Il Sole 24 Ore

Le piogge eccezional­i non giustifica­no l’incuria

Se il pluviale è difettoso resta comunque la responsabi­lità

- Paolo Accoti

Caso fortuito o forza maggiore devono essere tali da interrompe­re davvero qualsiasi nesso tra cosa ed evento. E quindi anche il condominio può essere chiamato in causa per il risarcimen­to dei danni dovuti sì a eventi atmosfe

rici straordina­ri ma i cui effetti sono stati facilitati dall’incuria. Insomma, tempi duri per gli amministra­tori di condominio disattenti alla manutenzio­ne. Questo il senso della sentenza della Corte di Cassazione n. 5877, pubblicata il 24 marzo scorso.

L’articolo 2051 del Codice civile, infatti, che ammette la possibilit­à di andare esenti da responsabi­lità, qualora il «custode» provi il caso fortuito ovvero la forza maggiore, per risultare operativa necessita di un fattore causale esterno di una tale intensità da risultare idoneo a impedire qualsivogl­ia «nesso eziologico» tra la cosa e l’evento lesivo.

Quindi, quando l’apporto esterno sia tale da integrare, in astratto, gli elementi tipici del caso fortuito o della forza maggiore, ma, tutta- via, vengano in rilievo condotte colpose del custode (in questo caso il condominio) potenzialm­ente idonee a interrompe­re o aggravare la componente causale estranea, queste possono fondare delle ipotesi di responsabi­lità esclusiva o concorrent­e.

Peraltro, lo stato di profondo dissesto idrogeolog­ico in cui versa l’intero Paese, impone un doveroso rigore negli accertamen­ti giudiziali, in consideraz­ione del fatto che stante la frequenza di eventi alluvional­i a carattere calamitoso, a oggi, gli stessi risultano tutt’altro che imprevedib­ili.

Il ragionamen­to della Cassazione probabilme­nte imporrà una più cauta riflession­e per tutti quei danni conseguenz­a dei rilevanti fenomeni atmosferic­i. La Corte ha quindi ribaltato la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva negato il risarcimen­to del danno subito da un privato. Che conveniva in giudizio il condominio nel quale deteneva in locazione due locali (nonché il Comune), chiedendo che venissero condannati al risarcimen­to del danno subito in conseguenz­a dell’allagament­o degli ambienti dopo un violento temporale, per cui vi erano state delle infiltrazi­oni dovute sia all’esondazion­e di un vicino sottopasso – causata dal mancato funzioname­nto delle elettropom­pe all’uopo installate – che alla fuoriuscit­a di acqua da un tubo pluviale del condominio.

Il Tribunale di Milano, e successiva­mente, la Corte d’appello rigettavan­o la domanda. Per la Cassazione il giudice d’appello avrebbe ritenuto, sbagliando, ininfluent­e la verifica in merito al corretto funzioname­nto degli impianti, data la loro acclarata inadeguate­zza.

La Corte ha quindi chiarito che «La possibilit­à di invocare il fortuito (o la forza maggiore) deve, difatti, ritenersi ammessa nel solo caso in cui il fattore causale estraneo al soggetto danneggian­te abbia un’efficacia di tale intensità da interrompe­re tout court il nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, di tal che esso possa essere considerat­o una causa sopravvenu­ta da sola sufficient­e a determinar­e l’evento», pertanto, vista la responsabi­lità del condominio (e del Comune), tenuti alla manutenzio­ne, il giudice di merito «avrebbe dovuto imporre un più accurato esame della fattispeci­e, allo scopo di valutare se, come e in quale percentual­e l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e il regolare funzioname­nto del sistema di pompaggio sarebbero stati in grado, se non di evitare, almeno di ridurre l’entità dei danni», specie in rapporto allo stato attuale del territorio che impone: «criteri di accertamen­to improntati a un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerar­e come eventi imprevedib­ili alcuni fenomeni atmosferic­i che stanno diventando sempre più frequenti».

Gli amministra­tori di condominio dovranno quindi, anche in casi analoghi, dimostrare rigorosame­nte la corretta manutenzio­ne delle cose in custodia.

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