Chi aderisce non applica la rivalsa dell’Iva
L’applicazione del regime forfetario comporta notevoli semplificazioni, anche con riferimento agli adempimenti contabili.
Semplificazioni Iva
I contribuenti in regime forfetario non applicano la rivalsa dell’Iva né esercitano il diritto alla detrazione. Essi, pertanto, sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento dell’imposta, dalla presentazione della dichiarazione annuale, dalla compila- zione dello spesometro e dalle comunicazioni black list. Restano obbligati, invece, alla numerazione e conservazione dei documenti contabili ricevuti, alla certificazione dei corrispettivi e all’integrazione delle fatture per le quali risultano debitori di imposta (in quest’ultimo caso il contribuente forfetario deve versare l’Iva ma non può esercitare la detrazione dell’imposta). In sostanza per le fatture attive emesse da un soggetto forfetario l’acquirente non applica il reverse charge; invece il forfetario che riceve una prestazione rientrante nell’inversione contabile applica l’Iva.
L’Agenzia, a tal proposito, ha precisato che le fatture emesse da un forfetario senza applicazione della rivalsa, anche se incassate in un periodo successivo in cui il soggetto è fuoriuscito dal regime, non devono essere integrate con l’Iva in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.
In caso di passaggio dal ordina- rio a quello forfetario sussiste l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972. Se, a seguito della rettifica della detrazione emerge una eccedenza di credito Iva, la circolare precisa che questo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione e che tale richiesta di rimborso non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 mentre trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 38 bis
sulla esecuzione dei rimborsi.
Imposte dirette
I contribuenti forfetari, come previsto nel comma 64 della legge 190/2014, determinano l’imposta dovuta applicando una imposta sostitutiva del 15% al reddito ottenuto moltiplicando i ricavi/compensi percepiti per un coefficiente di redditività differenziato in base al tipo di attività. Dal reddito determinato forfetariamente possono essere dedotti i contributi previdenziali versati nell’an- no; l’Agenzia precisa che l’eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuente che applica il regime forfetario ed è fiscalmente a carico potrà essere dedotta anche dai familiari di cui al comma 433 C.c.
In assenza di uno specifico riferimento, la circolare precisa che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti quello di adozione del regime forfetario. Allo stesso modo sono da considerarsi non rilevanti fiscalmente le sopravvenienze, sia attive, sia passive.