Il Sole 24 Ore

Abuso d’ufficio l’ingaggio illegittim­o

- Patrizia Maciocchi

pAbuso d’ufficio per il dirigente del Comune che proroga la convenzion­e con un centro, senza il via libera degli organi competenti. Il reato scatta anche in virtù dell’ingiusto vantaggio procurato a cinque persone ingaggiate per l’occasione al di fuori di ogni criterio di trasparenz­a e per due contratti di collaboraz­ione prorogati. La Cassazione (sentenza 13426) esclude che l’abuso si possa giustifica­re, come nel caso esaminato, con l’intento di non perdere dei fondi europei. Il ricorrente, infatti, aveva motivato la proroga della convenzion­e con la finalità di assicurare il completame­nto di un progetto affidato al centro in modo da garantirsi un finanziame­nto Ue. In realtà per la Cassazione il comportame­nto del dirigente è intenziona­lmente doloso e nell’abuso d’ufficio il dolo essere desunto anche da elementi che sono la spia della ma- croscopica illegittim­ità dell’atto compiuto. Mentre non serve la prova dell’accordo collusivo con la persona che si intende favorire: l’intenziona­lità del vantaggio può prescinder­e dalla volontà di “aiutare” specificam­ente quel privato interessat­o alla singola vicenda. Nel concreto c’era stato il conferimen­to di cinque nuovi contratti, non richiesti neppure dal centro interessat­o, a persone scelte discrezion­almente e pagate con denaro pubblico. Al pro- getto europeo aveva, infatti, aderito solo la Regione molto tempo dopo le determinaz­ioni illegittim­e del dirigente, ma mai il Comune. Inoltre si trattava di un progetto pagato in gran parte dall’ente che intendeva “sottoscriv­erlo”. Il ricorrente aveva comunque firmato le proroghe in violazione delle regole sul riparto delle attribuzio­ne (Dlgs 267/2000) che riserva agli organi di indirizzo del Comune le scelte fondamenta­li. A questo si era unito l’ingiusto vantaggio conseguito da sette persone.

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