Il Sole 24 Ore

Chi aderisce non applica la rivalsa dell’Iva

- Alessandra Caputo

L’applicazio­ne del regime forfetario comporta notevoli semplifica­zioni, anche con riferiment­o agli adempiment­i contabili.

Semplifica­zioni Iva

I contribuen­ti in regime forfetario non applicano la rivalsa dell’Iva né esercitano il diritto alla detrazione. Essi, pertanto, sono esonerati dalla liquidazio­ne e dal versamento dell’imposta, dalla presentazi­one della dichiarazi­one annuale, dalla compila- zione dello spesometro e dalle comunicazi­oni black list. Restano obbligati, invece, alla numerazion­e e conservazi­one dei documenti contabili ricevuti, alla certificaz­ione dei corrispett­ivi e all’integrazio­ne delle fatture per le quali risultano debitori di imposta (in quest’ultimo caso il contribuen­te forfetario deve versare l’Iva ma non può esercitare la detrazione dell’imposta). In sostanza per le fatture attive emesse da un soggetto forfetario l’acquirente non applica il reverse charge; invece il forfetario che riceve una prestazion­e rientrante nell’inversione contabile applica l’Iva.

L’Agenzia, a tal proposito, ha precisato che le fatture emesse da un forfetario senza applicazio­ne della rivalsa, anche se incassate in un periodo successivo in cui il soggetto è fuoriuscit­o dal regime, non devono essere integrate con l’Iva in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura.

In caso di passaggio dal ordina- rio a quello forfetario sussiste l’obbligo di effettuare la rettifica della detrazione Iva ai sensi dell’articolo 19 bis 2 del Dpr 633/1972. Se, a seguito della rettifica della detrazione emerge una eccedenza di credito Iva, la circolare precisa che questo può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazi­one e che tale richiesta di rimborso non è subordinat­a al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 30 del Dpr 633/1972 mentre trova applicazio­ne la disciplina di cui all'articolo 38 bis

sulla esecuzione dei rimborsi.

Imposte dirette

I contribuen­ti forfetari, come previsto nel comma 64 della legge 190/2014, determinan­o l’imposta dovuta applicando una imposta sostitutiv­a del 15% al reddito ottenuto moltiplica­ndo i ricavi/compensi percepiti per un coefficien­te di redditivit­à differenzi­ato in base al tipo di attività. Dal reddito determinat­o forfetaria­mente possono essere dedotti i contributi previdenzi­ali versati nell’an- no; l’Agenzia precisa che l’eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuen­te che applica il regime forfetario ed è fiscalment­e a carico potrà essere dedotta anche dai familiari di cui al comma 433 C.c.

In assenza di uno specifico riferiment­o, la circolare precisa che le plusvalenz­e e le minusvalen­ze realizzate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni precedenti quello di adozione del regime forfetario. Allo stesso modo sono da considerar­si non rilevanti fiscalment­e le sopravveni­enze, sia attive, sia passive.

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