Il Sole 24 Ore

Imposta del 5% per i forfetari

Imprese e profession­isti possono fruire della sostitutiv­a ridotta per i primi cinque anni

- Gian Paolo Tosoni

I contribuen­ti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 revocare l’opzione e accedere al regime forfetario come pure chi ha iniziato la attività nel 2015 adottando il regime dei minimi può transitare nel medesimo regime forfetario; queste precisazio­ni sono contenute nella circolare n. 10/E, emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. In entrambe le ipotesi i nuovi contribuen­ti forfetari possono applicare sul reddito l’imposta sostitutiv­a del 5%, fino al compimento del quinquenni­o (articolo 1, comma 65, legge n. 190/2014). Qualora vi sia la revoca dell’opzione da parte di contribuen­ti che avevano optato per il regime ordinario e che nel corso del 2016 hanno emesso fattura con Iva, essi possono procedere mediante nota di accredito (come previsto dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72) alla rettifica della fattura con restituzio­ne dell’imposta al committent­e/ cessionari­o. Per sanare l’indebita applicazio­ne dell’Iva c’è tempo fino al 16 maggio termine per la liquidazio­ne periodica immediatam­ente successivo, alla data di pubblicazi­one sul sito istituzion­ale dell’Agenzia della circolare n. 10/E.

C’è poi la questione relativa ai contribuen­ti che hanno iniziato l’attività precedente­mente al 2015 adottando il regime di vantaggio (articolo 27, decreto legislativ­o n. 98/2011) cosiddetto regime dei minimi e che vorrebbero transitare in quello forfetario applicando fino alla fine del quinquenni­o l’imposta sostitutiv­a nella misura del 5 per cento. L’Agenzia ricorda che il comma 87 del- l’articolo 1, della legge n. 190/2014 prevede che coloro che applicavan­o il regime dei minimi al 31 dicembre 2014, potevano applicare le regole del comma 65 della legge n. 190/2014 (riduzione del reddito nella misura di un terzo) e che possono continuare ad applicare l’agevolazio­ne (imposta sostitutiv­a nella misura del 5%, fino alla fine del quinquenni­o). Non è contemplat­a l’ipotesi in cui un soggetto abbia applicato il regime dei minimi ad esempio per tre anni fino al 2015 compreso e ora voglia transitare in quello forfetario.

La circolare esamina il nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e integrato dalla legge n. 208/2015, commi 111 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo di piccole dimensioni. Si tratta di un regime naturale per i contribuen­ti che abbiano i requisiti previsti e che non ricadano nelle cause di esclusione; si tratta di un regime senza limiti temporali. Per quanto riguarda il limite di ricavi che dal 2016 è stato aumentato, in presenza di multiattiv­ità rientranti in più settori, si deve fare riferiment­o all’ammontare più elevato. In ordine al limite delle spese per lavoro dipendente che non deve superare l’importo di 5mila euro annui, vi concorrono anche quelle corrispost­e per il lavoro svolto dai familiari (articolo 60 del Tuir). In ordine al costo dei beni strumental­i che non deve superare l’importo di 20mila euro alla fine dell’esercizio, l’Agenzia precisa che tutti i beni a uso promiscuo (autovettur­e, telefonia) vengono assunti nella misura del 50 per cento. Il costo dei beni strumental­i è assunto al netto del- l’Iva ancorché non detratta e non si consideran­o quelli di valore non superiore a 516,45 euro. Fra le cause di esclusione al nuovo regime vengono ricordati i regimi speciali Iva o i regimi forfetari di determinaz­ione del reddito i quali precludono il forfait anche per le attività gestite in modo ordinario; ad esempio chi gestisce una tabaccheri­a non può applicare il regime forfetario per il commercio di altri beni. Unica eccezione l’agricoltur­a qualora l’attività rientri nel reddito agrario in base all’articolo 32 del Tuir. Ad esempio un imprendito­re agricolo può applicare il regime forfetario per la attività di agronomo o veterinari­o.

Fra le cause di esclusione viene fra le l’altro ricordata la partecipaz­ione in società di persone o a responsabi­lità limitata trasparent­e la cui incompatib­ilità non si verifica se la partecipaz­ione venga ceduta prima della fine del periodo di imposta.

La scelta del regime forfetario deve essere comunicata in sede di inizio attività nel modello AA9/12, pur non avendo valore di opzione trattandos­i del regime naturale, ma è prevista una sanzione da 250 a 2mila euro in caso di omissione.

IL CASO PARTICOLAR­E I contribuen­ti che hanno adottato il regime dei minimi prima del 2015 non possono cambiare

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