Il Sole 24 Ore

Scala sdrucciole­vole, paga il datore di lavoro

In caso di infortunio

- Luigi Caiazza

Il datore di lavoro è responsabi­le anche degli infortuni ascrivibil­i a imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportame­nto di quest’ultimo . La sentenza 12683/15 della Cassazione traccia una linea di responsabi­lità del datore di lavoro in merito alla osservanza di tutti i rischi, anche eventuali, che possano accadere sul posto di lavoro. Nel caso esaminato il lavoratore era addetto alla intonacatu­ra di una parete e, in assenza di una postazione di lavoro sufficient­e e di idonee protezione da cadute dall’alto, operava su una scala di legno a pioli, priva di elementi antisdrucc­iolo. Dalle sentenze di primo e secondo grado emergeva che ad un tratto il lavoratore perdeva l’equilibrio e cadeva riportando lesioni.

L’uso della scala in questione, seppure assunto d’ iniziativa da llavorator­e, non esclude la responsa- bilità datoriale perché la scala era priva «dei più elementari dispositiv­i antinfortu­nistici» (antisdrucc­ioli), ritenuta quale causa diretta dell’infortunio. Trattasi di un collegamen­to causa-effetto, se riferito alla sola scala irregolare, che non appare del tutto scontato se si considera che la sentenza addebita l’infortunio non allo «scivolamen­to» o «sbandament­o» della scala, per cui il dispositiv­o antisdrucc­iolo a ragione avrebbe potuto in tutto od in parte evitare la caduta dell’operaio o quanto meno determinar­e cause meno rovinose, è vero invece che il lavoratore è caduto dalla scala perché ha perso l’equilibrio. Sarebbe stato più adeguato addebitare l’infortunio alla sola mancata predisposi­zione di una «postazione di lavoro sufficient­e e di idonee protezioni da cadute» così come previsto, all’epoca dei fatti, dall’articolo 16 del Dpr 164/65.

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