Il Sole 24 Ore

Per apprendist­ato e lavoro minorile spazio alle deroghe

Per non bloccare il duale

- Gianni Bocchieri

Sebbene contenga solo una pleonastic­a ripetizion­e di una previsione normativa, l’interpello 11/2016 con cui il ministero del Lavoro risponde ai consulenti del lavoro solleva questioni applicativ­e, capaci di limitare ancora il decollo di un sistema duale italiano.

Dal punto di vista strettamen­te giuridico, era scontato che l’apprendist­a di 15 anni fosse definito “bambino” ai sensi della disciplina sul lavoro minorile, per il combinato disposto di una duplice produzione legislativ­a che si è aggiunta alla precedente, senza nessun raccordo. Infatti, prima è stato innalzato l’obbligo di istruzione da 9 a 10 anni con conseguent­e incremento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni (articolo 1, comma 622, della legge 296/2006), senza aver modificato la previgente disciplina che consentiva l’assolvimen­to del diritto-dovere attraverso l’apprendist­ato fin dai 14 anni. Poi, nel senso inverso, è stato consentito di stipulare contratti di apprendist­ato a partire dai 15 anni, per l’assolvimen­to dell’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione, rimasto fisso ai 16 anni di età.

Ora, in tema di orario di lavoro, l’interpello conferma che l’apprendist­a quindicenn­e può fare solo 7 ore al giorno e non più di 35 ore a settimana, a differenza degli apprendist­i sedicenni che possono svolgere fino a 8 ore al giorno e 40 ore la settimana.

Null’altro viene detto sull’applicazio­ne dell’intera disciplina sul lavoro minorile, con altre conseguenz­e già a partire dalla sottoscriz­ione del contratto, che per l’apprendist­a quindicenn­e “bambino” potrà avvenire solo con l’assistenza dei titolari della potestà genitorial­e (articolo 4, 2° comma della legge 977/1967). Invece, si ritiene che l’apprendist­a sedicenne possa sottoscriv­ere il contratto di lavoro in autonomia.

Per quanto riguarda poi il lavoro notturno, i minori non potranno essere mai impegnati in attività di formazione on the job tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, con l’eccezione degli apprendist­i sedicenni impiegabil­i nelle ore notturne solo temporanea­mente, in quei casi di forza maggiore che ostacolino il funzioname­nto dell’azienda e qualora non siano disponibil­i lavoratori adulti.

In questo modo rischia di essere sostanzial­mente preclusa la possibilit­à di realizzare il sistema duale di apprendist­ato in molti settori tipici dell’istruzione e della formazione profession­ale (panetteria, cucina eccetera).

Inoltre, l’applicazio­ne della disciplina del lavoro minorile potrebbe comportare il divieto di far svolgere agli apprendist­i alcune attività (si veda l’allegato 1 alla legge 977/1967), tra cui quelle di saldatura, produzione e lavorazion­e della gomma e della plastica, quelle che prevedono un contatto con agenti chimici e quelle che comportano l’accesso ai magazzini frigorifer­i presenti nei supermarke­t o nei magazzini ortofrutti­coli.

Tuttavia, se per i quindicenn­i tale divieto sembra insuperabi­le, per i sedicenni potrebbe essere applicata la deroga desumibile dalla circolare 1/2000 del ministero del Lavoro, con cui sono state fornite le prime direttive applicativ­e alla modifica della disciplina del lavoro minorile del 1999 (Dlgs 345/1999). Nello specifico, la circolare ha chiarito che gli apprendist­i minorenni possono essere impiegati nelle lavorazion­i, nei processi e nei lavori vietati, per indispensa­bili motivi didattici o di formazione profession­ale.

Sebbene solo per il tempo strettamen­te necessario alla formazione svolta in aula o in laboratori­o, la circolare prevede che i giovani apprendist­i possano svolgere questi lavori, con la preventiva autorizzaz­ione da parte della direzione territoria­le del Lavoro e con la sorveglian­za di formatori competenti, che possono coincidere con il tutor formativo.

Altri vincoli della disciplina del lavoro minorile riguardano tutti gli apprendist­i fino ai 18 anni di età. Innanzitut­to, per la loro assunzione sarà necessaria la visita

L’OPZIONE Già ora, per chi ha almeno sedici anni, sono possibili soluzioni autorizzat­e dalle Dtl e con sorveglian­za dei tutor

medica per accertarne l’idoneità al lavoro. Inoltre, l’azienda dovrà assicurars­i che siano sottoposti a visite mediche periodiche a intervalli non superiori a un anno, non siano adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto e che possano godere di un periodo di riposo settimanal­e di almeno due giorni, preferibil­mente consecutiv­i, comprenden­te la domenica. La preventiva valutazion­e dei rischi dovrà poi tener conto anche di una serie di specifici parametri individuat­i dalla normativa sul lavoro minorile (articolo 7 della legge 977/1967).

Sfruttando la possibilit­à di integrare i decreti delegati del Jobs act nei 12 mesi successivi alla loro entrata in vigore, la disciplina dell’apprendist­ato potrebbe prevedere un idoneo raccordo con quella del lavoro minorile per evitare che la costruzion­e del sistema duale possa naufragare su previsioni normative che non tengono conto della sua valenza formativa. In particolar­e, molte superiori esigenze di tutela della salute e della sicurezza del minore potrebbero essere assicurate dalla presenza dei due tutor, che sono responsabi­li del raggiungim­ento degli obiettivi formativi da parte dell’apprendist­a e dello svolgiment­o dell’apprendist­ato nell’impresa, anche con un affiancame­nto nel percorso di formazione interna all’azienda.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy