Il Sole 24 Ore

Annullata la convalida dell’arresto se passa tempo dal reato Sulla «quasi flagranza» nessuna estensione

- Giovanni Negri

pVa annullata la convalida dell’arresto dello scippatore, fermato solo dopo che è stata compiuta l’azione criminale e su informazio­ne di terzi. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza della Sesta sezione penale n. 13438 depositata ieri. Pronuncia che costituisc­e la prima applicazio­ne della linea interpreta­tiva sposa dalle Sezioni unite 3 mesi con informazio­ne provvisori­a del 24 novembre con la quale è stata fornita la lettura più garantista della nozione di « qua

». a Cassazione ha così accolto il ricorso presentato da un uomo sottoposto agli arresti domiciliar­i per i reati di tentato furto con strappo e lesioni personali. La difesa aveva contestato la legittimit­à di un arresto avvenuto non al termine di un inseguimen­to iniziato subito dopo la commission­e del fatto-reato, ma solo dopo lo svolgiment­o di attività investigat­iva, sulla base delle notizie ricevute dalla persona danneggiat­a e dai testimoni e delle informazio­ni acquisite dalle banche dati sulla moto utilizzata per lo scippo. Indagini che avevano permesso sì di identifica­re l’uomo, ma con «una cesura netta tra il momento della commission­e del fatto delittuoso e l’arresto».

La Cassazione mette in evidenza come sui confini della «quasi flagranza» (la flagranza nel caso esaminato è ovviamente esclusa) si sono nel tempo confrontat­e due posizioni nella giurisprud­enza della stessa Corte. Secondo un primo orientamen- to, la «quasi flagranza» esiste anche quando l’inseguimen­to non è iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziari­a, ma per le notizie ricevute dalla vittima oppure da testimoni oppure ancora da terzi. Non è cioè indispensa­bile la coincidenz­a tra il momento in cui inizia la fuga e quello in cui parte l’inseguimen­to. A patto che l’arresto non intervenga dopo la cessazione della fuga o dopo che sia iniziato l'inseguimen­to.

L’altro orientamen­to , invece, più restrittiv­o, esclude la «quasi flagranza» quando le Forze dell'Ordine non sono intervenut­e direttamen­te mentre il reato veniva compiuto, utilizzand­o invece un periodo di tempo significat­ivo per raccoglier­e informazio­ni, verificare testimonia­nze, acquisire dichiarazi­oni. E Le Sezioni unite, con una decisione di cui è nota per ora solo l’informazio­ne provvisori­a hanno fatto proprio questa interpreta­zione.

pDiminuisc­e,

Prima attuazione della linea più garantista delle Sezioni unite

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