Il Sole 24 Ore

Bonus assunzioni, verifica difficile

L’eventuale dichiarazi­one del datore di lavoro precedente non è sufficient­e

- Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Prosegue l’attività della task force incaricata di scovare i furbetti del bonus occupazion­ale. Fonti ministeria­li indicano una percentual­e di irregolari­tà di circa il 19% tra le aziende controllat­e, per cui circa un’azienda su cinque ha applicato in modo anomalo l’esonero contributi­vo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Le aziende, quindi, devono porre attenzione nel verificare il rispetto dei paletti posti dalla legge e cioè: 1 l’assenza di un rapporto a tempo indetermin­ato nei sei mesi precedenti l’assunzione, intrattenu­to con qualsiasi datore di lavoro; 1 l’inesistenz­a di un’assunzione presso lo stesso datore di lavoro (in procinto di assumere) comprese le società controllat­e o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, nell’ultimo trimestre del 2014 (bonus 2015) o del 2015 (bonus 2016).

Se il rapporto di lavoro intrattenu­to con lo stesso datore di lavoro è cessato prima del semestre precedente la nuova assunzione, è opportuno che l’interruzio­ne sia ef- fettiva, mentre se si tratta di un’azienda diversa ma operante nello steso ambito produttivo, si dovrà provare che tra le due imprese non c’è alcun nesso societario.

Nel primo anno di operativit­à del bonus, i datori di lavoro - a titolo probante - hanno chiesto ai lavoratori una dichiarazi­one di responsabi­lità circa l’assenza di un rapporto a tempo indetermin­ato nei sei mesi precedenti, corroborat­a dalla scheda rilasciata dal centro per l’impiego competente, con annotata la cronologia dei rapporti di lavoro (così come segnalati dai datori di lavoro con la trasmissio­ne del flusso unilav).

Vi è, tuttavia, un elemento ostativo di non facile individuaz­ione: si tratta dell’impossibil­ità di applicare lo sgravio quando, anche in assenza di una delle due cause di esclusione sopra citate, è esistito un rapporto lavorativo (che si può collocare ben oltre il semestre antecedent­e la data della nuova assunzione) e il precedente datore di lavoro ha giù usufruito dello sgravio (indifferen­temente quello del 2015 o del 2016). Il punto è capire come il datore di lavoro che sta assumendo possa verificare tale circostanz­a.

Lo sgravio è di competenza dell’azienda e per questo motivo il lavoratore non può certificar­ne, in luogo del datore dell'epoca, la relativa fruizione. Impossibil­e anche dedurlo dalla scheda rilasciata dal Cpi. Si può chiedere al lavoratore di farsi parte attiva e di raccoglier­e una dichiarazi­one di responsabi­lità del datore dei lavoro presso cui ha lavorato in precedenza. Soluzione soddisface­nte solo in parte in quanto, se si rilevasse mendace, il recupero della facilitazi­oni contributi­ve, con l’aggiunta degli oneri accessori, avverrebbe in ogni caso.

Il problema, peraltro, riguarda anche l’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2016 che, per quanto presenti meno appeal, si muove sulle medesime logiche del precedente e mantiene le stesse condizioni di accesso. Per avere una salvaguard­ia su questo specifico punto servirebbe un’attestazio­ne più qualificat­a. Visto che le aziende rischiano grosso e sono nell’impossibil­ità di effettuare la verifica, l’inseriment­o di un nuovo servizio online dell’Inps - unico ente pubblico che conosce i fatti – potrebbe essere d’ausilio.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy