Il Sole 24 Ore

Sul triennio è competente il giudice ordinario

- Guglielmo Saporito

A ncora incertezze sul conteggio del periodo minimo di tre anni prima di poter rifare gli esami per una nuova

patente dopo una revoca per un’infrazione legata ad alcol o droga (articolo 219, comma 3-ter del Codice della strada). Il dubbio ora riguarda anche quale sia l’autorità giudiziari­a cui rivolgersi. L’orientamen­to più recente è quello del Tribunale di giustizia amministra­tiva di Trento (sentenza 24 marzo 2016 n. 164), secondo cui per il calcolo è competente il giudice ordinario e non quello amministra­tivo.

Altre volte, invece, i giudici amministra­tivi avevano ritenuto di poter decidere sul calcolo del triennio (Tar Torino, sentenza 1415/2015; Tar Brescia, ordinanza 117/2016). Tesi condivisa dal ministero delle Infrastrut­ture e dei trasporti (circolare 14549 del 18 giugno 2015).

Non contribuis­ce a far chiarezza la Corte costituzio­nale (sentenza 266/2011), secondo la quale chi incorre in gravi violazioni punite penalmente è soggetto sia ad un provvedime­nto prefettizi­o di sospension­e sia ad una sanzione accessoria inflitta dal giudice penale. Le due sanzioni si sovrappong­ono, ma non sono incompatib­ili, nemmeno applicando il principio (cosiddetto “Grande Stevens”) che impedisce il cumulo di sanzioni penali: il cumulo resta perché le sospension­i hanno finalità preventive e non punitive (sentenza 26235/2015). Del resto, anche la Corte Ue ha ritenuto compatibil­i le diverse sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza (causa Nillson contro Svezia, sentenza 13 dicembre 2005, n. 73661/01), decidendo sul ricorso di un soggetto coinvolto in un incidente.

Oggi si rivolgono ai giudici italiani (ordinario o amministra­tivo) tutti coloro i quali si vedono conteggiar­e il triennio dalla definitivi­tà dell’accertamen­to penale. Ai giudici si chiede di calcolare il triennio di “fermo” partendo dalla data di contestazi­one della violazione da parte dell’organo accertator­e (in prossimità, quindi, dell’infrazione). I tre anni inizierebb­ero cioè a decorrere subito, mentre il ministero li calcola (circolare 14549 / 2015) dalla data in cui la sentenza penale o il decreto di condanna diventano irrevocabi­li (cioè non più impugnabil­i).

La differenza è notevole: i tempi di giustizia possono assorbire più anni e, se si deve attendere la definitivi­tà della sentenza penale per iniziare il triennio di stop, sono possibili disparità di trattament­o secondo la velocità della magistratu­ra.

La giurisprud­enza, infine, apre alla possibilit­à di far contare, ai fini del triennio, i citati periodi di sospension­e, ritenendol­i autonomi : il Tar Brescia (sentenza 116/2016) detrae dal triennio l’eventuale antecedent­e periodo di stop.

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