Violare il «blocco» è abusivismo
I trasportatori di rifiuti devono essere autorizzati dall’Albo gestori ambientali che, dopo oltre vent’anni di attività, è ora disciplinato dal Dm 120/2014. In difetto, anche se i rifiuti sono trasportati da chi li produce (come le imprese edili), scatta il reato di gestione illecita di rifiuti, con pesanti sanzioni penali previste dal Codice ambientale (Dlgs 152/2006). L’iscrizione all’Albo è requisito per svolgere le attività di raccolta e trasporto rifiuti ed è titolo per esercitarle. Alla mancata iscrizione, la Cassazione (Terza sezione penale, sentenza 14273 del 9 aprile 2015) equipara la sospensione dell’iscrizione: per il periodo della sua durata fa venir meno l’efficacia del titolo.
Dunque, il trasporto deve ritenersi non autorizzato: non conta la mancanza fisica dell’iscrizione, ma gli effetti autorizzatori ad essa connessi, che sono sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del provvedimento.
Per scoprire le violazioni è determinante il controllo su strada. A questi fini, sui veicoli occorre avere il formulario di identificazione del trasporto e copia del provvedimento di iscrizione all’Albo, con gli estremi identificativi degli automezzi che possono operare e i rifiuti che questi possono trasportare. I rifiuti sono individuati col Cer (Codice europeo dei rifiuti) presente nell’Elenco indicato nella parte quarta, allegato D, Dlgs 152/2006.
Il formulario non è richiesto per il trasporto dei rifiuti urbani effettuato dal gestore del servizio pubblico per il tratto dal cassonetto all’impianto indicato nell’atto di concessione. Ma, se l’impianti è fuori dal territorio comunale, sul mezzo deve esserci copia di tale atto di concessione.
L’Albo è operativo dal 1994 ed è è articolato in un Comitato nazionale (presso il ministero dell’Ambiente) e in Sezioni territoriali (presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e di provincia autonoma). Il Comitato deve fare in modo che le norme siano applicate dappertutto in modo uniforme e decide sui ricorsi dalle imprese contro le delibere delle Sezioni. I rapporti tra Albo e imprese sono telematici . Sul sito www.albogestoririfiuti.it, per ogni impresa, si hanno: dati anagrafici, categorie e classi di iscrizione, tipologie dei rifiuti gestiti e i relativi codici dell’Elenco, numeri di targa dei veicoli.
Il passaggio alle regole attuali è stato reso più morbido da una serie di deliberazioni del Comitato. Si sono poi aggiunte le più recenti: le n. 2, 3 e 4 del 3 settembre 2014, con la modulistica per l’iscrizione all’Albo, rispettivamente con procedura ordinaria e semplificata (anche per il rinnovo dell’iscrizione); la n. 5 del 3 settembre 2014, sulle variazioni dell’iscrizione all’Albo della dotazione dei veicoli; la n. 6 del 9 settembre 2014, col modello di attestazione dell’idoneità dei veicoli; la n. 7 del 25 novembre 2014, sulle variazioni che prevedono il trasferimento dell’iscrizione ad altro soggetto giuridico; la n. 8 del 25 novembre 2014, che introduce il foglio notizie per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1,4 e 5; la n. 1 del 22 maggio 2015, sui controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000 rese ai fini dell’iscrizione all’Albo; le n. 2 del 16 settembre 2015 e n. 3 del 15 ottobre 2015, sull’accorpamento delle categorie di iscrizione; la n. 4 del 18 dicembre 2015, sull’iscrizione di aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici; la n. 1 del 10 febbraio 2016, sulla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni tra Albo e impresa (si veda l’articolo a fianco).