Scala sdrucciolevole, paga il datore di lavoro
In caso di infortunio
Il datore di lavoro è responsabile anche degli infortuni ascrivibili a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo . La sentenza 12683/15 della Cassazione traccia una linea di responsabilità del datore di lavoro in merito alla osservanza di tutti i rischi, anche eventuali, che possano accadere sul posto di lavoro. Nel caso esaminato il lavoratore era addetto alla intonacatura di una parete e, in assenza di una postazione di lavoro sufficiente e di idonee protezione da cadute dall’alto, operava su una scala di legno a pioli, priva di elementi antisdrucciolo. Dalle sentenze di primo e secondo grado emergeva che ad un tratto il lavoratore perdeva l’equilibrio e cadeva riportando lesioni.
L’uso della scala in questione, seppure assunto d’ iniziativa da llavoratore, non esclude la responsa- bilità datoriale perché la scala era priva «dei più elementari dispositivi antinfortunistici» (antisdruccioli), ritenuta quale causa diretta dell’infortunio. Trattasi di un collegamento causa-effetto, se riferito alla sola scala irregolare, che non appare del tutto scontato se si considera che la sentenza addebita l’infortunio non allo «scivolamento» o «sbandamento» della scala, per cui il dispositivo antisdrucciolo a ragione avrebbe potuto in tutto od in parte evitare la caduta dell’operaio o quanto meno determinare cause meno rovinose, è vero invece che il lavoratore è caduto dalla scala perché ha perso l’equilibrio. Sarebbe stato più adeguato addebitare l’infortunio alla sola mancata predisposizione di una «postazione di lavoro sufficiente e di idonee protezioni da cadute» così come previsto, all’epoca dei fatti, dall’articolo 16 del Dpr 164/65.