive e penali hanno una diretta rilevanza per tutti i contribuen­ti interessat­i a condizione che le operazioni siano state realizzate in dispregio delle regole di comunicazi­one e dichiarazi­one previste dalla legge 167/1990.

Per valutare l’utilizzabi­lità fiscale dell’informazio­ne acquisita è molto utile leggere i fatti alla luce della giurisprud­enza di legittimit­à che si è occupata negli ultimi anni delle liste Falciani e Vaduz. La Cassazione si è occupata di queste liste con due ordinanze, la 8605 e la 8606 del 28 aprile 2015, e con la sentenza 16950 del 19 agosto 2015. In queste pronunce la Cassazione, equiparand­o l’informazio­ne acquisita a un indizio e attribuend­ole il valore di presunzion­e semplice, ha affermato che «l’amministra­zione finanziari­a può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche unico, ad esclusione di quelli la cui inutilizza­bilità discenda dal fatto di essere stati acquisiti in violazione di diritti fondamenta­li di rango costituzio­nale». La stessa Corte ha chiarito che «spetta al giudice di merito valutare se i dati in questione siano attendibil­i, anche attraverso il riscontro delle contestazi­oni mosse nei confronti del contribuen­te». Da questi principi deriva che per poter utilizzare le informazio­ni è necessario in primo luogo dimostrare che queste non ledono i diritti fondamenta­li di rango costituzio­nale quali l’inviolabil­ità della libertà personale o del domicilio. È necessario, dunque, verificare attraverso un bilanciame­nto dei diritti in gioco costituzio­nalmente garantiti quale sia il diritto prevalente. Tornando al caso “Panama Papers”, in via di principio, sarebbe sostenibil­e considerar­e che i dati trafugati essendo relativi ad affari o a società costituite da soggetti residenti in Italia non siano tutelati da diritti di rango costituzio­nale prevalenti al principio di capacità contributi­va. È vero che (ma questo lo potremo sapere solo entrando nel dettaglio) tale tutela potrebbe essere rappresent­ata dal fatto che le informazio­ni acquisite erano coperte da un incarico profession­ale di difesa personale del contribuen­te. Ovviamente, come specifican­o le pronunce della Cassazione e come poi ripreso dalla giurisprud­enza di merito, non basta che il dato sia giuridicam­ente utilizzabi­le per essere posto a base di una rettifica, ma è necessario che il fisco provi l’attendibil­ità del dato e dimostri che la presunzion­e è fornita degli elementi di precisione e gravità che possono essere posti a base di una rettifica. Inoltre, è necessario che questa attendibil­ità sia dimostrata dopo aver esperito un contraddit­torio preventivo. In altri termini, l’informazio­ne per essere utilizzabi­le, oltre a dover essere circostanz­iata, deve essere suffragata da altri elementi che mutino la presunzion­e semplice in presunzion­e grave, precisa e concordant­e e non deve essere stata fornita dal contribuen­te in contraddit­torio alcuna prova contraria.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy