I chiarimenti delle Entrate
01 L’ACCESSO
I contribuenti che iniziano una attività hanno l’obbligo di darne comunicazione con il modello AA9/12 (sanzione da a euro 250 a euro 2.000 in caso di omissione). Nessun obbligo per i soggetti già in attività
02 CAMBIO DI REGIME
I contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario oppure, che avendo iniziato l’attività avevano scelto il regime di vantaggio, possono transitare nel regime forfetario
03 NOTE DI VARIAZIONE IVA
I soggetti che nei primi mesi del 2016 hanno applicato l’Iva nelle fatture e successivamente hanno scelto il regime forfetario, possono emettere la nota di variazione Iva entro il 16 maggio 2016
04 FATTURE INCASSATE
Le fatture incassate dopo la fuoriuscita dal regime forfetario non devono essere integrate con l’Iva in quanto l’operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura
05 RETTIFICA DETRAZIONE
Il rimborso della eventuale eccedenza a credito non è subordinata al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972. Devono, invece, essere rispettate le modalità di cui all’articolo 38-bis
06 BENI PROMISCUI
I beni utilizzati promiscuamente concorrono alla formazione il limite (20mila euro a fine esercizio) riferito all’acquisto di beni strumentali, nella misura del 50%, indipendentemente dalle diverse percentuali contenute nel Tuir
07 COMPENSI AI DIPENDENTI
Nel calcolo del limite di 5mila di compensi erogati per lavoro dipendente concorrono anche le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari
08 REGIMI SPECIALI
Il regime forfetario è incompatibile anche con il regime di tassazione agevolata “patent box” per i redditi derivanti dall'utilizzo delle opere di ingegno e simili