Il Sole 24 Ore

Auto non sua, tre cause per annullare la multa

- M.Cap.

C’è una una sentenza della Cassazione che fa notizia. Ma non come tutte le altre di cui si occupano i media: qui non è significat­ivo il principio di diritto stabilito dai giudici, ma il fatto su cui essi hanno deciso. Ossia la banale vicenda di multa notificata con tutta evidenza alla persona sbagliata, che però per difendersi è stata portata fino in Cassazione da un corpo di polizia abbarbicat­o su un’interpreta­zione letterale del Codice della strada. Con spese legali che la Corte ha quantifica­to in 1.600 euro, addebitand­ole al corpo.

La Seconda sezione civile, con la sentenza 3655 depositata il 24 febbraio, ha dovuto decidere su una multa comminata al proprietar­io di un’auto per non aver comunicato alla Polizia provincial­e di Bologna chi fosse alla guida in occasione di una precedente infrazione (un eccesso di velocità). Ma il cittadino aveva acquistato l’auto da poco e l’infrazione risaliva a quando il mezzo era intestato al precedente proprietar­io, per cui non poteva proprio sapere chi guidasse.

Casi del genere sono molto diffusi: per le infrazioni al Codice della strada, la stragrande parte delle notifiche avviene con sistemi che ricercano in automatico nei pubblici registri (Motorizzaz­ione e Pra) le generalità dei proprietar­i in base alla targa. Di solito, senza confrontar­e la data dell’infrazione e quella in cui il veicolo è stato acquistato.

Normalment­e, tutto si risolve col buonsenso: chi riceve il verbale fa vedere il certificat­o di proprietà e il corpo di polizia annulla il verbale in autotutela o, al massimo, invita il cittadino a presentare un semplice ricorso al prefetto (basta una raccomanda­ta), che gli stessi agenti indicheran­no come fondato e porterà rapidament­e all’annullamen­to.

In questo caso c’era una complicazi­one: l’eccesso di velocità superava i 10 chilometri orari, quindi comportava la decurtazio­ne di punti con obbligo del proprietar­io di indicare chi era alla guida e conseguent­e invito contenuto nel verbale. Il destinatar­io non ha risposto, ritenendo che il «proprietar­io» citato dal Codice (articolo 126-bis, comma 2) come obbligato a indicare il conducente potesse essere solo l’intestatar­io al momento dell’infrazione. La Provincia di Bologna pretendeva invece che il nuovo proprietar­io rispondess­e lo stesso, anche solo per dichiarare di non sapere nulla.

La Cassazione si è limitata ad affermare che «appare evidente che il “proprietar­io” al quale deve essere rivolto l’invito...è esclusivam­ente il soggetto che risulti tale al momento della violazione».

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